MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 16 ottobre 2009, n. 0115427 

   Procedimenti   conseguenziali   e   provvedimenti   relativi  alle
disposizioni  introdotte  con  l'art.  10  della  legge  n.  99/2009.
Indicazioni operative. (09A13114)
(GU n.259 del 6-11-2009)
 
 Vigente al: 6-11-2009  
 

                            Alle Societa' Cooperative
                            Alle     Associazioni     nazionali    di
                            rappresentanza  e  tutela  del  movimento
                            cooperativo
                            Ad Unioncamere
                            Ad Infocamere
                            Alle Camere di Commercio
                            Al Consiglio Nazionale del Notariato
  Con  la presente circolare si intendono dare specifiche indicazioni
al  fine  di  conseguire  una  corretta e puntuale applicazione delle
disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009.
  In particolare si specifica:
  1.  Art.  10, comma 1 della legge n. 99/2009. Carattere costitutivo
dell'iscrizione all'Albo.
  Con  le  modifiche dell'art. 2511 del codice civile, introdotte dal
comma 1   in   argomento,   si  evidenzia  il  carattere  costitutivo
dell'iscrizione  all'Albo delle societa' cooperative, che costituisce
quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.
  2.  Art.  10,  comma  2 della legge n. 99/2009. Presentazione della
comunicazione unica ex art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito
con legge n. 40/2007.

  Le  Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura stanno
predisponendo  una  apposita  procedura  (apposito spazio all'interno
della    cosiddetta   comunicazione   unica),   che   dovra'   essere
obbligatoriamente  utilizzata  a  decorrere  dal  1°  aprile 2010. In
attesa  del  completamento  e  definizione  delle nuove procedure, le
societa'  cooperative  potranno  continuare  ad  utilizzare,  ai fini
dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione». Si precisa a tal
proposito  che  l'Amministrazione,  per  dare  concreta  ed  efficace
attuazione  a  tutto  quanto  previsto  dal  comma  2  in  argomento,
formalizzera'  ad  Unioncamere  e  ad  Infocamere le modalita' con le
quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente
venivano   svolti   dalla  scrivente  Direzione  generale,  sui  dati
afferenti  il  «documento  unico»  di  iscrizione  al  Registro delle
imprese  e  all'Albo  delle  societa'  cooperative.  Sara' cura della
societa'   Infocamere   predisporre   i  programmi  per  l'esecuzione
automatica  dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto
del  documento  di  iscrizione  in  presenza  di  errori  formali nei
contenuti  e/o  di  insussistenza  delle  condizioni  previste e/o in
assenza di compilazione dei campi obbligatori.
  Grazie  alla  comunicazione  unica,  a decorrere dal termine di cui
sopra, vi sara' un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro
delle imprese e all'Albo delle societa' cooperative.
  Per quanto riguarda il passato, stante la novella all'art. 2511 del
codice civile di cui al punto 1 della presente circolare, occorre far
si'  che  le  societa'  cooperative  gia'  iscritte al Registro delle
imprese,  ma  non ancora all'Albo delle societa' cooperative, vengano
iscritte in quest'ultimo.
  A  tali  fini  le Camere di commercio forniranno a questa Direzione
generale  l'elenco  delle  societa'  cooperative attive, individuando
cio'  sulla  base  della  presentazione al Registro delle imprese del
bilancio di esercizio 2008.
  Le  Camere  di  commercio  sono,  altresi', invitate a fornire alla
scrivente l'elenco delle societa' cooperative che risultano non avere
presentato il bilancio almeno per gli esercizi 2007 e 2008.
  L'Unioncamere  potra'  farsi  tramite  per  conto  delle  Camere di
commercio ed inoltrare i predetti elenchi alla scrivente.
  3.  Art.  10,  commi  4,  6  ed  8 della legge n. 9912009. Omessa o
ritardata  comunicazione  delle  notizie  di  bilancio  ai fini della
dimostrazione  della  sussistenza  o della perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente.
  Per  quel  che  riguarda in particolare le disposizioni del comma 4
dell'art. 10 della legge n. 99/09, si fa riserva di fornire ulteriori
istruzioni all'atto della ridefinizione delle procedure.
  A  regime,  con  riferimento  ai commi 4, 6 e 8, nel caso in cui la
cooperativa, a far data dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno
di  esercizio, ometta o ritardi l'inoltro della comunicazione annuale
delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare
in  caso  di  perdita  della  qualifica  di mutualita' prevalente, la
Divisione  VII di questa Direzione generale, competente in materia di
tenuta   dell'Albo   delle   societa'   cooperative,   diffidera'  la
cooperativa  inadempiente  che  e' tenuta ad ottemperare entro trenta
giorni.  Nel  testo  della diffida, ferme restando le altre possibili
sanzioni  che  potranno  essere  comminate in caso di inottemperanza,
verra'  prospettata  la  sanzione  amministrativa  della  sospensione
semestrale  di  ogni  attivita'  dell'Ente,  intesa  come  divieto di
assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. La Divisione VII,
ove  ne  ricorra  la  necessita',  provvedera' alla segnalazione alla
amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualita'
prevalente da parte di singole cooperative.
  4.  Art.  10,  comma  7  della  legge  n.  99/2009. Vidimazione del
Registro   di   cui  all'art.  38  della  legge  fallimentare  (regio
decreto 16   marzo   1942,  n.  267  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni).
  Le  Camere di commercio territorialmente competenti, ove ha sede la
procedura,  provvederanno,  attraverso  i  propri uffici del Registro
delle  imprese,  alla  vidimazione  del registro di cui al richiamato
art. 38 della legge fallimentare. In proposito, posto che la legge n.
99/2009  prevede  che  tale  vidimazione sia effettuata con procedure
semplificate,  si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con
data  e l'indicazione del numero di pagine del registro. In attesa di
una   nuova   eventuale  determinazione  dei  diritti  di  segreteria
camerali,  che  contempli  espressamente  la vidimazione in discorso,
sentita   la   competente  Direzione  generale  per  il  Mercato,  la
concorrenza,  il  consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di
questo  Ministero,  occorre  fare riferimento nel frattempo alla Voce
6.1  della  tabella  A  - vidimazione libri sociali (25 euro). Quanto
sopra  vale  per le procedure liquidatorie delle societa' cooperative
prive  del  Comitato  di sorveglianza; per le procedure con nomina di
tale  organo,  nell'ottica del maggior contenimento delle spese della
procedura  e di semplificazione amministrativa, la vidimazione potra'
essere  effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente
del Comitato dallo stesso delegato.
  5.  Art.  10,  comma  11  della  legge n. 99/2009. Accertamento dei
requisiti mutualistici.
  Con   il   comma   in   oggetto,   com'e'   noto,  viene  affermata
l'esclusivita'   della   competenza   del  Ministero  dello  sviluppo
economico  in  materia di accertamento dei requisiti mutualistici. Si
ritiene  conseguentemente  di  dover  richiamare l'attenzione su tale
aspetto  per tutti i connessi risvolti di maggiore responsabilita' in
capo ai soggetti preposti all'attivita' di revisione/ispezione.
  6.  Art.  10, comma 12 della legge n. 99/2009. Mancata ottemperanza
alla diffida impartita in sede di vigilanza.
  Il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attivita' di diffida dovra'
rappresentare  che,  in  mancanza  di  giustificati  motivi,  la  non
ottemperanza,  entro  il termine prescritto, produrra' l'applicazione
della  sanzione  della  sospensione  semestrale  di cui alla legge n.
99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.
  A  tal  fine,  in attesa di una apposita modifica della modulistica
relativa,   il  revisore/ispettore  dovra'  integrare  la  diffida  a
consentire lo svolgimento della revisione, nonche' quella a sanare le
irregolarita'  riscontrate  nel  corso  della stessa, con la seguente
dicitura:  «Si  ricorda  che  ai  sensi  dell'art.  5-bis del decreto
legislativo n. 220/2002, cosi' come integrato dalla legge n. 99/2009,
agli  enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano,
entro   il   termine  prescritto,  anche  parzialmente  alla  diffida
impartita  in  sede  di  vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori
sanzioni,  e'  irrogata  la  sanzione della sospensione semestrale di
ogni  attivita'  dell'ente,  intesa  come  divieto  di assumere nuove
eventuali obbligazioni contrattuali».
  Il   verbale   di   revisione/ispettivo   quindi  dovra'  contenere
l'eventuale   proposta   di   provvedimenti,  ivi  compresa,  laddove
prevista, l'applicazione delle sanzioni ex legge n. 99/2009.
  La Direzione scrivente valutera' le proposte dei revisori/ispettori
e   la   fondatezza   di  eventuali  controdeduzioni  delle  societa'
cooperative,   ai   fini   dell'applicazione   della  sanzione  della
sospensione  semestrale,  fatta  salva  l'applicazione  di  ulteriori
sanzioni.
  7.  Art.  10,  comma  13  della  legge n. 99/2009. Soppressione del
termine  di  cui all'art. 223-septiesdecies delle disp. Att. del c.c.
in materia di scioglimento di societa' cooperative.
  Con  il  comma  in  questione  e' stato soppresso il termine del 31
dicembre   2004,   ai   fini   dell'adozione   del  provvedimento  di
scioglimento senza nomina del liquidatore, nella fattispecie indicata
dal  richiamato  articolo  delle  disposizioni  attuative  del codice
civile.  Conseguentemente,  in  tutti  i  casi  in  questione, questa
Direzione  generale  adottera' un provvedimento di scioglimento anche
sulla  scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di
commercio,  delle  cooperative  che  non hanno depositato il bilancio
negli ultimi cinque (o piu') esercizi. Detto decreto di scioglimento,
eventualmente  redatto  in  forma  cumulativa, sara' pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  successivamente
trasmesso  all'Ufficio  del  conservatore ai fini della cancellazione
dal Registro delle imprese.
  Premesso  tutto  quanto  sopra, si specifica che in tutti i casi in
cui  l'Amministrazione  procedera'  alla comminazione della sanzione,
alla   scadenza  della  sospensione  semestrale  di  nuove  attivita'
dell'ente,  il  legale  rappresentante  della  cooperativa sanzionata
dovra'  produrre  e trasmettere alla scrivente Direzione generale una
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica n.  445/2000,
attestante  il  relativo  corretto adempimento. Si precisa infine che
sono state attivate le procedure di comunicazione con l'Unioncamere e
la  societa'  Infocamere,  per  la definizione delle modalita' con le
quali  si  provvedera'  all'annotazione,  presso  il  Registro  delle
imprese, della sanzione stessa.
   Roma, 16 ottobre 2009
                                      Il direttore generale
                                 per le piccole e medie imprese
                                     e gli enti cooperativi
                                              Cinti