MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 5 novembre 2009, n. 31/09 

Linee  guida  per  l'istruttoria  delle  domande  di  indennizzo  dei
soggetti affetti da sindrome da Talidomide. (09A13620) 
(GU n.265 del 13-11-2009)
 
 Vigente al: 13-11-2009  
 

  La legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella  legge
27 febbraio 2009, n. 14, prevede l'erogazione, da parte dello  Stato,
dell'indennizzo di cui all'art. l della legge  25  ottobre  2005,  n.
229, di seguito indicato indennizzo per i talidomidici, a favore  dei
soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle  forme  dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965. 
  Il regolamento di esecuzione, approvato  con  decreto  ministeriale
del 2 ottobre 2009, n. 163, all'art. 2 definisce la procedura per  la
presentazione delle domande e la  relativa  istruttoria,  nonche'  le
modalita'  di  corresponsione  del  predetto   indennizzo.   Prevede,
altresi', che siano emanate apposite linee guida,  che  sono  oggetto
della presente circolare. 
A. Presentazione delle domande 
  La domanda di  indennizzo  per  i  talidomidici  redatta  in  carta
semplice, firmata e datata,  va  presentata  dall'interessato  o  dal
legale rappresentante, in  caso  di  incapacita',  al  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali -  Direzione  generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di  assistenza
e dei principi etici di sistema, via Giorgio Ribotta  n.  5  -  00144
Roma. 
  La domanda deve indicare i dati previsti all'art. 2, commi 2  e  3,
del  regolamento  di  esecuzione  e  deve  essere   corredata   della
documentazione amministrativa, stabilita dal predetto articolo. 
  Ciascuna   domanda   deve   essere   corredata    altresi'    della
documentazione sanitaria, originale o in copia conforme,  concernente
l'entita' delle lesioni o  dell'infermita'  da  cui  e'  derivata  la
menomazione permanente del soggetto o  la  morte  del  danneggiato  a
causa della sindrome da talidomide, nelle forme previste dalla legge,
cosi' di seguito indicata: 
    cartella clinica della nascita (se reperibile); 
    cartelle cliniche e/o certificazione di struttura pubblica  dalla
quale risulti la diagnosi, la terapia e gli interventi  eventualmente
subiti; 
    altra  documentazione  sanitaria  relativa  alla  diagnosi  e  al
decorso della sindrome da talidomide; 
    cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte  al
di fuori di strutture ospedaliere, scheda  di  morte  ISTAT  (modello
ISTAT/D/4) in originale o in copia conforme. 
  In caso di aggravamento delle infermita' o  delle  lesioni  per  le
quali  e'  stato  gia'  riconosciuto  l'indennizzo,  la  domanda   di
revisione deve essere presentata nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 3 del regolamento di esecuzione. 
  Alla domanda dovra'  essere  allegata  la  seguente  documentazione
sanitaria originale o in copia conforme: 
  cartelle cliniche  e/o  accertamenti  diagnostici  da  cui  risulti
l'aggravamento della patologia per la  quale  e'  stato  riconosciuto
l'indennizzo. 
B. Giudizio delle commissioni mediche ospedaliere (CMO) 
  Le domande corredate della documentazione di cui all'art. 2,  commi
2 e 3 del regolamento  di  esecuzione  nonche'  della  documentazione
sanitaria di  cui  al  punto  A.  della  presente  circolare  vengono
trasmesse dalla Direzione generale  del  Ministero,  alle  competenti
commissioni mediche ospedaliere, di cui all'art. 165 del testo  unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092 affinche' esprimano il  giudizio  sanitario  sul  nesso
causale e di classificazione delle  lesioni  e/o  del'infermita',  ai
sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento. 
  Per  cio'  che   attiene   le   modalita'   operative   finalizzate
all'espressione del giudizio medico-legale, le CMO  avranno  cura  di
procedere in analogia a  quanto  stabilito  dalla  Direttiva  tecnica
interministeriale Ministero della difesa e  Ministero  della  sanita'
del  28   febbraio   1992,   concernente   «le   procedure   connesse
all'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210». 
  Sul  punto,  si  richiamano  gli  elementi  di   specificita'   che
caratterizzano  il  giudizio  medico-legale  per  il   riconoscimento
dell'indennizzo per i talidomidici: 
    1) la  patologia  prevista  dalla  normativa  di  settore  e'  la
sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, emimelia,  focomelia
e macromelia; 
    2) il giudizio medico-legale e' espresso sull'esistenza del nesso
causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in  gravidanza
e l'insorgenza della patologia di cui al punto 1), nonche' la  morte,
nei casi previsti; 
    3) la valutazione dell'ascrizione a  categoria  delle  lesioni  o
dell'infermita' e' espressa con riferimento alla tabella  A  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e
successive modifiche e integrazioni; 
    4) il processo verbale e' redatto sul modello ML/V, allegato alla
Direttiva interministeriale in precedenza citata, integrato al quadro
A «Giudizio sul nesso causale» con la voce «TALIDOMIDE»; 
    5) il giudizio medico-legale sulla tempestivita' della domanda e'
espresso  solo  nei  casi  di  cui  all'art.  3  del  regolamento  di
esecuzione. 
C. Notifica del giudizio medico-legale 
  La Direzione generale del Ministero notifica all'interessato o agli
aventi  diritto,  il  giudizio  emesso  dalla  CMO,  allegando  copia
conforme  del  verbale  e,  qualora  sia  riconosciuto   il   diritto
all'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari  ai  fini
della liquidazione del beneficio. 
    Roma, 5 novembre 2009 
 
                     Il capo del Dipartimento della qualita': Palumbo