MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione  della  delibera  n.  72 adottata in data 18 giugno 2009
   dall'Istituto  nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani.
   (09A11283)
(GU n.225 del 28-9-2009)

   Con  ministeriale  n. 24/IX/0014820/PG/509-L-45 del 30 luglio 2009
e'  stata  approvata,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e
delle   finanze,  la  delibera  n.  72,  adottata  dal  Consiglio  di
Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani  (INPGI)  in  data  18  giugno  2009,  con  la quale vengono
recepite  le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n.
388/2000,   cosi'  come  riformulato  nell'articolo  42  del  decreto
legislativo n. 151/2001.
   In   particolare,   il  decreto  legislativo  n.151/2001,  prevede
all'art.   42,  che  la  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
lavoratore  padre, o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita'
di  cui  all'art.  3,  comma 3, della legge n. 104/1992, accertata ai
sensi  dell'art.  4, comma 1, della legge medesima, abbiano diritto a
fruire  del  congedo  di  cui al comma 2, dell'art. 4, della legge n.
53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta.