DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2009 

   Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione
delle  spese  per  l'acquisto  di  spazi  pubblicitari da parte delle
Amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (09A12998)
(GU n.257 del 4-11-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri», e in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera
e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere
di   emanare   direttive  per  assicurare  l'imparzialita',  il  buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che all'art. 2 prevede
che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvalga della
Presidenza  per  l'esercizio,  in  forma  organica  e  integrata, tra
l'altro,   delle   funzioni   di   coordinamento   dell'attivita'  di
comunicazione istituzionale;
  Vista  la  legge  7  giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione istituzionali» che,
all'art.   11,  attribuisce  al  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, la funzione
di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali
che realizzano programmi di comunicazione istituzionale;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» che all'art. 11, comma 4, prevede che, per
l'attuazione  delle  iniziative  di comunicazione, le amministrazioni
dello  Stato  si  avvalgono  del  Dipartimento  per  l'informazione e
l'editoria   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  quale
struttura centrale di servizio;
  Visto  l'art.  41  del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante  «Testo  unico  della  radiotelevisione»,  che  disciplina le
modalita'  di  destinazione  delle  somme  per  l'acquisto  di  spazi
pubblicitari  sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa  per  fini  di
comunicazione istituzionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008   con   il   quale   l'on.  Paolo  Bonaiuti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  giugno  2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario
di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, on. Paolo
Bonaiuti,  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  in  materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi
compresa l'attuazione delle relative politiche;
  Ritenuto   di   formulare   alcuni   indirizzi   interpretativi  ed
applicativi  del  citato  art.  41  del decreto legislativo 31 luglio
2005, n.177, alle amministrazioni dello Stato;
  Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

  Premessa.
  Con   la   presente   direttiva   si   intendono   fornire  criteri
interpretativi   ed  operativi  nell'applicazione  dell'art.  41  del
decreto  legislativo  31  luglio  2005, n. 177, al fine di uniformare
l'azione  delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento
per  l'informazione  e  l'editoria  svolge  la  funzione di centro di
orientamento  ai  sensi  del  comma  2, lettera a) dell'art. 11 della
legge  7  giugno  2000,  n.  150.  L'Autorita'  per le garanzie nelle
comunicazioni  ha  segnalato,  infatti, orientamenti differenziati da
parte  delle  Amministrazioni  dello Stato, relativamente al rispetto
degli obblighi di destinazione previsti dalla legge per l'acquisto di
spazi per fini di comunicazione istituzionale.
  L'art. 41, primo comma, del predetto decreto legislativo n. 177 del
2005  prevede  che  «le  somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti  pubblici  anche  economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale,  all'acquisto  di  spazi sui mezzi di comunicazione di
massa,  devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell'emittenza   privata   televisiva  locale  e  radiofonica  locale
operante  nei  territori  dei  Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno   il   50  per  cento  a  favore  dei  giornali  quotidiani  e
periodici.».  Si  fa presente inoltre che, stante la disposizione del
comma  4  del medesimo art. 41, quest'ultima percentuale e' aumentata
al  60%  nella  fase  di  transizione  alla  trasmissione  in tecnica
digitale.  A  tal fine e' utile precisare che la fase di transizione,
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del Ministro dello
sviluppo  economico del 10 settembre 2008, sara' completata nel 2012,
quando,  in tutto il territorio nazionale, le trasmissioni televisive
saranno in tecnica digitale.
  1.  Criteri di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n.
177 del 2005.
  1.1 Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari.
  Le  spese  destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l'acquisto
di  spazi  pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono
quelle  relative  alle  somme  impegnate  per  l'acquisto,  a  titolo
oneroso,  di  qualunque  spazio  atto  a  veicolare avvisi o messaggi
attraverso  l'utilizzo  dei  mezzi di comunicazione di massa, rivolto
alla generalita' dei cittadini, allo scopo di:
   a)   illustrare   le   attivita'   delle  istituzioni  e  il  loro
funzionamento;
   b)   illustrare   e  favorire  la  conoscenza  delle  disposizioni
normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
   c)  favorire  l'accesso  ai  servizi  pubblici,  promuovendone  la
conoscenza;
   d)  promuovere  conoscenze  allargate  e  approfondite  su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
   e)  favorire processi interni di semplificazione delle procedure e
di  modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
   f)  promuovere  l'immagine  delle  amministrazioni, nonche' quella
dell'Italia,  in Europa e nel mondo, conferendo visibilita' ad eventi
di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
  Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  ambito le spese pubblicitarie
connesse  a  forme  di  pubblicita'  obbligatoria, quali, ad esempio,
quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di
concorso,  etc.  in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al
fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.
  Analogamente  non rientrano in tale ambito le spese sostenute dalle
Amministrazioni  pubbliche  per  l'acquisto  di  spazi  a  seguito di
provvedimenti  amministrativi  emanati  per  ragioni di necessita' ed
urgenza.
  Ai  sensi  del  citato  art.  41  sono  altresi'  esclusi gli oneri
relativi  alla  produzione  degli  strumenti  pubblicitari  come,  ad
esempio,  le spese sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le
spese   per  la  creativita',  le  spese  tipografiche,  cartacee  ed
informatiche.  Sono  altresi'  escluse  le  spese  sostenute  per  la
produzione  e l'edizione di testate giornalistiche registrate a norma
di  legge, le spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo
di  sponsorizzazione  e  quelle  relative  a  partecipazione a fiere,
mercati e mostre.
  1.2 Periodo di riferimento.
  Il  periodo  di riferimento per il calcolo delle percentuali di cui
al  citato art. 41 e' l'anno solare. Le spese da inserire nel calcolo
sono  quindi  tutte  quelle  impegnate, per le quali quindi sia stata
assunta   una   obbligazione   giuridicamente  perfezionata,  durante
l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare.
  1.3 Mezzi di comunicazione utilizzati.
  Rientrano  nell'ambito  di applicazione di cui all'art. 41 le spese
relative  all'acquisto  di spazi sulla stampa quotidiana e periodica,
anche  in  forma  elettronica;  su  Internet; sui mezzi di diffusione
radiotelevisiva; nell'ambito della diffusione di opere presso le sale
cinematografiche;  sulle  reti  mobili  di  comunicazione elettronica
nonche' le spese per l'acquisto di spazi per le pubbliche affissioni,
salvo quanto previsto dal paragrafo che segue.
  Ai  fini  dell'applicazione  delle  quote  di  destinazione  di cui
all'art.  41  non  sono  da  computare  le  spese  sostenute  per  la
diffusione  di  messaggi  pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione  tramite pubbliche affissioni su spazi di proprieta' di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
  1.4 Rispetto delle quote di destinazione - Totale.
  Il valore complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di spazi
per   fini  di  comunicazione  istituzionale  di  cui  al  punto  1.1
effettuate sui mezzi di comunicazione di cui al punto 1.3 costituisce
il  totale  su  cui  calcolare  le  quote  di  destinazione  previste
dall'art. 41.
  1.5 Rispetto delle quote di destinazione - Stampa.
  Nell'ambito  della  percentuale, di cui al primo comma del predetto
art.  41,  riferita ai quotidiani ed i periodici devono essere intese
le  spese  destinate all'acquisto di spazi su quotidiani e periodici,
anche  elettronici,  diffusi  al  pubblico,  nei  territori dei Paesi
membri  dell'Unione  europea.  Ai  fini  del  rispetto della suddetta
percentuale  di  destinazione,  sono equiparati gli acquisti di spazi
sulle  emittenti  radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri
programmi  informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali,  sindacali  o  letterari  per  almeno  il  25%  delle ore di
trasmissione  comprese  tra  le  ore  7 e le ore 20, di cui sia stato
accertato  il  possesso  dei requisiti. Tali soggetti equiparati sono
individuati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per l'informazione e l'editoria - e pubblicati sul sito
del Dipartimento stesso.
  Ai fini del rispetto delle percentuali di destinazione in favore di
giornali  quotidiani e periodici le amministrazioni possono includere
l'acquisto  di  spazi  per la pubblicita' istituzionale sulle testate
italiane   all'estero   in  relazione  al  tipo  di  messaggio  e  ai
destinatari,  secondo  quanto  disposto  dall'art. 13, comma 3, della
legge n. 150/2000.
  1.6 Rispetto delle quote di destinazione - Emittenza locale.
  Nell'ambito  della  percentuale, di cui al primo comma del predetto
art.   41,   riferita   all'emittenza  privata  televisiva  locale  e
radiofonica  locale  devono  essere intese le spese per l'acquisto di
spazi sulle emittenti che, nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea,  siano  caratterizzate  dai seguenti parametri, in relazione
all'ambito    di    diffusione   dell'esercizio   dell'attivita'   di
radiodiffusione:
   «ambito  locale  radiofonico»: irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
   «ambito  locale  televisivo»:  diffusione  in  uno  o piu' bacini,
comunque  non  superiori  a  dieci,  anche non limitrofi, purche' con
copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.
  2. Obblighi di comunicazione delle amministrazioni dello Stato.
  2.1 Capitoli di bilancio.
  Si ricorda altresi' che le amministrazioni statali, ivi compresa la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, e gli enti pubblici, inclusi
gli  enti territoriali e gli enti pubblici economici, hanno l'obbligo
di  individuare  distinti  capitoli di bilancio su cui far gravare le
spese  di  comunicazione istituzionale di cui all'art. 41 del decreto
legislativo   n.   177   del   2005.  In  ogni  caso  successivamente
all'approvazione    del    Bilancio   preventivo   dello   Stato   le
amministrazioni  centrali  provvederanno  a  comunicare,  secondo  le
modalita'    stabilite   dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni,  la denominazione dei capitoli su cui gravano le spese
di comunicazione istituzionale ed il relativo stanziamento.
  2.2 Obblighi di comunicazione.
  Il  comma  3  del  predetto  art. 41 prevede che le amministrazioni
pubbliche  e  gli  enti  pubblici anche economici diano comunicazione
all'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  delle  somme
impegnate  per  l'acquisto,  ai fini di pubblicita' istituzionale, di
spazi  sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa.  L'Autorita',  anche
attraverso  I  Comitati  regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui
diversi  mezzi  di  comunicazione  di  massa.  Per l'attuazione delle
disposizioni previste dalla norma, le amministrazioni pubbliche o gli
enti   pubblici   anche   economici   nominano  un  responsabile  del
procedimento  che,  in  caso di mancata osservanza delle disposizioni
stesse  e  salvo  il  caso  di  non  attuazione  per motivi a lui non
imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  un  minimo  di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
Competente  all'accertamento,  alla  contestazione e all'applicazione
della sanzione e' l'Autorita'.
  La  norma  e' molto chiara anche con riferimento al soggetto che ha
l'obbligo  di  rispettare le percentuali di spesa previste: si tratta
di   ogni   pubblica   amministrazione  individuabile  come  soggetto
giuridico autonomo.
  In  ogni  amministrazione  quindi,  ai sensi del comma 3 del citato
art.  41  del  decreto  legislativo  n.  177  del  2005,  deve essere
individuato  un  responsabile  del  procedimento  in  ordine sia alla
comunicazione  dei dati di spesa all'Autorita', sia al rispetto delle
percentuali  di  destinazione  previste.  Al  fine  di  ovviare  alla
problematica,   sollevata   da   molte  amministrazioni  in  fase  di
applicazione  della norma, relativa alla non corrispondenza tra colui
che  e'  individuato  come  responsabile  della  comunicazione e chi,
invece,  e'  responsabile  della  spesa  il  rispetto  dell'effettiva
applicazione  delle  percentuali, previste dai commi 1 e 4 del citato
art.  41,  deve  essere  assicurato  dai responsabili di ogni singolo
centro di spesa che risponderanno di eventuali sanzioni.
  Ogni  Amministrazione  comunichera' all'Autorita', come da delibera
dell'AGCOM n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, entro il 31 marzo di ogni
anno,  le  percentuali  relative  alle  spese  dell'ultimo  esercizio
finanziario  concluso,  in  conformita'  ai  modelli  telematici resi
disponibili  attraverso  l'accesso  al sistema all'indirizzo Internet
www.roc.infocamere.it
   Roma, 28 settembre 2009

                                        p. Il Presidente
                                   del Consiglio dei Ministri
                                   Il Sottosegretario di Stato
                                            Bonaiuti

Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 9, foglio n. 83