PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 settembre 2009, n. 4 

  Risoluzione  unilaterale  del  rapporto  di lavoro - legge 3 agosto
2009,   n.   102   «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali»,   articolo   17,   commi  35-novies  e  decies,  del
decreto-legge come modificato in sede di conversione. (09A13330)
(GU n.261 del 9-11-2009)
 
 Vigente al: 9-11-2009  
 

   Alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
   Premessa.
  L'art.  17,  comma  35-novies,  del  decreto-legge  n. 78 del 2009,
inserito  in  sede  di  conversione  dalla  legge n. 102 del 2009, ha
sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008
relativo  alla  risoluzione  unilaterale  del contratto di lavoro dei
dipendenti  da  parte  delle pubbliche amministrazioni. Su tale norma
erano gia' stati forniti indirizzi applicativi con la circolare n. 10
del  2008  (reperibile  sul  sito  internet  del  Dipartimento  della
funzione pubblica).
  Si    ritiene    opportuno   segnalare   la   novita'   legislativa
all'attenzione  delle amministrazioni poiche' a causa dell'evoluzione
normativa  sono  mutate  le condizioni per l'esercizio del recesso da
parte dell'amministrazione.
  Il comma 11 dell'art. 72 nel testo vigente prevede:
  «11.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita'  massima  contributiva di quaranta anni del personale
dipendente,  nell'esercizio  dei  poteri di cui all'art. 5 del citato
decreto  legislativo  n.  165  del 2001, risolvere unilateralmente il
rapporto  di  lavoro  e il contratto individuale, anche del personale
dirigenziale,  con  un  preavviso  di sei mesi, fermo restando quanto
previsto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenza dei
trattamenti  pensionistici.  Con  appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata  vigore  della  presente  disposizione,  previa  delibera del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,   di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno, della difesa e degli
affari  esteri,  sono  definiti  gli specifici criteri e le modalita'
applicative  dei principi della disposizione di cui al presente comma
relativamente  al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri,
tenendo   conto   delle  rispettive  peculiarita'  ordinamentali.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  nei
confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati,
ai  professori  universitari  e  ai  dirigenti medici responsabili di
struttura complessa».
  Il successivo comma 35-decies del medesimo art. 17 contiene poi una
disposizione   transitoria,   stabilendo:  «Restano  ferme  tutte  le
cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto  di  lavoro  a  causa del compimento dell'anzianita' massima
contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma
11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente
prima  della  data  di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n.
15,  nonche'  i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima
della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita' massima
contributiva  di  quaranta  anni  e  le  conseguenti  cessazioni  dal
servizio che ne derivano.».
  La  nuova  disciplina e' entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno
successivo  alla pubblicazione della legge di conversione del decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179,
supplemento ordinario n. 140).
  Prima dell'intervento operato dalla citata legge n. 102, l'art. 72,
comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 era stato gia' oggetto di
modifica  normativa  ad opera dell'art. 6, comma 3, della legge n. 15
del  2009  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2009, n.
53),  il  quale aveva sostituito il requisito dell'anzianita' massima
contributiva  di quaranta anni con quello dell'anzianita' di servizio
effettivo  di quaranta anni. Tale disposizione infatti stabiliva: «Al
comma  11  dell'art.  2  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: “dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni”
sono  sostituite  dalle  seguenti:  “dell'anzianita' massima di
servizio effettivo di 40 anni.”.».
  Questa  disciplina  e'  rimasta  in  vigore  durante  il periodo 20
marzo - 4 agosto 2009.
1. Le modifiche normative apportate dalla legge n. 102 del 2009.
  Le modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti
aspetti:
   a)  l'ambito  soggettivo  di  applicazione,  quanto  ai dipendenti
interessati;
   b)  il  carattere  eccezionale  dell'intervento,  limitato  ad  un
triennio;
   c) il requisito richiesto per l'esercizio della facolta';
   d) il momento in cui la facolta' puo' essere esercitata;
   e)  la previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facolta'
di risoluzione avviene nell'ambito dei poteri datoriali.
A) Ambito soggettivo di applicazione.
  Nel  nuovo testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che
la   disciplina   si   applica  anche  nei  confronti  del  personale
dirigenziale,    circostanza    sussistente   anche   nella   vigenza
dell'originario  art.  72,  comma  11  (circolare n. 10 del 2008), il
quale  faceva genericamente riferimento al «personale dipendente». La
novella presenta sotto questo aspetto carattere ricognitivo.
  Analogo  discorso vale per la parte della disposizione che riguarda
i dipendenti che hanno beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge
24  dicembre  2003,  n.  350, e successive modificazioni, trattandosi
anche  in  questa ipotesi di dipendenti dell'amministrazione, benche'
il  loro  rapporto  di lavoro sia stato ricostituito o prolungato per
effetto  di  una  norma speciale. In particolare, si tratta di coloro
che  hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto con
l'amministrazione  di appartenenza in virtu' della norma in questione
essendo stati in precedenza «sospesi dal servizio o dalla funzione e,
comunque,   dall'impiego   o   avendo  chiesto  di  essere  collocati
anticipatamente  in  quiescenza  a  seguito di un procedimento penale
conclusosi  con  sentenza  definitiva  di  proscioglimento perche' il
fatto  non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».
  La  disposizione  esclude  dal  campo  di applicazione, oltre che i
magistrati  ed  i  professori  universitari,  come  gia' previsto dal
previgente  testo, anche i dirigenti medici responsabili di struttura
complessa,  in  precedenza  non  menzionati. Da quest'ultimo punto di
vista,  la norma ha chiaramente carattere novativo ed ha la finalita'
di rendere omogenea la disciplina relativa ai dirigenti preposti alle
strutture  complesse  assimilando  il trattamento dei medici a quello
dei  professori  universitari,  che gia' erano esclusi dall'ambito di
operativita'  dell'originario  art.  72,  comma 11. L'efficacia degli
atti  gia'  adottati in applicazione di tale disposizione e' regolata
dall'art. 17, comma 35-decies, della legge n. 102 in esame (sul quale
paragrafo 3).
  La  determinazione  dei  criteri  e delle modalita' di applicazione
dell'istituto  nei  confronti  del  personale  dei  comparti  difesa,
sicurezza  ed  esteri e' demandata ad appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con i
Ministri  dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli  affari  esteri (con una procedura che, richiedendo il concerto
anziche'  il  parere  dei Ministri dell'interno, della difesa e degli
affari esteri, risulta modificata rispetto al precedente testo).
B) Carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio.
  A  differenza  del  regime  precedente, la normativa prevede ora la
possibilita' di un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo la
legge   vigente   la  risoluzione  unilaterale  puo'  essere  operata
limitatamente  agli  anni  2009, 2010 e 2011. La facolta' puo' essere
quindi  esercitata  sino  al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei
dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data.
  La   delimitazione   dell'applicazione   dell'istituto   all'ambito
temporale   del  triennio  lo  accomuna  a  quello  dell'esonero  dal
servizio,  disciplinato  dal  medesimo art. 72, evidenziandosi in tal
modo  il  carattere  sperimentale  delle norme e strumentale rispetto
all'obiettivo  della  riduzione  del  personale  in  servizio e degli
interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.
C) Il requisito richiesto per l'esercizio della facolta'.
  Come risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato
ora  dalla  legge per poter risolvere unilateralmente il contratto e'
quello  dell'anzianita'  contributiva.  In  base al testo vigente, il
recesso  puo' essere esercitato dall'amministrazione nei confronti di
quei  dipendenti  che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a
prescindere dal numero di anni di servizio svolto.
  Per   effetto  della  novella,  viene  reintrodotta  la  condizione
dell'anzianita' contributiva prevista dall'originaria disposizione di
cui  all'art.  72,  comma  11.  Viene  con  cio' modificato il regime
precedente di cui alla menzionata legge n. 15, che aveva cambiato sul
punto  il  comma  11  citato sostituendo il requisito dell'anzianita'
contributiva con quello del servizio effettivo.
D) Il momento in cui la facolta' puo' essere esercitata.
  L'art.  72,  comma  11,  come  modificato,  stabilisce  ora  che la
facolta'  di  risoluzione  puo'  essere  esercitata  «a decorrere dal
compimento  dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale  dipendente».  In  base  alla  norma,  il verificarsi della
condizione,  ossia  il  compimento  dei  quaranta  anni di anzianita'
contributiva,  rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la
risoluzione  puo'  intervenire  e  pertanto  la  sua  efficacia  puo'
decorrere   dal   giorno   successivo   a   quello   del   compimento
dell'anzianita'    contributiva    prevista,   fermo   restando   che
l'amministrazione  deve  aver  comunicato  il preavviso al dipendente
interessato con almeno sei mesi di anticipo.
  Stante  la  novella  legislativa,  deve  quindi intendersi superata
l'interpretazione  fornita  con  la  circolare n. 10 del 2008, legata
alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui la facolta'
in  questione poteva esercitarsi solo in occasione del compimento del
requisito     contributivo.     La    nuova    disciplina    permette
all'amministrazione  di  scegliere  il  momento in cui far cessare il
rapporto,  in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di adeguamento al
fabbisogno  professionale  reale  sia la necessita' di evitare che il
dipendente  possa  trovarsi  privo  del  trattamento retributivo e di
quello   previdenziale   per   effetto  della  scelta  datoriale.  In
proposito,  anche  secondo la nuova disposizione rimane fermo «quanto
previsto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenze dei
trattamenti  pensionistici». Come gia' chiarito nella circolare n. 10
a   proposito   della  vecchia  disciplina,  cio'  significa  che  la
risoluzione  del  contratto  di  lavoro  non  incide sulla prefissata
decorrenza legale della pensione.
  Resta  fermo  in  ogni  caso  il limite temporale del 2011 oltre il
quale la risoluzione unilaterale non puo' operare.
E) L'esercizio  della  facolta'  di  recesso  nell'ambito  dei poteri
   datoriali.
  Come  chiarito dalla nuova disposizione, l'amministrazione esercita
la   facolta'  di  risoluzione  unilaterale  nell'ambito  del  potere
datoriale.  Infatti,  per il personale ad ordinamento privatistico il
potere  in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non
ha  natura  pubblicistica  e  non  e'  pertanto  soggetto alle regole
proprie  del procedimento amministrativo quanto piuttosto ai principi
tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, si raccomanda
alle  amministrazioni  di  fare  particolare  attenzione onde evitare
comportamenti  contraddittori  o  contrari a buona fede e correttezza
ingenerando  nei  dipendenti false aspettative e creando occasioni di
contenzioso,  secondo  quanto  gia'  detto  nella circolare n. 10 del
2008,  alla  quale  comunque  si  rinvia (paragrafo 3 «Criteri per la
risoluzione»).
  Per  quanto  riguarda  specificamente  il  personale  del  Servizio
sanitario  nazionale, sentito il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali, in considerazione della peculiarita' delle
funzioni svolte, spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri
per   l'applicazione  della  norma  finalizzati  a  salvaguardare  le
specifiche  professionalita'. Tali criteri potranno tener conto delle
peculiari  competenze  e/o  esperienze  professionali (al fine di non
depauperare  il  patrimonio  di  conoscenze-professionalita'),  delle
figure  di  cui  si  riscontrino o di cui in prospettiva si prevedano
difficolta'  di  reperimento  sul  mercato,  tenuto conto anche della
programmazione  formativa,  in particolare universitaria, nonche' del
personale che ha beneficiato di specifici percorsi formativi attivati
dall'azienda,  con  riferimento,  ad  esempio,  alle  aree delle alte
tecnologie  o  ad ambiti chirurgici specialistici. Ne consegue che il
ricorso  al  recesso  unilaterale  trova particolare applicazione nei
processi   riorganizzativi   o   di   ristrutturazione  derivanti  da
programmazione  aziendale/regionale,  da  piani  di  rientro  o dalla
particolare situazione economico finanziaria di ciascuna azienda.
2. Immediata applicabilita' della nuova disciplina.
  La  norma e' immediatamente applicabile nei confronti del personale
dirigenziale e non dirigenziale.
  Per  gli  incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore
della disposizione, rimane salvo quanto gia' detto nella circolare n.
10  del  2008  circa  l'esigenza  che  la  riserva di avvalersi della
facolta'  di recesso sia esplicitata nell'ambito del provvedimento di
conferimento    dell'incarico   (se   l'amministrazione   ha   questa
intenzione).  Inoltre,  sempre per tali incarichi e' opportuno che le
amministrazioni, nel momento in cui procedono alla negoziazione degli
obiettivi  con i dirigenti interessati, tengano conto dell'intenzione
di  recedere dal contratto fissando delle scadenze compatibili con la
data della programmata cessazione del rapporto.
3. Il diritto intertemporale.
  Come  detto,  l'art.  6,  comma  3,  della  legge  n.  15 del 2009,
intervenendo sul comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 aveva
sostituito  il  requisito  dell'anzianita'  contributiva  con  quello
dell'anzianita'  di servizio effettivo. Per effetto di tale modifica,
dopo l'entrata in vigore della disposizione (20 marzo 2009) era sorto
il   problema   della   valenza   degli   atti  adottati  in  vigenza
dell'originario  art.  72,  comma  11, avendo la norma originaria una
portata  idonea  a  coinvolgere una piu' vasta platea di destinatari.
Infatti, con il passaggio dall'anzianita' contributiva all'anzianita'
di  servizio  effettivo,  alcuni dipendenti pubblici - legittimamente
destinatari  di una comunicazione di recesso con preavviso durante la
vigenza della «vecchia» disciplina - sono risultati non aver maturato
l'anzianita' richiesta dal successivo art. 6, comma 3, della legge n.
15 del 2009.
  Tale  criticita'  e'  stata  risolta  in sede di approvazione della
legge  n.  102  in  esame, mediante la previsione dell'art. 17, comma
35-decies  sopra  riportato.  Questa  norma ha confermato l'efficacia
degli  atti  compiuti  in  base all'originario art. 72, comma 11, del
decreto-legge  n.  112  del  2008  e  gli  effetti da essi derivanti.
Infatti,  in virtu' della disposizione, debbono considerarsi efficaci
le  risoluzioni  gia' intervenute in applicazione dell'art. 72, comma
11, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 15,
nonche'  i  preavvisi  di  risoluzione del contratto comunicati prima
della  data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso
in  cui  il  termine finale del semestre sia caduto successivamente a
tale   data.   Conseguentemente,   in  virtu'  del  menzionato  comma
35-decies,  si  verificano  le cessazioni del rapporto di lavoro come
effetto  della risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se
il  termine  finale del semestre sia caduto successivamente alla data
di entrata in vigore della legge n. 15.
  Naturalmente,  cio' vale solo nel caso in cui l'amministrazione nel
frattempo non abbia proceduto a revocare il preavviso gia' comunicato
al  dipendente  in  considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 6
della  legge  n. 15 del 2009 oppure non abbia mantenuto il dipendente
in  servizio anche dopo la scadenza del termine semestrale accettando
la  sua prestazione, dovendosi intendere in tal caso sopravvenuta una
revoca implicita del preavviso gia' comunicato.
  In  sostanza,  per l'amministrazione che ha gia' provveduto in base
al   «vecchio»   art.  72,  comma  11,  non  sono  necessari  ne'  la
comunicazione  di  un  nuovo  preavviso  ne'  il  decorso di un nuovo
termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del
preavviso gia' comunicato.
  Inoltre,  mediante  la  disposizione  in esame sono fatti salvi gli
atti  compiuti  in  base  all'originario art. 72, comma 11, anche nei
confronti  dei dirigenti medici di struttura complessa, i quali, come
detto,  sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla
risoluzione  unilaterale  solo a partire dall'entrata in vigore della
legge n. 102 del 2009.
  Si  fa  rinvio  per  il resto ai chiarimenti gia' forniti in merito
all'istituto con la circolare n. 10 del 2008.
   Roma, 16 settembre 2009

                                        Il Ministro per la pubblica
                                      amministrazione e l'innovazione
                                                 Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 9, foglio n. 209