MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2009 

   Autorizzazione  alla  produzione,  utilizzo  e commercializzazione
della  valvola  depuratrice  per  feretri,  prodotta  dalla  societa'
Alfaplast S.r.l., in Ponte a Moriano. (09A12273)
(GU n.247 del 23-10-2009)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  77,  comma  3  del  Regolamento di polizia mortuaria
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285;
  Vista  la  richiesta  in  data  20  settembre  2007  e  la relativa
documentazione  prodotta  dalla ditta Alfaplast S.r.l. con sede a via
Nazionale n. 180 in Ponte a Moriano (Lucca);
  Considerato  che,  ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero
della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art.
77,  comma  3, configura un provvedimento formalmente amministrativo,
ma  sostanzialmente  normativo,  inquadrabile nella previsione di cui
all'art.  115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del
1998  (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati
allo  Stato)  «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche
di natura igienico-sanitaria»;
  Visto  il  parere  tecnico  favorevole,  con prescrizioni, espresso
dall'Istituto  superiore  di sanita' con nota n. 0013723 del 12 marzo
2009;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio superiore di
sanita-sessione XLVI-sezione III nella seduta del 27 maggio 2009;
                              Decreta:
  E'  autorizzata, per le tumulazioni, la fabbricazione, l'utilizzo e
la  commercializzazione  della  valvola depuratrice per feretri della
societa'  Alfaplast  S.r.l.  con sede a via Nazionale, 180 in Ponte a
Moriano (Lucca), alle seguenti condizioni;
   a)  il  dispositivo  di  cui  sopra  costituito  da due valvole di
ingresso  al  sistema  di  depurazione e uno sfiato all'esterno e con
aperture  tarate  per  una sovra pressione interna Δp≥0.03
bar   (con  tolleranza  di  lievi  scostamenti  scritturanti  con  la
variabilita'   della   misura),  puo'  essere  autorizzata  solo  per
installazioni   su  manufatti  in  doppia  cassa  (cassa  interna  in
zinco+cassa  esterna  in  legno)  contemplati dal vigente decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
   b)  tale  installazione  non e' da ritenersi obbligatoria ai sensi
dell'art.  77  del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285;
   c)  e'  da  escludere l'uso della valvola di sfiato, cosi' tarata,
nei  casi  di  deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);
   d)  e'  da escludere l'uso di valvola di sfiato, cosi' tarata, per
cofani  realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna
in zinco) e/o assemblati diversamente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 2009
               p. Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                          Il vice Ministro
                                Fazio