MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2009 

  Aggiornamento  delle  norme  per la trasparenza nelle operazioni di
collocamento dei titoli di Stato. (09A12531)
(GU n.246 del 22-10-2009)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
febbraio  2004, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza
nelle  operazioni  di  collocamento  dei titoli di Stato» (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 163 del 13 luglio
1992),  emanato  in  attuazione  dell'art. 2, comma 2, della legge 17
febbraio  1992,  n.  154,  che  detta «Norme per la trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;
  Visto  l'art.  161,  comma  2, del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il
quale  stabilisce  che  la  legge  17  febbraio  1992,  n. 154, viene
abrogata  ma  continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore
dei  provvedimenti  emanati  dalle  autorita' creditizie ai sensi del
Testo Unico Bancario;
  Visto  l'art.  116,  comma  2, del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), che
attribuisce  al  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite la
CONSOB  e  la  Banca  d'Italia,  il  potere  di  stabilire  criteri e
parametri  per  la determinazione delle eventuali commissioni massime
addebitabili  alla  clientela  in occasione del collocamento e per la
trasparente  determinazione  dei  rendimenti, nonche' gli obblighi di
pubblicita',  trasparenza e propaganda da osservare nell'attivita' di
collocamento dei titoli di Stato;
  Considerato    che,   in   particolari   situazioni   di   mercato,
caratterizzate  da  rendimenti  prossimi  allo  zero,  la commissione
applicata alla clientela per la sottoscrizione dei buoni ordinari del
Tesoro puo' determinare un prezzo totale di vendita superiore a 100;
  Considerata  pertanto  l'opportunita' di emanare nuove disposizioni
per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
  Sentita la CONSOB;
  Sentita la Banca d'Italia;

                              Decreta:


                           Articolo Unico

  All'art.  2  del  decreto  ministeriale  del  12  febbraio  2004 e'
apportata  la  seguente modificazione. Dopo il comma 2 e' inserito il
seguente  comma: «2-bis. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita,
comprensivo  dell'importo  della ritenuta fiscale e della commissione
di  cui  al  comma  precedente,  risulti  superiore  a 100, l'importo
massimo  di  tale  commissione  e'  ridotto in modo da garantire alla
clientela  un  onere  comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100
euro di capitale sottoscritto.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 ottobre 2009

                                               Il Ministro : Tremonti