BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

   Poteri  di  direzione  e  coordinamento  nell'ambito  di un gruppo
   bancario  nei  confronti delle societa' di gestione del risparmio.
   (09A13610)
(GU n.267 del 16-11-2009)

   1.  Con  la presente disciplina si forniscono indicazioni circa le
modalita'  di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della
capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle societa' di gestione
del  risparmio  (SGR) appartenenti al gruppo; essa integra le vigenti
Istruzioni  di Vigilanza in materia di gruppi bancari (vedi nota 1) e
di  sistema  dei  controlli interni del gruppo bancario (vedi nota 2)
nonche'  le  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e governo
societario delle banche (vedi nota 3) .
   Le  strategie  e  le  politiche  perseguite dai gruppi bancari nel
settore  della  gestione  collettiva  del risparmio devono bilanciare
l'interesse  del gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare
la  capacita'  delle  societa'  di  gestione  di agire nell'esclusivo
interesse  degli  investitori (c.d. «autonomia della SGR» - cfr. art.
40 del Testo unico della finanza).
   Coerentemente  con  tale  esigenza,  la  capogruppo  definisce gli
obiettivi perseguiti dal gruppo nel settore del risparmio gestito. In
tale  ambito,  la  capogruppo  tiene  conto  dei  rischi  strategici,
reputazionali  e operativi che derivano dalla gestione collettiva del
risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato
a fronte di tutti i rischi aziendali.
   Nell'esercizio   dei  poteri  di  direzione  e  coordinamento  nei
confronti delle SGR controllate, la capogruppo:
    -   assegna   alle  stesse  le  risorse  (umane,  tecnologiche  e
finanziarie)  necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di
gestione, nell'ambito degli obiettivi del gruppo; la capogruppo tiene
conto  di  tale  esigenza  nel  definire  le  eventuali  politiche di
remunerazione  della  propria  rete  per  la  distribuzione dei fondi
comuni  gestiti dalle SGR del gruppo. Le SGR dispongono autonomamente
delle risorse loro assegnate;
    - previene condizionamenti da parte delle reti distributive sulle
societa'   di   gestione   del   gruppo,  tenuto  anche  conto  della
collocazione  delle  stesse  nel  gruppo. Le SGR devono disporre, tra
l'altro,  dell'autonomia  necessaria  per  valutare  le  indicazioni,
relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita
secondo  il  migliore  interesse della clientela e tenuto conto delle
proprie capacita' gestorie;
    -  assicura  che  eventuali  strutture  organizzative di gruppo a
carattere integrato, non limitino la piena autonomia gestionale delle
SGR;
    -  riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel
comparto,  l'indipendenza  delle  SGR  in  materia  di  sviluppo  dei
prodotti,  definizione  di  processi  e  strategie  di  investimento,
modalita'  di  esercizio  dei diritti di voto relativi agli strumenti
finanziari  dei  fondi  gestiti,  scelte  di  investimento dei fondi,
politiche commerciali e scelta della banca depositaria;
    -  promuove  e  verifica l'applicazione presso le SGR controllate
delle  migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare
riguardo    alla   composizione   degli   organi,   al   livello   di
professionalita'   degli  esponenti,  al  numero  e  al  ruolo  degli
amministratori  indipendenti,  al  bilanciamento  tra  amministratori
esecutivi  e  non  esecutivi.  A  tal fine, tiene conto dei codici di
autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria
degli intermediari.
   La  funzionalita'  della  governance  delle  SGR,  l'esistenza  di
potenziali  conflitti  di  interessi tra le stesse e altre componenti
del gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o
dirigenti  di  altre  societa'  del gruppo nell'organo amministrativo
della SGR) e le modalita' di gestione e mitigazione di tali conflitti
e'  valutata  dagli  organi  di vertice della capogruppo; a tal fine,
l'organo  di  controllo,  le  funzioni  di  compliance e di revisione
interna  della  capogruppo,  secondo  le  loro rispettive competenze,
svolgono  specifiche  verifiche  su base almeno annuale, informandone
degli  esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione e,
nel  caso  di  verifiche  condotte  dalle funzioni di compliance e di
revisione interna, di controllo della capogruppo.
   La   capogruppo   applica  le  presenti  disposizioni  in  maniera
proporzionata  alla  dimensione  e  alla  complessita' dell'attivita'
svolta  nonche' alla gamma delle attivita' e dei servizi prestati dal
gruppo e tenendo conto della vocazione operativa del gruppo.
   2.  Alla  luce  di  quanto sopra, le societa' capogruppo di gruppi
bancari,  al cui interno vi siano societa' di gestione del risparmio,
conducono  una  valutazione circa la coerenza delle strategie e delle
politiche  del  gruppo  nel  settore  della  gestione  collettiva del
risparmio  rispetto  a  quanto  previsto nel precedente paragrafo. La
valutazione   forma  oggetto  di  un'apposita  relazione -  approvata
dall'organo  di supervisione strategica, con il parere dell'organo di
controllo  (vedi  nota  4)  -  da  inviare  alla Banca d'Italia. Essa
riguarda almeno i punti di seguito illustrati:
    -  le  linee strategiche di sviluppo del settore, in un orizzonte
temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati;
    -  il  capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi
reddituali attesi;
    -  il  grado  di  apertura  delle  reti distributive del gruppo a
prodotti  del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti
al gruppo medesimo;
    -  gli  accordi  distributivi tra le SGR e le reti di vendita del
gruppo;
    - la collocazione delle SGR nel gruppo;
    -  le  politiche  adottate  per  assicurare l'autonomia delle SGR
controllate nell'ambito del gruppo;
    -  le modalita' per individuare e gestire gli eventuali conflitti
di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo;
    -  i  controlli  effettuati  sulla funzionalita' della governance
delle SGR controllate e gli esiti degli stessi.
   Qualora  alcune  delle  informazioni  richieste siano contenute in
altri  documenti  inviati  alla  Vigilanza  (ad  es., nell'ambito del
resoconto  ICAAP  o nel progetto di governo societario), la relazione
puo' fare rinvio a tali documenti.
   La  capogruppo  si  adegua  alle presenti disposizioni entro il 30
giugno  2010. La prima relazione e' inviata alla Banca d'Italia entro
la  medesima  data;  successivamente,  la  relazione  e' aggiornata e
inviata  alla Banca d'Italia solo in caso di variazione significativa
delle informazioni contenute.
   Le   presenti   disposizioni   entrano  in  vigore  il  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 23 ottobre 2009

                                               Il Governatore: Draghi



(1)  Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del
21 aprile 1999), Titolo I, Capitolo 2.
(2)  Cfr.  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le banche cit., Titolo IV,
Capitolo 11.
(3)  Cfr.  Provvedimento  n.  264010  del 4 marzo 2008, relativo alle
Disposizioni  in materia di organizzazione e governo societario delle
banche.
(4)  Nel  caso  in  cui sia stato adottato il modello dualistico e la
funzione  di  supervisione  strategica  sia assegnata al Consiglio di
sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis)
del  c.c.,  il  parere  deve  essere  rilasciato  dal Comitato per il
controllo interno.