MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2009 

   Riconoscimento,   al   sig.   Salata  Zbigniew,  delle  qualifiche
professionali   estere   abilitanti  all'esercizio  in  Italia  della
professione   di  responsabile  tecnico  in  imprese  che  esercitano
l'attivita'   di   installazione   di  impianti  di  riscaldamento  e
climatizzazione,  idrici  e  sanitari,  trasporto e utilizzazione del
gas. (09A09405)
(GU n.189 del 17-8-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore
                 la vigilanza e la normativa tecnica

  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la  domanda  del  sig.  Salata  Zbigniew, cittadino polacco,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  «Diploma  di  eccellenza nella
professione   di  impiantistica  idraulica  e  riscaldamento»  e  del
«Diploma di eccellenza nella professione di impiantistica sanitaria e
di  riscaldamento e dell'impiantistica gassistica» ambedue rilasciati
nel  1994  dalla  Camera  dell'Artigianayo  a  Rzeszow (Polonia), per
l'assunzione  in  Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in
imprese  che  esercitano  l'attivita' di installazione di impianti di
riscaldamento  e  climatizzazione,  idrici  e  sanitari,  trasporto e
utilizzazione  del  gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d) ed
e) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12
febbraio   2009   che  aveva  ritenuto  i  titoli  di  qualificazione
professionale   posseduti   dal  richiedente  inidonei  ai  fini  del
richiesto  riconoscimento,  non  essendo  peraltro accompagnati dalla
dimostrazione  della  necessaria esperienza professionale nei settori
di attivita' richiesti;
  Tenuto  conto  che  il Ministero dello sviluppo economico, con nota
prot.  n.  019084  del  2  marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda;
  Verificato  che  il  richiedente  si  e'  avvalso della facolta' di
controdeduzione prevista dal citato art. 10- bis della legge 7 agosto
1990,   n.   241,   producendo  ulteriore  documentazione  attestante
l'esperienza  professionale  della  durata di circa due anni e mezzo,
con  la  qualifica  di  impiantista  termo  - idraulico e del gas, in
impresa italiana abilitata;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18
giugno  2009 che, alla luce di quanto sopra, ha riesaminato l'istanza
del  sig. Salata Zbigniew ed ha ritenuto i titoli di studio posseduti
dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata in
impresa   italiana   nei   settori  richiesti,  idonei  ed  attinenti
all'esercizio dell'attivita' di «Responsabile tecnico» in imprese che
esercitano  l'attivita' di installazione di impianti di riscaldamento
e  climatizzazione,  idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione del
gas,  senza  necessita'  di  applicare alcuna misura compensativa, in
virtu' della completezza della formazione professionale documentata;
  Visto  il  parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Al sig. Salata Zbigniew, cittadino polacco, nato a Borki Wielkie
(Polonia) in data 28 marzo 1960, sono riconosciuti i titoli di studio
di  cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata
in  impresa  abilitata,  quale  titoli  validi  per lo svolgimento in
Italia,  dell'attivita' di installazione di impianti di riscaldamento
e  climatizzazione,  idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione del
gas  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettere c), d) ed e) del decreto
ministeriale  22  gennaio  2008, n. 37, senza necessita' di applicare
alcuna   misura  compensativa,  in  virtu'  della  completezza  della
formazione professionale documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

   Roma, 27 luglio 2009

                                       Il direttore generale: Vecchio