MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2009 

  Riconoscimento,  alla  sig.ra  Silva  de  Oliveira  Marilia,  delle
qualifiche  professionali  estere, abilitanti all'esercizio in Italia
della professione di psicologo. (09A10708)
(GU n.216 del 17-9-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  il  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione  della  direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  l'art.  29  della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come
modificato  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  Vista  l'istanza del 13 agosto 2008 con la quale la sig.ra Silva de
Oliveira Marilia, cittadina brasiliana, nata a Sao Paulo (Brasile) il
13  gennaio  1971,  ha  chiesto  al  Ministero  della  giustizia,  il
riconoscimento   del   titolo   di   «Psicologo»   rilasciato   dalla
«Universidade Mackenzie - Faculdade de Letras, Educação e Psicologia»
di   São   Paulo   (SP-Brasile)  in  data  3  giugno  1996,  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;
  Preso  atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - libere professioni;
  Preso  atto  della  decisione  della Conferenza dei servizi, di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del
24  ottobre  2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di studio in possesso dell'interessata;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1.  A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo di
«Psicologo»  rilasciato  dalla «Universidade Mackenzie - Faculdade de
Letras,  Educação  e  Psicologia» di São Paulo (SP-Brasile) in data 3
giugno  1996  alla sig.ra Silva de Oliveira Marilia, nata a Sao Paulo
(Brasile)  il  13 gennaio 1971, cittadina brasiliana, e' riconosciuto
quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di
psicologo.
  2.  La  dott.ssa  Silva  de  Oliveira  Marilia  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia  come  lavoratore  dipendente  od  autonomo la
professione  di  psicologo,  successivamente  all'iscrizione all'albo
degli  psicologi,  sezione A dell'ordine territorialmente competente,
che  provvede  ad  accertare  il possesso, da parte dell'interessata,
delle  conoscenze  linguistiche  necessarie  per lo svolgimento della
professione   e   ad   informare   questo  Dicastero  della  avvenuta
iscrizione.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modifiche e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi