MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 novembre 2009 

Rideterminazione delle  tariffe  per  lavori  di  facchinaggio  nella
provincia di Frosinone, a decorrere dal 1° dicembre 2009. (09A13943) 
(GU n.275 del 25-11-2009)

 
 
 
                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                            di Frosinone 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,  contenente   il   regolamento   recante   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio; 
  Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
citato  attribuisce  alle  direzioni  provinciali  del   lavoro   (ex
U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia  di  determinazione
di tariffe minime in precedenza esercitate dalla commissione  di  cui
all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955; 
  Visto il decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone
in data 13 dicembre 1996 ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 342/1994; 
  Ravvisata la necessita'  di  rideterminare  le  tariffe  minime  di
facchinaggio fissate con decreto n. 138 del 15 ottobre 2007; 
  Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita; 
  Considerato che non sono pervenute osservazioni dalle parti sociali
interessate all'informativa effettuata in data 21  ottobre  2009  con
nota prot. 35959; 
 
                              Decreta: 
 
  1) Tariffa complessiva  giornaliera  € 124,29  ed  oraria  €  15,54
(comprensive  della  contingenza  maturata,  degli  oneri   riflessi,
dell'E.D.R. e dei ratei riferiti alla tredicesima mensilita',  ferie,
festivita' e T.F.R. sull'E.D.R.); 
  2) Restano  fermi  i  valori  delle  maggiorazioni  attualmente  in
vigore, per lavoro straordinario (15%), per lavoro notturno e festivo
(30%) e per il lavoro festivo infrasettimanale (55%); 
  3) Le tariffe di cui ai punti  1  e  2  si  applicano  ai  facchini
singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di
fatto; 
  4) Al fine di ovviare  ad  eventuali  distorsioni  del  mercato  di
riferimento, le tariffe di cui ai punti 1 e 2  sono  da  considerarsi
come valori inderogabili; 
  5) Le  tariffe  sopra  indicate  avranno  validita'  biennale,  con
decorrenza 1° dicembre 2009. 
  Il presente decreto sara' notificato alle OO.SS., alle associazioni
ed enti interessati  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero  del
lavoro. 
    Frosinone, 10 novembre 2009 
 
                                    Il direttore provinciale: Minniti