Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2010. (09A14177)(GU n.274 del 24-11-2009)
IL DIRIGENTE
del'ufficio centrale stupefacenti
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e
integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno
2010;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a
fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope
soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta:
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2010,
le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come
appresso indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre
2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2009
Il dirigente: Petriccione