MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009 

  Riconoscimento,  al  sig.  Riccetti  Sauro,  di  titolo  di  studio
estero abilitante   all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
ingegnere. (09A10633)
(GU n.215 del 16-9-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Riccetti Sauro, nato il 1 maggio 1954 a
Narni  (Terni),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  come  sopra
modificato,  il  riconoscimento  del  proprio titolo professionale di
«Chartered  Ingeneer»  conseguito  presso l'«Engineering Council» nel
novembre   2006   e   presso  «The  Institution  of  Engineering  and
Technology»  nel  dicembre  2006  ai fini dell'accesso all'albo degli
ingegneri - sezione A, settore industriale e dell'esercizio in Italia
della omonima professione;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  conseguito un certificato in
«electronic engineering» presso l'Aldermaston Court Berkshire England
(British   Institute   of   Engineering   Technology)  nel  1985,  un
«Postgraduate  Diploma  in Manifacturing: Management and Technolgoy»,
presso  la  «Open  University»  nel  dicembre  1997  ed un "Master of
Science  in  Manifacturing:  Management  and Technology" nel dicembre
1999 presso la stessa Open University;
  Visto  l'art.  19.1,  lettere c) e d) e l'art. 21.1, lettera b) del
decreto   legislativo n.   206/2007,   secondo   cui  e'  ammesso  al
riconoscimento   professionale   anche   «un   livello  di  qualifica
professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente
a quello previsto dalla normativa nazionale» ed in considerazione del
fatto  che  la  formazione  dell'istante  a  livello  di insegnamento
post-secondario   rispondente   ai   requisiti   di  cui  al  decreto
legislativo n.  206/2007,  art.  1.4,  lettera  c),  e'  solo  quella
conferita  dalla  Open  University,  della  durata  di due anni e che
quindi  il  richiedente  si  colloca  al  livello c) dell'art. 19 del
suddetto decreto;
  Vista  altresi' la nota del 3 luglio 2009 dell'Engineering Council,
secondo  il  quale  la  qualifica  professionale  dell'istante  e' da
collocarsi  a livello e) della direttiva 2005/36/CE, affermazione che
non  puo'  essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento
in  Italia,  in  quanto in contrasto con l'art. 13.3, della direttiva
2005/36/CE, per i motivi sopra esposti;
  Ritenuto  quindi  che  il  Master  della  Open  University consente
l'ammissione  alla sola qualifica di livello immediatamente superiore
ossia   al   livello  d),  anche  in  considerazione  del  fatto  che
l'ammissione  a  detto  corso  non  e'  legata a titoli di formazione
precedenti, per dichiarazione della scuola stessa;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenze di servizi nelle sedute
del 24 ottobre 2008, 24 aprile 2009, 10 luglio 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto della impossibilita' di procedere al riconoscimento per
la   sezione  A  per  le  motivazioni  indicate  e  ritenuto  che  il
richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai
fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di «ingegnere» -
sezione  B,  settore  industriale  dell'albo,  motivo  per cui non e'
necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Al  sig.  Riccetti  Sauro,  nato il 1° maggio 1954 a Narni (Terni),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri»  sezione  B  -  settore  industriale  e l'esercizio della
professione in Italia.

   Roma, 31 agosto 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio