GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2009 

  Misure  relative  alle  comunicazioni  fra  intermediari finanziari
appartenenti  al  medesimo  gruppo  in  materia  di  antiriciclaggio.
(09A13644)
(GU n.267 del 16-11-2009)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia   di   protezione   dei   dati  personali),  con  particolare
riferimento all'art. 24, comma 1, lettera g);
  Visto  il  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della  direttiva  2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita'  criminose  e di finanziamento del terrorismo nonche' della
direttiva   2006/70/Ce   che  ne  reca  misure  di  esecuzione),  con
particolare riferimento agli articoli 41, 45 e 46;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

                              Premesso:

1. Comunicazione infragruppo delle segnalazioni relative a operazioni
   «sospette» ai sensi della normativa antiriciclaggio.

  Con  un  quesito  e'  stato  richiesto  al Garante di esprimersi in
ordine   alle   condizioni   di   liceita'  della  comunicazione  tra
intermediari  finanziari  appartenenti  ad un medesimo gruppo di dati
personali   relativi  alle  segnalazioni  di  operazioni  considerate
«sospette»   ai   sensi   della   normativa   antiriciclaggio.   Tale
comunicazione, come e' noto, e' autorizzata (ricorrendo le condizioni
fissate) dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007.
  Piu' in particolare, al Garante e' stato chiesto di valutare se non
ricorra  in  relazione  a  dette  comunicazioni (peraltro anche verso
intermediari  appartenenti  al  medesimo  gruppo  stabiliti  in Paesi
terzi)  i  presupposti  per  l'applicazione  dell'art.  24,  comma 1,
lettera g) del Codice (relativo al c.d. bilanciamento di interessi).
  A  favore  di  tale  soluzione  deporrebbe il fatto che l'attivita'
volta a consentire la manifestazione del consenso degli interessati a
tale comunicazione sarebbe un incombente «estremamente gravoso per la
banca,  oltre  che  sproporzionato,  valutato  nel giudizio dell'equo
contemperamento degli interessi coinvolti», con il rischio, peraltro,
che  il  soggetto  che intenda porre in essere un'operazione sospetta
non sia disponibile a consentire tale comunicazione (cfr. nota datata
14 maggio 2009, p. 3).

2. Condizioni  di  liceita'  per  la  comunicazione infragruppo (c.d.
   bilanciamento d'interessi).

  2.1.  Il  quesito,  di  portata  generale  (al di la' della vicenda
specifica  cui  fa  riferimento), posto all'attenzione dell'Autorita'
riguarda  il  coordinamento  tra  la normativa di protezione dei dati
personali  e  la  disciplina di settore in materia di antiriciclaggio
(in  ordine alla quale il Garante si e' espresso con il parere del 25
luglio 2007, doc. web. n. 1431012).
  2.2.  Con  riguardo  al  caso  di  specie,  il  Garante ritiene che
ricorrano   gli   estremi   per   dare  attuazione  con  il  presente
provvedimento al bilanciamento degli interessi disciplinato dall'art.
24,  comma 1, lettera g), del Codice e, conseguentemente, che possano
formare  oggetto  di  comunicazione  (e  di  conseguente  trattamento
nell'ambito  delle esclusive finalita' di contrasto al riciclaggio) i
dati  personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina
in   materia   di   riciclaggio   tra   gli  intermediari  finanziari
appartenenti   al  medesimo  gruppo,  in  presenza  delle  condizioni
previste  dall'art.  46,  comma  4,  decreto legislativo n. 231/2007,
senza  che  a  tal  fine  sia quindi necessario acquisire il consenso
degli interessati.
  Cio' in considerazione della ponderazione tra le diverse situazioni
giuridiche  soggettive effettuata nel menzionato decreto legislativo,
nel  quale  si  precisa che il divieto di comunicazione a terzi della
circostanza   dell'avvenuta   segnalazione   -  che  non  costituisce
«violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o
di  eventuali  restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte
in  sede  contrattuale o da disposizioni legislative»: art. 41, comma
6,  decreto legislativo n. 231/2007 - previsto dall'art. 46, comma 1,
non  impedisce  che  essa  avvenga  (pur  non  imponendola)  «tra gli
intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo» ai sensi del
menzionato  art. 46, comma 4. Ponderazione che, nel facoltizzare tale
comunicazione   tra   gli  intermediari  finanziari  appartenenti  al
medesimo  gruppo,  consente  di  non  ritenere prevalenti, entro tale
circoscritto   ambito,   i  diritti  degli  interessati  rispetto  al
legittimo   interesse  del  titolare  del  trattamento  e  del  terzo
destinatario  dei  dati  (nel  caso  di  specie,  altro intermediario
finanziario  appartenente al medesimo gruppo) alla comunicazione e al
conseguente    trattamento   dei   dati   personali   oggetto   della
segnalazione.   Tale  comunicazione  potra'  essere  effettuata,  nel
rispetto  di quanto indicato al successivo punto 3, per perseguire le
sole    finalita'    connesse   all'applicazione   della   disciplina
antiriciclaggio  da  parte  dei soli incaricati (operanti nell'ambito
dei  diversi  intermediari  finanziari) deputati ad assolvere compiti
relativi   all'adempimento   delle   misure  poste  a  contrasto  del
riciclaggio di denaro.

3. Informativa agli interessati.

  Tenuto conto che l'informativa deve essere comprensiva di tutti gli
elementi  di  cui  all'art.  13 del Codice, e' necessario che vengano
fornite  agli  interessati informazioni adeguate e puntuali in ordine
al  trattamento  oggetto  del  presente provvedimento. A tal fine, il
titolare  e'  tenuto,  nell'ambito  dell'informativa  da rendere agli
interessati,  a  fornire  distinte  e  specifiche  indicazioni  anche
riguardo   alla   possibilita'  che  le  informazioni  relative  alle
operazioni  poste  in  essere  dagli stessi interessati, ove ritenute
«sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre  2007,  n.  231,  saranno  comunicate  ad altri intermediari
finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

4. Trasferimento   dei   dati   relativi   alla   segnalazione  verso
   intermediari  finanziari appartenenti allo stesso gruppo stabiliti
   in Paesi terzi.

  Al  di  la'  della cautela contenuta nell'art. 46, comma 4, decreto
legislativo n. 231/2007 (secondo cui tale comunicazione puo' avvenire
«a condizione che [nei Paesi terzi si] applichino misure equivalenti»
a  quelle previste nel medesimo decreto legislativo n. 231/2007), con
riguardo    al    distinto   profilo   dell'eventuale   comunicazione
dell'avvenuta  segnalazione  ad  intermediari finanziari appartenenti
allo  stesso  gruppo  va  altresi'  salvaguardata la conformita' alle
norme  sul trasferimento dei dati a Paesi terzi di cui alla direttiva
95/46/CE  (come  richiesto  dal  punto  33  del  «considerando» della
direttiva 2005/60/CE), sicche' tale trasferimento potra' avvenire ove
ricorra uno dei presupposti indicati nell'art. 44 del Codice.

                   Tutto cio' premesso il Garante:

  1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Codice, dispone
che,   per   effetto  del  presente  provvedimento,  i  titolari  del
trattamento  che,  essendo  tenuti  ad  effettuare  una  segnalazione
antiriclaggio  in  conformita'  alla disciplina contenuta nel decreto
legislativo n.   231/2007  -  e  ricorrendo  le  condizioni  previste
dall'art.  46,  comma  4, del medesimo decreto legislativo -, possano
dare   comunicazione  dell'avvenuta  segnalazione  agli  intermediari
finanziari   appartenenti   al   medesimo   gruppo  (con  conseguente
trattamento  da  parte  degli  stessi),  senza  che  a  tal  fine sia
necessario acquisire il consenso degli interessati (punto 2.2.).
  2.  Prescrive  ai titolari del trattamento, ai sensi degli articoli
143,  comma 1, lettera b), e 154, comma 1, lettera c), del Codice, di
fornire  agli interessati, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi
dell'art.  13  del  Codice,  distinte  e specifiche indicazioni anche
riguardo   alla   possibilita'  che  le  informazioni  relative  alle
operazioni  poste  in  essere  dagli stessi interessati, ove ritenute
«sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre  2007,  n.  231,  saranno  comunicate  ad altri intermediari
finanziari appartenenti al medesimo gruppo.
  3.  Dispone  che  copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 10 settembre 2009

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                            Chiaravalloti

                       Il segretario generale
                           Patroni Griffi