MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 agosto 2009 

   Ulteriori   modifiche   al   decreto  2  marzo  2006,  concernente
disposizioni  per  il  finanziamento delle iniziative a vantaggio dei
consumatori. (09A11079)
(GU n.220 del 22-9-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
per  il  mercato  la concorrenza  il  consumatore  la  vigilanza e la
                          normativa tecnica
  Visto  l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui
le   entrate   derivanti   dalle   sanzioni  amministrative  irrogate
dall'Autorita'   garante   della   concorrenza  e  del  mercato  sono
riassegnate  ad  un  apposito  fondo  e  destinate  ad  iniziative  a
vantaggio dei consumatori;
  Visto  l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per
l'anno  2004  e,  in  particolare, l'assegnazione all'Unione italiana
delle Camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme
per  la  promozione  dell'attivita'  di  composizione extragiudiziale
delle  controversie (ADR) in materia di consumi, e tenuto conto delle
integrazioni apportate al predetto provvedimento con decreto del Vice
Ministro dello sviluppo economico 18 febbraio 2008;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato  e  la  tutela  dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive
modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalita'
di effettuazione e finanziamento delle predette attivita';
  Visto, in particolare, l'art. 10 del predetto decreto 2 marzo 2006,
concernente  assistenza  nelle  ADR,  come  da  ultimo modificato dal
decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del
23  giugno 2008, con il quale si e' provveduto al differimento, al 31
dicembre   2008,   del   termine   per  l'avvio  delle  procedure  di
conciliazione  ammissibili  a  contributo, disponendo altresi' che la
conclusione positiva della procedura debba intervenire e debba essere
adeguatamente comunicata entro il 30 aprile 2009;
  Visto,  altresi',  l'art. 15, comma 1, del medesimo decreto 2 marzo
2006,  secondo cui «le risorse finanziarie di cui al presente decreto
non  assegnate  o non utilizzate saranno destinate ad iniziative gia'
previste   dal   presente   decreto  o  ad  ulteriori  iniziative  su
indicazione della DGAMTC»;
  Tenuto  conto  delle  modificazioni intervenute nell'organizzazione
del  Ministero  e,  da  ultimo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  novembre  2008,  n.  197,  recante  il Regolamento di
organizzazione   del   Ministero  dello  sviluppo  economico,  ed  in
particolare   dell'art.   6,  concernente  le  funzioni  della  nuova
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica.
  Viste  la corrispondenza intercorsa con l'Unioncamere relativamente
all'attuazione  del  predetto  decreto  2 marzo 2006 e, da ultimo, la
nota  n. 12031 del 30 luglio 2009 da cui risulta che per le finalita'
di cui all'art. 10 del medesimo decreto residuano risorse disponibili
tali da consentire una riapertura e ulteriore proroga dei termini ivi
previsti  e  che  per  gestire  e monitorare adeguatamente tale nuova
attivita'   occorre   altresi'   prorogare   la   linea   progettuale
«monitoraggio  e banca dati» di cui all'art. 11 del medesimo decreto,
rifinanziandola  a  valere  su  parte  della  quota  di  risorse  non
utilizzate  nell'ambito  delle  iniziative di cui agli articoli 4 e 7
relative,  rispettivamente,  agli sportelli pilota ed alla formazione
dei quadri delle associazioni;
  Ritenuto  il  perdurante  interesse dell'amministrazione al massimo
sviluppo  della  predetta  iniziativa di promozione dell'attivita' di
composizione  extragiudiziale  delle controversie (ADR) in materia di
consumi  e la conseguente opportunita' di modificare ulteriormente il
citato decreto 2 marzo 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.

             Ulteriori modifiche al decreto 2 marzo 2006
  1.  All'art.  10,  comma  8, del decreto del direttore generale per
l'armonizzazione  del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo
2006,   come  modificato  dal  decreto  del  direttore  generale  per
l'armonizzazione  del  mercato  e  la  tutela  dei consumatori del 13
ottobre  2006 e dai decreti del direttore generale per la concorrenza
e  i  consumatori del 23 gennaio 2008 e del 23 giugno 2008, le parole
«fino  al  termine  del  31  dicembre  2008,  purche'  l'avvio  della
procedura  sia  comunicato  ad  Unioncamere  entro  i quindici giorni
successivi al medesimo termine e la conclusione positiva della stessa
sia  intervenuta  e  sia  adeguatamente comunicata entro il 30 aprile
2009»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  termine del 31
dicembre  2009,  purche'  l'avvio  della  procedura sia comunicato ad
Unioncamere  entro i quindici giorni successivi al medesimo termine e
la   conclusione   positiva   della  stessa  sia  intervenuta  e  sia
adeguatamente comunicata entro il 31 marzo 2010».
  2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni derogatorie di cui
all'art.  10,  comma  10,  del  decreto  del  direttore  generale per
l'armonizzazione  del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo
2006,  come  sostituito  dal  decreto  del  direttore generale per la
concorrenza  e  i  consumatori del 23 giugno 2008, relativamente alle
procedure  di  conciliazione  avviate,  comunicate e concluse entro i
termini  stabiliti  dall'art.  1,  comma  1,  lettera a) del medesimo
decreto  23  giugno  2008, l'eventuale riduzione percentuale prevista
dal  secondo  periodo  del  medesimo  comma  10  si applica alle sole
procedure  riammesse  in  deroga  per  effetto della riapertura e del
differimento di termini di cui al comma 1 del presente decreto.
  3.  Al  fine di consentire, in relazione al differimento di termini
di  cui  al  comma  1,  la  prosecuzione  della  relativa conseguente
attivita' di monitoraggio e gestione della banca dati di cui all'art.
11  del  medesimo  decreto 2 marzo 2006, alla stessa e' destinata, ai
sensi  dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, l'ulteriore somma
complessiva  di  euro 90.000,00 a valere sulle economie derivanti dal
minore  utilizzo  delle risorse gia' destinate alle iniziative di cui
agli articoli 4 e 7 dello stesso decreto.
   Roma, 14 agosto 2009
                                       Il direttore generale: Vecchio