MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 4649 

Chiarimenti in ordine  all'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 253, comma 15-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. (09A14202) 
(GU n.274 del 24-11-2009)
 
 Vigente al: 24-11-2009  
 

 
 
  Sono stati sottoposti alla direzione generale per la regolazione  e
i  contratti  pubblici  alcune  osservazioni  o  quesiti  concernenti
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 253, comma  15-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei  contratti
pubblici)  per  cui,  acquisito  il  parere  favorevole  dell'ufficio
legislativo di  questo  Dicastero,  con  la  presente  circolare,  si
forniscono  i   chiarimenti   volti   alla   corretta   ed   uniforme
applicazione, da  parte  dei  soggetti  tenuti  all'applicazione  del
codice, della disposizione in parola  ai  fini  dell'affidamento  dei
contratti  pubblici  dei   servizi   attinenti   all'architettura   e
all'ingegneria. 
  L'art. 2, comma 1, lettera vv), punto 4), del  decreto  legislativo
11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo) ha  introdotto  all'art.
253 del codice dei contratti il comma 15-bis: 
  «15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91,
fino al 31 dicembre  2010  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il  periodo
di attivita' documentabile e' quello relativo ai  migliori  tre  anni
del quinquennio precedente o ai migliori  cinque  anni  del  decennio
precedente la data di pubblicazione del bando di  gara.  Le  presenti
disposizioni si applicano  anche  agli  operatori  economici  di  cui
all'art. 47, con le modalita' ivi previste». 
  Secondo tale disposizione, per la partecipazione alle procedure  di
affidamento di cui all'art. 91 del Codice relative  ad  incarichi  di
progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati
alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell'art. 90 del
medesimo Codice, per un periodo  transitorio  (fino  al  31  dicembre
2010), possono documentare il possesso  dei  requisiti  di  capacita'
tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  previsti  su   base
triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio  precedente
la data di pubblicazione  del  bando  di  gara  ed  il  possesso  dei
requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori
anni del decennio precedente la data di pubblicazione  del  bando  di
gara. 
  La disposizione prevede dunque un ampliamento  dell'arco  temporale
utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei  requisiti  minimi
di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari  richiesti
ai professionisti, introducendo una  maggiore  flessibilita'  per  la
qualificazione dei concorrenti. 
  Il legislatore ha inteso,  attraverso  la  disposizione  in  esame,
volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un
periodo transitorio,  consentire  una  maggiore  partecipazione  alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti
della crisi economica  del  mercato  che  hanno  investito  anche  il
settore dei contratti pubblici. 
  Il codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento attuativo di
cui all'art. 5 del medesimo codice la disciplina  di  dettaglio,  per
cui, ai sensi dell'art.  253,  comma  3  del  decreto  legislativo n.
163/2006, fino all'entrata  in  vigore  del  regolamento  in  parola,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei limiti di compatibilita'
con le disposizioni del Codice stesso. 
  Il decreto del Presidente della Repubblica  21  dicembre  1999,  n.
554, disciplina i requisiti di partecipazione per  l'affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria all'art. 66: 
  «Art.  66  (Requisiti  di  partecipazione).  -   1.   I   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di  partecipazione  alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: 
    a) al fatturato globale per servizi di cui all'art. 50, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del  bando,
per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta; 
    b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni  di  servizi
di cui all'art. 50, relativi a lavori appartenenti  ad  ognuna  delle
classi e categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da
affidare, individuate sulla base delle  elencazioni  contenute  nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe
e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare; 
    c) all'avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due
servizi di cui all'art.  50,  relativi  ai  lavori,  appartenenti  ad
ognuna delle classi e categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i
servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle   elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo  totale
non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80  volte  l'importo
stimato dei lavori da progettare; 
    d) al numero medio annuo del personale tecnico  utilizzato  negli
ultimi tre anni  (comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa
su base annua), in una misura variabile tra 2 e  3  volte  le  unita'
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico». 
  Ai sensi dell'art. 253, comma  3,  del  Codice  dei  contratti,  la
disposizione di cui al successivo  comma  15-bis  viene  ad  incidere
sulla richiamata vigente norma di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999. 
  Ai fini della predisposizione dei bandi  e  della  valutazione  dei
requisiti  richiesti  per   l'affidamento   dei   servizi   attinenti
all'architettura e all'ingegneria, la disposizione  di  cui  all'art.
253, comma 15-bis del codice incide,  quanto  all'arco  temporale  di
riferimento, sui soli requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma
1 dell'art. 66 del decreto del Presidente  della  Repubblica n.  554,
per  i   quali   la   dimostrazione   del   possesso   e'   richiesta
rispettivamente su base quinquennale e su base triennale. 
  Piu'     specificatamente,     nel     definire     i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di  partecipazione  alle
gare: 
    con riferimento alla lettera a) del comma 1,  dell'art.  66,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che si riferisce
al fatturato globale  per  servizi  di  ingegneria,  espletati  negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo variabile tra tre e sei volte l'importo a  base  d'asta  -  i
soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti
a  richiedere  e  valutare  «i  migliori  cinque  anni  del  decennio
precedente»:  in  tal  senso  si  consente  di  individuare  su  base
decennale  il  requisito  quinquennale   previsto   dalla   normativa
regolamentare; 
    con riferimento alla lettera d) del  comma  1  dell'art.  66  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  554/1999  -  che   si
riferisce al numero medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato
negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte  le
unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti
tenuti all'applicazione  del  Codice  dei  contratti  sono  tenuti  a
richiedere  e  valutare  «i  migliori  tre   anni   del   quinquennio
precedente»:  in  tal  senso  si  consente  di  individuare  su  base
quinquennale  il  requisito  triennale   previsto   dalla   normativa
regolamentare. 
  Relativamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art.  66,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,  concernenti  la
capacita' tecnica per servizi analoghi e per servizi «di  punta»,  la
disposizione di cui  all'art.  253,  comma  15-bis,  del  Codice  dei
contratti incide esclusivamente rispetto all'attivita'  espletata  da
prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che  non
puo' essere limitata ai soli «lavori da progettare» ma  si  riferisce
anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del
tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del  Codice,
oltre alla progettazione, puo' riferirsi anche al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla  direzione  dei  lavori,  al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo). 
  La disposizione di cui  all'art.  253,  comma  15-bis  non  incide,
quanto all'arco temporale di riferimento, sulle lettere b) e  c)  del
citato art.  66  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999 in quanto la riduzione del periodo  decennale  stabilito  da
tali lettere determinerebbe una  restrizione  della  possibilita'  di
partecipare alle gare, in contrasto con la  ratio  ispiratrice  della
norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare  la
concorrenza mediante la previsione  di  specifiche  misure  volte  ad
agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti
minimi di  carattere  tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari
richiesti per la partecipazione alle gare. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                                Il direttore generale 
                                              per la regolamentazione 
                                               dei contratti pubblici 
                                                                 Veca