MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2009 

  Proroga  del  termine  per  l'adeguamento dei centri autorizzati di
assistenza   agricola   (CAA)  ai  requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento. (09A10661)
(GU n.212 del 12-9-2009)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.165,  recante
«Soppressione  dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  27  marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di
assistenza agricola» (CAA);
  Tenuto  conto  che,  nel  corso  della  seduta del Comitato tecnico
permanente  di  coordinamento  in materia di agricoltura del 12 marzo
2009,  gli assessori regionali hanno formalmente richiesto la proroga
dei  termini  di  applicazione del decreto 27 marzo 2008, citato, per
quanto  riguarda gli adeguamenti ai requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento dei CAA previsti dal Capo II del decreto medesimo;
  Tenuto  conto,  altresi',  che  talune Organizzazioni professionali
hanno  rappresentato  la propria difficolta' nel dare attuazione alle
disposizioni  del  decreto  27  marzo 2008, citato, ed in particolare
all'art.15, che impone ai CAA gia' abilitati di adeguarsi ai suddetti
requisiti minimi di garanzia e di funzionamento;
  Considerato  che  con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  data  odierna,  e' stato costituito un
Gruppo   di   lavoro,   composto  da  rappresentanti  del  Ministero,
dell'AGEA, delle Organizzazioni professionali e delle Regioni, con il
compito  di formulare proposte operative per la revisione del sistema
amministrativo relativo alla gestione degli aiuti comunitari;
  Ritenuto, pertanto, di dover prorogare il termine per l'adeguamento
dei  CAA  gia'  abilitati  ai  requisiti  minimi  di  garanzia  e  di
funzionamento definiti dal decreto 27 marzo 2008, citato;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. All'art. 15, comma 1, primo periodo, del decreto ministeriale 27
marzo   2008   la  parola  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«ventiquattro».
  Il  presente  decreto  e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 maggio 2009
                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 2, foglio n. 394