MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2009 

   Riconoscimento,  al  sig.  Montanari  Simone,  di titolo di studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo. (09A12624)
(GU n.250 del 27-10-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a norma
dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende
l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione
europea in quanto piu' favorevoli;
  Visto  il  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione  della  direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  l'art.  29  della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come
modificato  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  Vista  l'istanza  del 17 luglio 2008 con la quale il sig. Montanari
Simone, cittadino italiano, nato a Cesena l'11 marzo 1980, ha chiesto
al   Ministero   della   giustizia   il   riconoscimento  del  titolo
professionale di psicologo conseguito nella Repubblica di San Marino,
ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione di psicologo;
  Considerato  che l'istante ha conseguito, in data 23 febbraio 2007,
il  titolo  accademico  «Laurea  in  psicologia» presso l'Universita'
degli  studi di Urbino «Carlo Bo» ed ha sostenuto e superato, in data
7  giugno 2008, l'esame di Stato di abilitazione professionale presso
la  sede  dell'Ordine  degli  psicologi  di  San  Marino, ove risulta
iscritto dal 17 giugno 2008;
  Preso  atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;
  Preso  atto  della  decisione  della Conferenza dei servizi, di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del
24  ottobre  2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di studio in possesso dell'interessato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico
di psicologo rilasciato dall'Universita' degli studi di Urbino «Carlo
Bo»  in  data  23  febbraio  2007 al sig. Montanari Simone, cittadino
italiano, nato a Cesena l'11 marzo 1980, corredato del certificato di
abilitazione  all'esercizio della professione nella Repubblica di San
Marino,  conseguita  in  data  7  giugno  2008, e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo.
  2. Il dott. Montanari Simone e' autorizzato ad esercitare in Italia
come  lavoratore  dipendente od autonomo la professione di psicologo,
successivamente  all'iscrizione  all'Albo  degli  psicologi,  sez.  A
dell'ordine  territorialmente  competente,  che provvede ad informare
questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
  3.  Il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 50, comma 8-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
qualora  il  sanitario non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 30 settembre 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi