COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 agosto 2009 

  Disposizioni provvisorie in materia di diffusione  a  mezzo  stampa
delle informazioni regolamentate. (Deliberazione n. 17002). 
(GU n.192 del 20-8-2009)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva n. 2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato  regolamentato
e che modifica la direttiva 2001/34/CE; 
  Vista la direttiva n. 2007/14/CE  della  Commissione  dell'8  marzo
2007  che  stabilisce  le  modalita'  di   applicazione   di   talune
disposizioni della direttiva n. 2004/109/CE sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato; 
  Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio  1999,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086  del  18
aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,
n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del
4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre
2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004,  n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del
21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12  ottobre
2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del  30  maggio  2007,  n.
16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del
19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009 e n. 16893 del  14  maggio
2009; 
  Vista, in particolare, la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009  che
ha modificato ed integrato il richiamato regolamento sugli  emittenti
al fine di dare attuazione alle  citate  direttive,  prevedendo,  fra
l'altro,   nuove   modalita'   di   diffusione   delle   informazioni
regolamentate e abrogando l'obbligo di pubblicazione di alcuni avvisi
a mezzo stampa ivi previsti; 
  Visto il decreto legislativo 17 luglio 2009, n.  101,  con  cui  il
Governo ha modificato gli articoli 113-bis, comma 2,  113-ter,  comma
3, e 114, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
inserendo, nell'ambito delle  deleghe  regolamentari  conferite  alla
Consob per la definizione  delle  modalita'  di  pubblicazione  delle
informazioni regolamentate, l'inciso «ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione  su  giornali  quotidiani
nazionali»; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di adottare prime  misure  di
attuazione delle citate disposizioni nelle more della definizione  di
una disciplina regolamentare che -  previa  consultazione -  riguardi
l'intera materia della pubblicazione su giornali quotidiani nazionali
delle informazioni regolamentate; 
  Ritenuta, pertanto, a tali effetti l'opportunita' di  ripristinare,
quale provvedimento di immediata attuazione,  la  disciplina  vigente
prima dell'entrata in vigore delle modifiche  del  regolamento  sugli
emittenti disposte con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009; 
                              Delibera: 
  I. Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle
modalita' di pubblicazione su  giornali  quotidiani  nazionali  delle
informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli  articoli  113-bis,
comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58: 
    a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti
negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82,  102,
comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento  emittenti  e'
data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato  su  almeno
un quotidiano a diffusione nazionale; 
    b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e  89
del  Regolamento  emittenti  sono  pubblicate  anche  su  almeno   un
quotidiano a diffusione nazionale; 
    c) nei  casi  previsti  dall'art.  103-bis,  commi  2  e  4,  del
Regolamento emittenti, i soggetti tenuti  agli  obblighi  informativi
ivi  indicati  pubblicano  su  almeno  un  quotidiano  a   diffusione
nazionale, entro il mese di  febbraio  di  ciascun  anno,  un  avviso
concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con la
data di riferimento. 
  E' abrogata la disposizione transitoria prevista  nel  punto  IV.2,
lettera b), della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009. 
  II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della  Consob
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa  entra  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 17 agosto 2009 
                                                Il Presidente: Cardia