MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2009 

   Modifica  all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Frascati». (09A09875)
(GU n.191 del 19-8-2009)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  dei  vini «Frascati», come da ultimo modificato
con decreto ministeriale 26 aprile 2005;
  Vista   l'istanza  del  Consorzio  tutela  denominazione  Frascati,
presentata   dalla  regione  Lazio-Arsial,  con  la  quale  e'  stata
richiesta  la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata «Frascati» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009;
  Considerato che, nei termini e nei modi previsti, e' pervenuta, con
nota  del  1° luglio 2009, istanza del Consorzio tutela denominazione
Frascati intesa ad apportare talune precisazioni alla citata proposta
di modifica;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  espresso nella riunione del 21 e 22
luglio 2009, in accoglimento della sopra citata istanza di modifica;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla modifica dell'art. 8
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Frascati», in conformita' ai pareri espressi dal citato
comitato;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Frascati»,  come  da  ultimo modificato con il
decreto  ministeriale  26  aprile  2005,  richiamato  in premessa, e'
sostituito per intero dal seguente testo:

                               Art. 8.

                           Confezionamento

  «I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui sono confezionati i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Frascati»  per  la
commercializzazione,  debbono  essere  di  capacita' consentita dalle
vigenti  leggi  e  comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con
tappo  di  sughero  o  altro materiale inerte ammesso dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
  E'  consentito  l'uso  del  fiasco  di  paglia  o  similpaglia  con
capacita' fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.
  Ad  esclusione  delle  tipologie  «Frascati»  spumante,  «Frascati»
Superiore  e «Frascati» Cannellino, per la chiusura dei recipienti di
vetro, e' consentito l'uso del tappo capsula a vite.
  Inoltre ad esclusione della tipologia spumante, per i recipienti di
vetro  di  capacita' compresa tra 187 cc e 250 cc e' consentito l'uso
del tappo a vite.
  Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere,
anche  per  quanto  riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali
caratteri di un vino di pregio.» .
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 4 agosto 2009

                                          Il capo Dipartimento: Nezzo