MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2009 

  Riconoscimento,  al  sig.  Gremi  Ledion Bahir, di titolo di studio
estero,  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere. (09A10794)
(GU n.216 del 17-9-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista la domanda con la quale il sig. Gremi Ledion Bahir ha chiesto
il  riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre  2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i
limiti  temporali  per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da
parte   dei   cittadini  non  comunitari,  delle  professioni  ed  il
riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del
2004,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115,  e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio  1994,  n.  319,  la cui disciplina e' confluita nell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Visto  il  decreto dirigenziale DGRUPS/IV/1059 del 17 gennaio 2007,
con  il quale e' stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi
dell'art.  50,  comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394  del  1999, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni
dal suo rilascio senza che il sig. Gremi Ledion Bahir si sia iscritto
all'albo professionale;
  Vista  la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto
dirigenziale  proposta  dal sig. Gremi Ledion Bahir in data 24 giugno
2009;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  7  settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  infermiere  conseguito  nell'anno  2006, presso
l'Universita' «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dal sig. Gremi
Ledion  Bahir  nato  a  Fier  (Albania) il giorno 21 febbraio 1984 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  Il  sig.  Gremi  Ledion  Bahir  e' autorizzato ad esercitare in
Italia  la  professione  di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
qualora  il  sanitario non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi