PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

COMUNICATO

   Avviso  per  la  promozione  dell'adozione  di  progetti di azioni
   positive  dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio
   connesse alla razza o all'origine etnica, ai sensi dell'articolo 7
   del   decreto   legislativo  9  luglio  2003,  n.  215.  (Anno  di
   riferimento: 2009). (09A12127)
(GU n.244 del 20-10-2009)

   1. Premessa.

   Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  -  Ufficio  per  la
promozione   della  parita'  di  trattamento  e  la  rimozione  delle
discriminazioni  fondate  sulla  razza  o  sul'origine etnica - UNAR,
emana il seguente avviso per la promozione dell'adozione, da parte di
soggetti  pubblici  ed  organismi  privati  senza  scopo di lucro, di
progetti   di   azioni  positive  dirette  ad  evitare  o  compensare
situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica.
   Gli  aspetti  legati  al  contrasto  alla discriminazione razziale
costituiscono parte integrante della legislazione sull'immigrazione e
rappresentano   un  decisivo  fattore  di  sviluppo  culturale  nella
prospettiva  di un utile e positivo inserimento degli stranieri nella
societa'  italiana.  Ne  consegue  che  l'esigenza della integrazione
sociale    e    culturale   passa   necessariamente   attraverso   la
predisposizione    di    un'efficace    strategia   di   lotta   alla
discriminazione razziale ed etnica.
2. Obiettivi.
   Le azioni proposte ai sensi del presente avviso sono finalizzate a
promuovere  il  principio  della  parita'  di trattamento su tutto il
territorio  nazionale  per  la  diffusione di una cultura di pacifica
convivenza fra persone di diversa origine etnica e razziale.
   Piu' specificamente, attraverso tali azioni il Dipartimento per le
pari opportunita' intende dare attuazione a quanto previsto dall'art.
7  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003, n. 215, promuovendo la
realizzazione  di  progetti  di  azioni positive dirette ad evitare o
compensare  le  particolari  situazioni di svantaggio connesse con la
razza  o  l'origine  etnica  anche  attraverso il rafforzamento della
consapevolezza   -   da   parte   delle   potenziali   vittime  della
discriminazione  -  delle  facolta'  inerenti l'esercizio dei diritti
fondamentali.
3. Assi prioritari di intervento.
   In attuazione delle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo
n.   215/03,   il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  intende
promuovere la presentazione di progetti di cui in premessa rientranti
nell'ambito dei seguenti assi prioritari:

                               Asse I

Azioni   finalizzate   allo   sviluppo   di   microimprese   ed  auto
                         imprenditorialita'
          di soggetti a rischio di discriminazione razziale

   In   questo   asse  saranno  privilegiate  le  iniziative  tese  a
sperimentare  e  proporre  modelli  di  intervento atti a favorire lo
sviluppo  di microimprese e auto imprenditorialita' da parte di donne
immigrate  in  un'ottica  di  prevenzione  integrata  dei fenomeni di
discriminazione razziale e di esclusione sociale.

                               Asse II

Azioni  finalizzate  alla  prevenzione e al contrasto dei fenomeni di
         discriminazione razziale nelle giovani generazioni

   In  questo  asse  saranno  privilegiate  proposte  sistematiche di
rilevazione  e  monitoraggio  della  percezione  del  fenomeno  della
discriminazione  razziale  presso  le  giovani  generazioni,  nonche'
attivita' integrate rivolte a prevenire e contrastare l'insorgenza di
tali fenomeni nelle periferie urbane.

                              Asse III

Azioni  finalizzate  alla  prevenzione e al contrasto dei fenomeni di
discriminazione razziale mediante lo sviluppo del tessuto associativo
          autonomamente promosso dalle comunita' straniere.

   In  questo asse saranno privilegiate iniziative che contribuiscano
a   sostenere   e   valorizzare   le  esperienze  di  associazionismo
direttamente  promosse dalle comunita' straniere al fine di agevolare
la  diffusione  e  la conoscenza della normativa vigente, facilitando
l'integrazione   delle   comunita'  stesse  nel  contesto  sociale  e
istituzionale locale.
4. Risorse programmate e modalita' di erogazione del finanziamento.
   L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente
avviso  per  l'anno 2009 e' di 900.000,00 euro a valere sulle risorse
assegnate al Dipartimento per le pari opportunita' ai sensi dell'art.
29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
   A  ciascun  Asse  prioritario di cui all'art. 3 del presente bando
potra'  essere  destinata  la  somma  complessiva di euro 300.000,00.
Eventuali  somme  non assegnate nei singoli assi prioritari, potranno
essere  eventualmente  destinate  a  progetti  di altri assi, ammessi
validamente  in  graduatoria  ma  non destinatari di finanziamento in
sede di prima aggiudicazione.
   Il   contributo   finanziario   del   Dipartimento   per  le  pari
opportunita'  non  potra'  eccedere  l'  80% del totale dei costi del
progetto,   cosi'  come  individuati  nell'apposito  allegato  B  del
presente  avviso.  Tale  contributo  non  potra' comunque superare la
somma di 50.000 euro per ogni singolo progetto.
   Almeno  il  20%  del  totale  dei  costi  dovra'  pertanto  essere
sostenuto  dagli  organismi  promotori  dei progetti nonche' da altri
enti pubblici o privati che intervengono in qualita' di partner.
   Saranno  finanziati i progetti che otterranno il massimo punteggio
nella  graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione di cui al
successivo   articolo   10   e  fino  all'esaurimento  delle  risorse
programmate.
5. Soggetti proponenti, attuatori e partenariati istituzionali.
   Per  proponente  si intende l'organismo che presenta il progetto e
lo realizza almeno per la maggior parte delle attivita' programmate.
   Il  proponente e' responsabile esclusivo della rendicontazione del
progetto presentato.
   Possono essere soggetti proponenti:
    1) le organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266);
    2)  le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381);
    3)  gli  enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383);
    4)  le fondazioni, gli enti morali e le associazioni culturali la
cui  ordinaria  attivita'  e le cui finalita' istituzionali non siano
incompatibili con le finalita' del presente bando;
    5) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
   Ciascun  soggetto  proponente,  a  pena  di inammissibilita', puo'
presentare  non  piu'  di  un progetto. Tale limite vale anche per le
organizzazioni  e  le  associazioni  nazionali  che  si articolano in
Comitati  regionali  o  provinciali,  nel  qual caso i progetti delle
stesse  devono  essere  presentati  sempre  ed  esclusivamente per il
tramite  del  rappresentante  legale  dell'organismo centrale, che si
assume la responsabilita' del progetto come soggetto proponente.
   L'attuazione  del  progetto o parte di esso puo' essere affidata a
uno  o piu' soggetti terzi attuatori che non si trovino in condizioni
o  in  situazioni  di  incompatibilita' con le finalita' del presente
bando.
   Gli   affidatari   dell'attuazione  del  progetto  ed  il  riparto
dettagliato  di  compiti  e  competenze  devono essere specificamente
indicati  nel  progetto  stesso. In tale caso, dovra' essere allegata
dichiarazione accompagnata dalla fotocopia fronte-retro del documento
di riconoscimento, con la quale il legale rappresentante del soggetto
attuatore  attesti  di  non trovarsi in una delle situazioni previste
dall'art.  38  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.163. I
proponenti   rimangono   comunque  responsabili  dell'attuazione  del
progetto e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
   Per  quanto  concerne  l'Asse III all'atto della presentazione dei
progetti,  ciascun  soggetto  proponente  dovra' altresi' indicare, a
pena  di  inammissibilita'  del progetto stesso, il partenariato o la
collaborazione    istituzionale   formalizzata   con   uno   o   piu'
Amministrazioni   Comunali,   appositamente   documentata  attraverso
lettere   d'intento   e/o   protocolli   d'intesa  e  finalizzata  in
particolare  ad  assicurare  la massima diffusione e conoscenza delle
attivita'  previste mediante ogni opportuna forma di pubblicizzazione
e promozione da parte dei Comuni interessati.
   I  soggetti  proponenti non possono essere indicati quali soggetti
attuatori   di   altri   progetti   presentati  da  diversi  soggetti
proponenti.   In  tale  eventualita',  entrambi  i  progetti  saranno
dichiarati inammissibili.
   Il  soggetto  proponente  puo'  altresi'  avvalersi  di  forme  di
collaborazione   con   enti   privati,  diversi  dall'eventuale  ente
attuatore,  per  la  fornitura di servizi e/o per la realizzazione di
specifiche  attivita'  necessarie  alla  completa  realizzazione  del
progetto.   In   ogni   caso   la   responsabilita'   della  gestione
dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.
6. Durata e ambito territoriale dei progetti.
   Ai  fini  del  presente  avviso  saranno  ammessi alla valutazione
progetti della durata massima di un anno.
   I progetti, a pena di inammissibilita', devono essere:
    per  l'Asse  prioritario n. 1: rivolti e/o attuati esclusivamente
da  organismi prevalentemente composti e diretti da donne residenti o
regolarmente   soggiornanti   sul  territorio  nazionale  al  momento
dell'attuazione dei progetti medesimi;
    per  l'Asse prioritario n. 2: rivolti e attuati esclusivamente da
organismi  prevalentemente  composti  e  diretti  da  giovani di eta'
ricompresa tra 15 e 30 anni residenti o regolarmente soggiornanti sul
territorio   nazionale   al   momento  dell'attuazione  dei  progetti
medesimi;
    per  l'Asse prioritario n. 3: attuati esclusivamente da organismi
prevalentemente   composti   e   diretti  da  stranieri  residenti  o
regolarmente   soggiornanti   sul  territorio  nazionale  al  momento
dell'attuazione dei progetti medesimi.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
   La  presentazione  dei  progetti,  accompagnata  dalla  domanda di
partecipazione di cui all'allegato A del presente avviso (disponibile
sul  sito  internet  del Dipartimento pari opportunita') compilata in
ogni  sua  voce,  deve  essere  corredata  dai  documenti  di seguito
elencati.
   Una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del
progetto  che  individui:  gli  obiettivi  generali  e  specifici; un
programma  di  attivita'  chiaro  e articolato in fasi operative; una
metodologia  precisa;  la tempistica e forme di verifica in itinere e
finale.
   Una   analisi   costi-benefici  relativa  alle  finalizzazioni  da
perseguire   specificando   analiticamente  la  tipologia  di  costo,
coerentemente  con  le  apposite voci individuate nell'allegato B del
presente  avviso (disponibile sul sito internet del Dipartimento pari
opportunita').
   Una  scheda contenente tutte le informazioni relative alla natura,
alle  caratteristiche  e  alle  esperienze  del soggetto proponente e
degli eventuali partners.
   Il  formulario di cui all'allegato B del presente avviso compilato
in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal  legale rappresentante del
soggetto proponente.
   Una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
soggetto  proponente  dalla  quale  emerga  in  maniera  espressa  ed
inequivoca  la provenienza delle diverse quote di cofinanziamento del
progetto presentato distinte tra: il finanziamento oggetto del bando;
il  contributo dei soggetti proponenti; l'eventuale compartecipazione
dei  partner,  risultante  da  allegate certificazioni rilasciate dai
relativi rappresentanti.
   Una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
soggetto  proponente,  dalla  quale  emerga  in  maniera  espressa ed
inequivoca  che  il progetto presentato non sia stato gia' finanziato
da enti pubblici e privati se non nel caso di riproposizione su scala
nazionale  o  interregionale  di significative esperienze maturate in
ambito locale.
   Qualora  il soggetto proponente sia iscritto al Registro nazionale
istituito  presso  il  Dipartimento  per  le pari opportunita' di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003, una dichiarazione, in
forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, che attesti l'avvenuta iscrizione al suddetto
registro.
   Copia   dell'Atto   costitutivo   e  dello  Statuto  del  soggetto
proponente.
8. Ammissibilita' dei progetti.
   L'ammissibilita'  dei  progetti  viene riscontrata preventivamente
alla valutazione. Non sono ammessi i progetti:
    inviati  o  consegnati  all'UNAR  oltre  i  termini  previsti dal
presente avviso;
    privi  della  domanda  di  cui all'allegato A del presente avviso
firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;
    privi del formulario di cui all'allegato B del presente avviso;
    privi  della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'art.
7;
    la somma dei costi del personale e delle spese generali superi il
40% del valore dell'intero progetto.
9. Costi ammissibili.
   Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
    a) necessari per l'attuazione del progetto;
    b) previsti nel preventivo economico presentato;
    c)  generati  durante  la  durata  del  progetto,  come  definita
all'art. 6;
    d)  effettivamente  sostenuti e registrati nella contabilita' del
soggetto che attua il progetto;
    e)   identificabili,  controllabili  ed  attestati  da  documenti
giustificativi originali.
   Sono ammissibili i seguenti costi:
    a) costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e
di soggiorno;
    b)  spese  per  l'acquisto di beni, servizi e forniture necessari
all'espletamento delle attivita' progettuali;
    c) spese generali (costi di gestione, consumi, canoni, contributi
assicurativi, ecc.);
    d)  spese  di  produzione  e  divulgazione  di  materiale,  anche
editoriale.
10. Valutazione e monitoraggio dei progetti.
   La  valutazione  dei  progetti  e'  svolta  dalla  «Commissione di
valutazione»  nominata  con decreto del Capo Dipartimento per le pari
opportunita' e composta da cinque componenti scelti nell'ambito delle
professionalita' presenti all'interno dell' UNAR.
   La Commissione, che avra' a disposizione un punteggio massimo pari
a  100  per  ogni singolo progetto, provvede alla valutazione tramite
apposite griglie o schede tecniche di attribuzione di punteggio sulla
base  di indicatori e criteri, individuati per macroaree di punteggio
comuni  a  tutti  e  tre  gli  assi  prioritari di cui all'art. 3 del
presente bando.
   Il punteggio assegnato dalla Commissione e' cosi' ripartito:
    a)  qualita'  della  proposta  sotto  il  profilo  organizzativo,
gestionale,  delle  risorse  impiegate,  del  grado di efficienza del
progetto - punti da 0 a 35;
    b)   rilevanza,  dimensione  ed  efficacia  dell'intervento,  con
particolare  riferimento  al  numero  dei  possibili  destinatari del
progetto - punti da 0 a 30;
    c)  esperienza, competenza e capacita' organizzativa del soggetto
proponente   e  degli  eventuali  partner;  previsione  di  forme  di
partenariato  o  di collaborazione istituzionale con altri soggetti -
punti da 0 a 20;
    d)    pianificazione    finanziaria,   preventivo   economico   e
fattibilita' dell'intervento - punti da 0 a 15.
   Non  sono  comunque  ritenuti  finanziabili i progetti che, seppur
ammissibili  dal  punto  di vista formale, non riportino un punteggio
complessivo pari ad almeno 60/100.
   Al  fine  di  verificare  l'andamento e la corretta esecuzione dei
progetti  approvati  il  Dipartimento  si  riserva  di procedere, con
successivo  atto,  alla  nomina  di  un  apposito Comitato tecnico di
monitoraggio.
11.  Obblighi  del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
   Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso  al finanziamento e le spese
ammissibili  sono  definiti  in apposita convenzione stipulata tra il
soggetto  proponente  e  il  Dipartimento.  Nella convenzione saranno
altresi'  definiti  e  regolati  i  rapporti  tra l'aggiudicatario ed
eventuali co-finanziatori aggiuntivi. L'erogazione del finanziamento,
oltre che all'accettazione delle condizioni fissate nella convenzione
nella  quale sono definite anche le modalita' di rendicontazione e di
verifica   dell'attuazione  del  progetto,  e'  comunque  subordinata
all'approvazione  della  convenzione  stessa da parte degli organi di
controllo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 dicembre 2002 e successive modificazioni.
   Per   l'avviamento   del   progetto   viene   erogato  un  importo
corrispondente   al   30%,   non   prima   di   trenta  giorni  dalla
sottoscrizione  della  convenzione tra aggiudicatario e dipartimento,
dell'intero    finanziamento    dietro    presentazione   di   idonea
documentazione  comprovante  l'assunzione  di impegni contrattuali di
pari importo per le attivita' iniziali del progetto.
   La   residua  quota  di  finanziamento  verra'  ripartita  secondo
modalita'  determinate  nella  convenzione  di cui al comma 1 in base
alla durata del progetto, fermo restando quanto previsto dal presente
bando.
   Il  Dipartimento  si  riserva  di  revocare in tutto o in parte il
contributo  in  caso  di  inadempienze gravi e di omessa o incompleta
rendicontazione.
12. Conservazione degli elaborati.
   I   materiali  relativi  alle  proposte  presentate  non  verranno
restituiti  e, una volta ricevuti, rimarranno di proprieta' esclusiva
dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.
   I  progetti  ed  il  relativo  materiale  ad  essi connesso, sotto
qualunque   forma,  compresa  quella  su  supporto  multimediale  e/o
informatizzato,  potra'  essere  utilizzato,  citandone  la fonte, in
occasione   di   eventi   organizzati  dal  Dipartimento  delle  pari
opportunita' ovvero pubblicati sul relativo sito.
13. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
   I  soggetti  interessati  alla presentazione dei progetti dovranno
inoltrare  una domanda conforme allo schema di cui all'allegato A del
presente  avviso,  firmata  dal  legale  rappresentante  del soggetto
proponente  con  allegata  la  documentazione  richiesta  all'art.  7
secondo le modalita' indicate di seguito.
   Le  buste  contenenti  le proposte (un originale piu' due copie ed
eventuale cd-rom in formato compatibile Ms Word), con indicazione del
riferimento  in  calce  a: «Avviso per la promozione dell'adozione di
progetti   di   azioni  positive  dirette  ad  evitare  o  compensare
situazioni  di  svantaggio  connesse alla razza o all'origine etnica»
con   la   dicitura  «non  aprire»,  dovranno  pervenire  all'Ufficio
nazionale  antidiscriminazioni  razziali,  Dipartimento  per  le pari
opportunita',  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi n.
19  - 00187 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale.
   La  consegna  a  mano  potra'  effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle  ore  9,30  alle  ore  13,00  presso  la  segreteria dell'UNAR,
Dipartimento  per  le pari opportunita', Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Largo Chigi n. 19 - Roma.
   Per  avere  informazioni  sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione   dei   progetti,   i   soggetti  interessati  potranno
contattare  la  segreteria  dell'UNAR  al  tel. 0667792267, indirizzo
e-mail:  segreteriaunar@governo.it  oppure  visitare il sito internet
all'indirizzo:   www.pariopportunita.gov.it,  dal  quale  si  possono
scaricare  anche  le  copie informatizzate dell'avviso stesso e degli
allegati  A e B, selezionando la sezione bandi e avvisi. L'iniziativa
si  inserisce  nel  quadro  generale  di  riferimento delle attivita'
svolte   dall'ufficio,   documentato   in   apposita  nota  anch'essa
disponibile sul sito internet sopra indicato.