ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo  al  decreto  25  novembre  2008  del  Ministero
   dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, recante:
   «Disciplina  delle  modalita'  di  erogazione  dei finanziamenti a
   tasso  agevolato  ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della
   legge   27   dicembre  2007,  n.  296  -  Fondo  rotativo  per  il
   finanziamento   delle   misure   finalizzate   all'attuazione  del
   Protocollo   di   Kyoto».   (Decreto  pubblicato  nel  supplemento
   ordinario  n.  58 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92
   del 21 aprile 2009). (09A10894)
(GU n.215 del 16-9-2009)

   Nel  decreto  citato  in  epigrafe  sono  da apportare le seguenti
correzioni.
   Nel  titolo,  riportato sul frontespizio e alle pagine III e 1 del
sopra  indicato  supplemento  ordinario,  nonche'  alla  pag.  VI del
sommario  della  sopra  indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto:
«Disciplina  delle  modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso
agevolato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27
dicembre  2007,  n. 296 ...», leggasi: «Disciplina delle modalita' di
erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo
1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...».
   Alla  pag.  16, del supplemento ordinario, nel Modulo a2 - Imprese
(sezione  allegati),  al  punto  8),  dove e' scritto: «Dichiarazione
sostitutiva ''de-minimis'' secondo il modello di cui all'allegato g»,
leggasi: «Dichiarazione sostitutiva ''de-minimis'' secondo il modello
di cui all'allegato f ».
   Alla          pag.          71,          nell'allegato          d)
TABELLA COSTI UNITARI MASSIMI AMMISSIBILI - Motori elettrici, dove e'
scritto:  «Costo  unitario  massimo  ammissibile IVA esclusa 2.200,00
euro  per  motore»,  leggasi: «Costo unitario massimo ammissibile IVA
esclusa 7.500,00 euro per motore».
   Inoltre  alla  pag.  74,  la tabella relativa ai COSTI AMMISSIBILI
deve intendersi sostituita dalla seguente:

               ---->  Vedere tabella a pag. 25   <----