AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 29 luglio 2009 

  Modifiche  al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicita'  ingannevole  e  comparativa  illecita. (Provvedimento n.
20223). (09A10676)
(GU n.209 del 9-9-2009)

                         L'AUTORITA' GARANTE
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

  Nella sua adunanza del 29 luglio 2009;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145, recante
«attuazione  dell'art.  14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la
direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»;
  Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
145, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini
le  procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
  Visto  il  regolamento  sulle  procedure  istruttorie in materia di
pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera
dell'Autorita'  n.  17590  del  15  novembre 2007, ai sensi del sopra
citato  art.  8,  comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
145;
  Considerata  la necessita' di integrare il suddetto regolamento con
riguardo  alla  disciplina  del  segreto d'ufficio delle informazioni
raccolte  in  applicazione  del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
145, previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 3, del citato
decreto  legislativo  2  agosto 2007, n. 145 e dell'art. 14, comma 3,
della legge n. 287/1990;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare  il  regolamento  sulle
procedure   istruttorie  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole  e
comparativa  illecita,  adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590
del 15 novembre 2007, aggiungendo il comma 11 all'art. 11;
                              Delibera:

  a) di inserire nell'attuale art. 11 del regolamento sulle procedure
istruttorie  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole  e comparativa
illecita,  adottato  con  delibera  dell'Autorita'  n.  17590  del 15
novembre  2007,  il  seguente  comma 11: «Le informazioni raccolte in
applicazione  del  decreto  legislativo  2  agosto 2007, n. 145 e del
presente  regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo
per  il quale sono state richieste e, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e
dell'art.  14,  comma  3,  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono
tutelate  dal  segreto  d'ufficio  anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni,   fatti  salvi  gli  obblighi  di  denuncia  di  cui
all'articolo   331  del  codice  di  procedura  penale  e  quelli  di
collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004»;
  b)  di  modificare  la  rubrica  dell'art. 11 del regolamento sulle
procedure   istruttorie  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole  e
comparativa  illecita,  adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590
del  15  novembre  2007,  nei termini seguenti «Accesso ai documenti,
riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio».
  Il   presente   provvedimento   verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
   Roma, 29 luglio 2009

                                                        Il presidente
                                                          Catricala


Il segretario generale
      Fiorentino