AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009 

Modifiche alla delibera n.  1/08/CIR  relativa  alla  metodologia  di
calcolo del costo netto  e  finanziamento  del  servizio  universale.
(Deliberazione n. 65/09/CIR). (09A14514) 
(GU n.284 del 5-12-2009)

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per le infrastrutture  e  le  reti
del 28 ottobre 2009;     
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  Garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; 
  Vista la delibera  n.  314/00/CONS  del  1°  giugno  2000,  recante
«Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale a particolari categorie  di  clientela»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  160  dell'11
luglio 2000; 
  Vista la delibera  n.  290/01/CONS  del  1°  luglio  2001,  recante
«Determinazioni di criteri per la distribuzione e  la  pianificazione
sul territorio nazionale  delle  postazioni  telefoniche  pubbliche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  199
del 28 agosto 2001; 
  Vista la delibera  n.  330/01/CONS  del  1°  agosto  2001,  recante
«Applicazione  ed  integrazione   della   delibera   n.   314/00/CONS
"Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale a particolari categorie di  clientela"»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  199  del  28
agosto 2001; 
  Vista la delibera n. 335/03/CONS del  24  settembre  2003,  recante
«Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l'accesso  ai
documenti approvato con delibera n.  217/01/CONS»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240  del  15  ottobre
2003; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio 2004; 
  Vista la delibera  n.  28/07/CIR  del  28  febbraio  2007,  recante
«Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del  costo  netto  del
servizio universale  per  l'anno  2003»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007; 
  Vista  la  delibera  n.  1/08/CIR  del  6  febbraio  2008,  recante
«Servizio universale:  metodologia  di  calcolo  del  costo  netto  e
finanziamento del  servizio  universale»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 15 marzo 2008; 
  Vista la  delibera  n.  76/08/CIR  del  16  ottobre  2008,  recante
«Consultazione pubblica concernente la  modifica  della  delibera  n.
1/08/CIR: "Servizio universale:  metodologia  di  calcolo  del  costo
netto e finanziamento del Servizio universale"» pubblicata  sul  sito
web dell'Autorita' in data 19 dicembre 2008; 
  Visti gli atti del procedimento istruttorio; 
  Sentite in data 10 febbraio 2009 le societa' Vodafone Omnitel, Wind
Telecomunicazioni e Fastweb; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il procedimento istruttorio 
  1. L'Autorita' per le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  (di  seguito
Autorita') con la delibera n. 1/08/CIR recante «Servizio  universale:
metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento  del  servizio
universale», a  seguito  della  consultazione  pubblica  indetta  con
delibera n. 22/06/CIR, ha approvato i nuovi criteri  per  il  calcolo
del  costo  netto  del  servizio  universale  applicabili  a  partire
dall'anno  2004.  In  particolare,  la  delibera  ha  stabilito  che,
relativamente  agli   anni   2004   e   2005,   venissero   applicati
esclusivamente i nuovi criteri per l'identificazione  ex  ante  delle
aree potenzialmente non remunerative  (di  seguito  APNR),  mentre  a
partire dal 2006 la nuova metodologia  venisse  applicata  nella  sua
interezza. 
  2. Di conseguenza, per gli anni 2004 e 2005, Telecom Italia calcola
il costo  netto  di  fornitura  del  servizio  universale  adottando,
esclusivamente, i nuovi  criteri  di  individuazione  delle  APNR  ed
utilizzando la metodologia  contabile  adoperata  dall'Autorita'  per
l'approvazione del calcolo del costo netto per  l'anno  2003  di  cui
alla delibera n. 28/07/CIR. 
  3. L'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR ha  individuato  i
criteri da impiegare per l'identificazione delle APNR per il  calcolo
del costo netto del 2004. Secondo tali criteri e'  identificata  come
APNR, l'area SL che simultaneamente rispetta i seguenti parametri: 
    a) e' situata in un comune la cui altitudine  e'  superiore  alle
soglie di collina o montagna come definite dall'ISTAT; 
    b) e' situata in un comune  con  popolazione  inferiore  a  7.500
abitanti; 
    c) e' situata in un comune la cui  densita'  di  popolazione  per
chilometro  quadrato   e'   inferiore   al   35°   percentile   della
distribuzione della densita' di popolazione per  chilometro  quadrato
dei comuni; 
    d) e' situata in un comune il cui reddito procapite e'  inferiore
al reddito mediano nazionale; 
    e) ha una percentuale di clienti affari sul  totale  dei  clienti
dell'area inferiore alla percentuale media  dei  clienti  affari  sul
totale dei clienti a livello nazionale; 
    f) e' situata in un comune la cui percentuale  di  abitazioni  ad
uso non residenziale e' superiore al 50% del totale; 
    g) presenta una lunghezza della rete di distribuzione per cliente
superiore  al  65°  percentile  della  distribuzione  delle  analoghe
lunghezze calcolata su tutti gli SL nel territorio nazionale; 
    h) e' servita da tecnologie trasmissive PDH e non e' collegata da
circuiti o tecnologie ad alta capacita' tra cui  la  tecnologia  SDH,
GbE e gli apparati trasmissivi DSLAM; 
    i) ha una centrale SL con un numero di coppie uscenti inferiore a
2.500. 
  4.  Telecom  Italia  ha  presentato,  nei  termini  previsti  dalla
delibera n.  1/08/CIR,  il  calcolo  del  costo  netto  del  servizio
universale  per  l'anno  2004  ponendo  inoltre   all'Autorita'   tre
questioni interpretative relative ai citati  criteri  di  definizione
delle APNR. 
  5. L'Autorita', trovandosi in fase di prima  implementazione  della
delibera n. 1/08/CIR,  ha  ritenuto  opportuno  con  la  delibera  n.
76/08/CIR  sottoporre  a  consultazione  pubblica  le  tre  questioni
sollevate  da  Telecom  Italia  al  fine  di  consentire  alle  parti
interessate  di  presentare   le   proprie   osservazioni   su   tali
problematiche interpretative. 
  6. Le  attivita'  di  revisione  del  costo  netto  dell'anno  2004
avviate, in data 9 settembre 2008, da parte del  soggetto  incaricato
Europe  Economics  (EE)  sono  state,  pertanto,  sospese   sino   al
completamento della consultazione pubblica. 
  7.  Nel  rispetto  dei   termini   previsti   dalla   delibera   di
consultazione  n.  76/08/CIR  sono  pervenuti  i   contributi   degli
operatori: 
    a) Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone); 
    b) Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind); 
    c) Fastweb. 
  8. I suddetti operatori hanno anche illustrato  all'Autorita',  nel
corso di un'audizione congiunta, i  documenti  prodotti  in  risposta
alla consultazione pubblica. Le posizioni espresse sono  sintetizzate
nel seguito. 
    2. Problematiche interpretative avanzate da Telecom Italia  cosi'
come descritte nella consultazione pubblica di cui alla  delibera  n.
76/08/CIR 
  9.  Telecom  Italia   identifica   tre   specifiche   problematiche
interpretative  relativamente  ai  nuovi  criteri  adottati  per   la
definizione del  bacino  di  APNR  riportate  sinteticamente  qui  di
seguito: 
    a) necessita' di fare riferimento non esclusivamente  all'entita'
del «comune», bensi' anche a quella di «frazione di comune»; 
    b) necessita' di riformulare, per errore materiale,  il  criterio
riguardante la percentuale di abitazioni ad uso non residenziale,  in
particolare, deve essere modificato il requisito (art.  3,  comma  2,
lettera f) secondo cui  l'area  «e'  situata  in  un  comune  la  cui
percentuale di abitazioni ad uso non residenziale e' superiore al 50%
del totale»; 
    c) necessita' di un riesame del criterio relativo  all'altitudine
minima per considerare un'area inserita nel bacino delle APNR. 
  10. Relativamente al punto a)  e  cioe'  alla  necessita'  di  fare
riferimento non esclusivamente all'entita' del «comune», bensi' anche
a quella  di  «frazione  di  comune»,  Telecom  Italia  afferma  che,
coerentemente con quanto sostenuto dall'Autorita'  nell'ambito  della
consultazione pubblica, tutti i parametri di cui all'art. 3, comma 2,
della delibera n. 1/08/CIR devono essere  considerati  non  solo  con
riferimento al comune, ma anche, laddove  necessario,  alla  frazione
del comune stesso. L'assenza del riferimento alla frazione del comune
imporrebbe di applicare i parametri per l'individuazione  delle  aree
non remunerative sull'unita' «comune» considerata come  indivisibile,
determinando cosi', a detta dell'operatore, un  erroneo  abbattimento
del numero delle aree potenzialmente non remunerative. 
  11. La seconda questione interpretativa sollevata da Telecom Italia
-punto b)- riguarda il requisito secondo cui «l'area e' situata in un
comune la cui percentuale di abitazioni ad uso  non  residenziale  e'
superiore al 50% del totale» che, secondo l'operatore, costituisce un
mero errore materiale essendo l'intenzione dell'Autorita'  quella  di
escludere dal servizio universale aree che, anche se  presentano  una
bassa densita' di popolazione residente  nel  comune,  sono  comunque
potenzialmente remunerative poiche', ad esempio, situate  nell'ambito
di localita' turistiche. 
  12. La  terza  problematica  interpretativa  sollevata  da  Telecom
Italia -punto c)- riguarda il  criterio  dell'altitudine  secondo  il
quale l'area, per essere inclusa nel bacino delle APNR,  deve  essere
«situata in un comune la cui altitudine e' superiore alle  soglie  di
collina o montagna come definite dall'ISTAT». L'operatore, in  questo
caso, afferma che tale criterio risulta essere in contraddizione  con
quanto  affermato   dall'Autorita'   nel   corso   del   procedimento
istruttorio e nelle motivazioni della  delibera  n.  1/08/CIR,  nelle
quali  e'   stata   rilevata   l'ininfluenza   della   configurazione
territoriale rispetto al costo netto del  servizio  universale.  Tale
criterio, se applicato in maniera  letterale  comporterebbe,  secondo
l'operatore, l'esclusione dal bacino delle  aree  potenzialmente  non
remunerative delle aree site  in  pianura  con  l'effetto,  anche  in
questo  caso,  di  «un'irragionevole  riduzione»  del  numero   delle
suddette aree. Telecom Italia evidenzia, altresi', di aver  sostenuto
tale posizione durante il procedimento istruttorio  che  ha  condotto
all'adozione della delibera n.  1/08/CIR,  non  condividendo  sin  da
allora  la  proposta  dell'Autorita'   di   considerare   come   aree
potenzialmente non remunerative solo le aree caratterizzate da  luogo
montuoso e ritenendo che la configurazione del territorio  non  possa
essere considerata come un parametro significativo per individuare le
aree ad alto costo. 
    3. Valutazioni iniziali dell'Autorita' cosi' come descritte nella
consultazione pubblica di cui alla delibera n. 76/08/CIR 
  13. In primo luogo si evidenzia che i criteri di definizione  delle
APNR  si  basano  sull'adozione  di  un  approccio  basato  sui  dati
geo-referenziati, approccio proposto, nel corso  della  verifica  del
calcolo del costo netto per  l'anno  2002,  dal  soggetto  incaricato
Europe Economics. Si osserva, inoltre, che l'analisi basata  su  dati
geo-referenziati consente di stabilire a  priori  la  rimunerativita'
potenziale dell'area nel lungo periodo  permettendo  di  valutare  se
Telecom Italia avrebbe deciso, sulla base  di  una  libera  strategia
aziendale, di servire o meno una determinata area. I criteri che sono
stati   precedentemente   illustrati   debbono   essere,   tutti    e
congiuntamente, soddisfatti per definire il bacino delle  aree  nelle
quali  poi  ricercare  un  costo   netto   negativo.   L'applicazione
complessiva dei nove criteri sopra elencati, qualora gli  stessi  non
vengano puntualmente definiti e tra loro coordinati, potrebbe portare
ad una situazione di azzeramento o quasi del numero di aree  comprese
nel bacino di quelle potenzialmente non remunerative, azzeramento che
potrebbe risultare irragionevole alla luce degli obiettivi posti  per
il servizio universale. L'esercizio  di  prima  applicazione  di  una
metodologia  complessa  quale  quella  definita  dalla  delibera   n.
1/08/CIR ha fatto quindi  emergere  la  necessita'  di  una  migliore
precisazione dei criteri. 
  14. A completamento delle osservazioni di cui al punto  precedente,
giova far notare che la quantificazione realizzata da Telecom Italia,
sulla base delle interpretazioni dalla stessa  effettuate  determina,
comunque, una riduzione del  numero  delle  aree  potenzialmente  non
remunerative dal valore di 1.471 del 2003 a quello prospettato di 735
del 2004, con una conseguente  proporzionata  diminuzione  del  costo
netto del servizio universale richiesto per il  medesimo  anno.  Alla
luce  di  tanto,  si   riportano,   nel   seguito,   le   valutazioni
dell'Autorita' in merito ai tre punti sopra richiamati. 
  15. Punto a) «necessita' di  fare  riferimento  non  esclusivamente
all'entita' del "comune„ , bensi' anche  a  quella  di  "frazione  di
comune„», con riferimento  a  tale  problematica  interpretativa,  si
evidenzia, da una lettura combinata del dispositivo della delibera n.
1/08/CIR  e  dei  suoi  allegati,  che  il  riferimento   al   comune
ricomprende anche quello della  frazione.  Infatti,  nell'allegato  A
alla delibera n. 1/08/CIR viene riportato esplicitamente alla lettera
a) punto 6), il riferimento al «comune o  la  frazione  del  comune».
Inoltre, l'Autorita', nell'ambito  della  valutazione  dei  parametri
utilizzati  per  l'identificazione  delle  aree  potenzialmente   non
remunerative, ha fatto riferimento ai dati e alle definizioni fornite
dall'ISTAT e, secondo tali definizioni,  il  territorio  amministrato
dal comune e' suddiviso in centri  abitati,  nuclei  abitati  e  case
sparse. Appare pertanto che il  riferimento  al  comune  o  alla  sua
frazione risulti coerente sia con  quanto  indicato,  nel  complesso,
dalla  delibera  n.  1/08/CIR,  sia  con  le  definizioni  e  i  dati
statistici pubblicati dall'ISTAT, nonche' infine con la distribuzione
e copertura territoriale delle aree SL  di  Telecom  Italia  che  non
necessariamente sono in corrispondenza biunivoca con  i  comuni  (una
centrale SL puo' di norma  servire  alcune  migliaia  di  utenti)  ma
possono servire centri abitati non sede di comune, nuclei  abitati  o
case sparse. 
  16. Punto b) «necessita' di riformulare il criterio riguardante  la
percentuale di abitazioni ad uso non  residenziale,  in  particolare,
deve essere modificato il requisito (art.  3,  comma  2,  lettera  f)
secondo cui l'area "e' situata in un comune  la  cui  percentuale  di
abitazioni ad uso non residenziale e' superiore al 50% del totale„  .
Per quanto concerne il secondo punto e cioe' il  dato  relativo  alla
percentuale di abitazioni ad uso non residenziale, si ritiene che  si
possa accogliere l'interpretazione  fornita  da  Telecom  Italia,  in
quanto il testo indicato all'art. 3, comma 2, lettera f), riporta  in
maniera  errata  le  considerazioni  di   cui   alle   premesse   del
provvedimento. Infatti, come indicato nelle premesse  della  delibera
in  questione   (cfr   punti   15   e   16),   l'intento   perseguito
dall'Autorita', infatti, e' quello di evitare che aree potenzialmente
remunerative, perche' situate, ad esempio, in  localita'  turistiche,
vengano incluse nel bacino delle aree non remunerative sulla base del
solo dato inerente la bassa densita'  di  popolazione  residente  nel
comune o nella frazione dello stesso. Per raggiungere tale finalita',
il criterio posto all'art. 3, comma 2,  lettera  f)  che  attualmente
recita: "e' situata in un comune la cui percentuale di abitazioni  ad
uso non residenziale e' superiore al  50%  del  totale„  deve  essere
sostituito  con  il  seguente:  "e'  situata  in  un  comune  la  cui
percentuale di abitazioni a uso residenziale e' superiore al 50%  del
totale„». 
  17. Punto c)  «necessita'  di  un  riesame  del  criterio  relativo
all'altitudine minima per considerare  un'area  inserita  nel  bacino
delle APNR». Riguardo alla terza e ultima problematica interpretativa
sollevata da Telecom Italia, l'art. 3,  comma  2,  lettera  a)  delle
delibera in oggetto prevede che, per essere inclusa nel bacino  delle
aree potenzialmente non remunerative, l'area deve essere «situata  in
un comune la cui altitudine e' superiore alle  soglie  di  collina  o
montagna come definite  dall'ISTAT».  Secondo  Telecom  Italia,  tale
disposizione sarebbe in palese  contrasto  con  quanto  indicato  nel
punto 11 delle premesse della delibera n. 1/08/CIR che riporta: 
    11. Nell'esercizio di valutazione delle variabili determinanti il
bacino di aree, l'Autorita' ha rilevato che, sebbene l'altitudine sia
un buon indicatore per identificare le aree ad alto  costo  (a  causa
dell'incidenza della rete aerea rispetto a quella tradizionale),  non
necessariamente l'altitudine e' un requisito per identificare le aree
che  possono  essere  annoverate  tra  le  aree  potenzialmente   non
remunerative. In Italia, infatti, il livello di concentrazione  della
popolazione,  anche  in  zone  montuose,  puo'  essere  relativamente
elevato. Le economie di  densita'  renderebbero  quindi  remunerative
anche zone montuose che Telecom Italia servirebbe a prescindere dagli
obblighi di servizio  universale.  D'altro  canto,  aree  situate  in
pianura potrebbero risultare non remunerative per effetto della bassa
densita'  di  popolazione  servita  che  comporta  un  elevato  costo
unitario di fornitura del servizio universale. 
  In via preliminare si fa osservare che il punto 11  andrebbe  letto
in congiunzione con il successivo punto 12, che recita: 
    12. Il requisito dell'altitudine, come definito nella delibera n.
22/06/CIR, risulta troppo stringente e pertanto  l'Autorita'  ritiene
che debbano essere considerate aree potenzialmente  non  remunerative
le aree situate sia in zone di montagna sia in zone di collina  sulla
base della definizione ISTAT. 
  Il suddetto punto 12 tiene conto di una valutazione dell'Autorita',
successiva  alla  consultazione  pubblica  sulla   metodologia   che,
recependo le osservazioni svolte nella  medesima,  aveva  considerato
una riduzione dell'altezza minima (zone di collina)  quale  requisito
per l'inclusione nel novero delle aree APNR. Si  perviene,  pertanto,
alla considerazione che la problematica esposta da Telecom Italia non
appare di natura interpretativa o di incoerenza logica tra premesse e
dispositivo,  ma  verte  sull'opportunita'  di   un   riesame   della
condizione posta,  poiche'  la  medesima  potrebbe  condurre  ad  una
«irragionevole» riduzione delle APNR. 
  18. Tanto premesso, si rileva che la delibera n.  1/08/CIR  prevede
che tutte e nove le condizioni poste dall'art.  3,  comma  2,  devono
essere soddisfatte congiuntamente. Cio'  equivale  a  dire  che  ogni
criterio corrisponde ad una condizione necessaria  affinche'  un'area
sia inclusa nel bacino di APNR. In  altre  parole,  se  la  specifica
condizione non e' soddisfatta, l'area in questione  non  puo'  essere
inclusa in questo bacino. L'applicazione del  criterio  in  questione
condurrebbe quindi ad assumere che il solo fatto che  un  comune  (od
una frazione) sia in pianura risulterebbe condizione sufficiente  per
escludere lo stesso dal bacino delle aree APNR. Tale ipotesi  appare,
ad una approfondita lettura,  poco  realistica  e  molto  stringente,
considerato che l'applicazione concreta di tale  criterio  porterebbe
ad assumere che un operatore scevro da obblighi di  SU  sceglierebbe,
sempre e comunque, di servire un centro abitato situato in pianura  a
prescindere da ogni altro indicatore ad esso relativo. 
  19.  Appare  inoltre  opportuno  evidenziare  che,  nel  corso  del
procedimento istruttorio che ha portato all'adozione  della  delibera
n. 1/08/CIR, era stato gia' rilevato che «sebbene l'altitudine sia un
buon indicatore per identificare le  aree  ad  alto  costo  (a  causa
dell'incidenza della rete aerea rispetto a quella tradizionale),  non
necessariamente l'altitudine e' un requisito per identificare le aree
che  possono  essere  annoverate  tra  le  aree  potenzialmente   non
remunerative».  Cio'  perche'  comunque  il  criterio  relativo  alla
densita'  di  popolazione  risulta  essere  quello  principale  e  le
economie di  densita'  potrebbero  rendere  remunerative  anche  zone
montuose che l'operatore  incaricato  della  fornitura  del  servizio
universale  servirebbe  a  prescindere  dagli  obblighi  di  servizio
universale, cosi' come  bassi  livelli  di  densita'  di  popolazione
potrebbero far rientrare aree di pianura tra le  aree  potenzialmente
non remunerative. 
  20. Infine, con  riferimento  al  contesto  internazionale,  appare
utile   considerare   il   caso   dell'Irlanda,   paese    costituito
prevalentemente  da  zone  di  pianura,  dove   ComReg,   l'Autorita'
irlandese, ha avviato una  valutazione  della  richiesta  di  Eircom,
l'operatore che  allo  stato  fornisce  il  servizio  universale,  di
istituire un fondo per il rimborso del costo netto di tale  servizio.
Se il requisito dell'altitudine venisse applicato al caso  irlandese,
Eircom non sarebbe nella posizione di richiedere alcun  rimborso  per
la  fornitura  del  servizio,  laddove  la  bassissima  densita'   di
popolazione in alcune  aree  della  campagna  irlandese,  costituisce
probabilmente  la  gran  parte  del  costo  del  servizio  universale
richiesto da Eircom. 
  21. Alla luce delle predette  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene
che l'applicazione  del  criterio  dell'altitudine  per  l'esclusione
delle aree dal bacino  delle  APNR,  tenuto  conto  dell'applicazione
congiunta dei restanti criteri per la definizione del bacino  stesso,
possa risultare non proporzionata e non ragionevole alla  luce  degli
obiettivi che si intendono  raggiungere  mediante  la  fornitura  del
servizio universale. Pertanto si ritiene che risulti sufficiente,  ai
fini della identificazione delle APNR, l'applicazione congiunta degli
otto rimanenti criteri indicati all'art. 3, comma 2 della delibera n.
1/08/CIR. 
  22. Tanto premesso si richiede  di  fornire  le  osservazioni  alle
valutazioni  elaborate  dall'Autorita'  ed,  in   particolare,   alle
modifiche alla delibera n.  1/08/CIR  recante  «Servizio  universale:
metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento  del  servizio
universale» come di seguito riportate: 
    i. art. 3, comma 2, il riferimento al «comune» e' sostituito  con
«comune e/o frazione di comune»; 
    ii. art. 3, comma 2, la lettera a) e' eliminata; 
    iii. art. 3,  comma  2,  la  lettera  f)  e'  sostituita  con  la
seguente: «e' situata in un comune la cui percentuale di abitazioni a
uso residenziale e' superiore al 50% del totale». 
    4. Sintesi delle osservazioni degli operatori emerse  nell'ambito
della consultazione pubblica  e  conseguenti  valutazioni  definitive
dell'Autorita'. 
4.1 Quesito i. 
  23. Nell'identificazione del  bacino  di  aree  potenzialmente  non
remunerative i tre operatori intervenuti alla consultazione  pubblica
concordano con l'orientamento espresso dall'Autorita' nella  delibera
n. 76/08/CIR in merito alla necessita' di far riferimento,  non  solo
all'entita' del comune, ma anche a quella di  «frazione  di  comune»,
condividendone le motivazioni. 
  24. Premesso quanto  sopra,  l'Autorita'  conferma  le  valutazioni
espresse in sede di consultazione.  L'Autorita'  ribadisce,  infatti,
che da una  lettura  combinata  del  dispositivo  della  delibera  n.
1/08/CIR e dei suoi allegati del suo allegato A - in particolare alla
lettera a), punto 6) - il riferimento al «comune»  ricomprende  anche
quello  di  «frazione  di  comune».  Tale  riferimento,   come   gia'
evidenziato in altre occasioni, e' coerente  con  i  dati  statistici
pubblicati  dall'ISTAT  nonche'  con  la  distribuzione  e  copertura
territoriale delle aree SL di  Telecom  Italia  che  possono  servire
centri abitati non sede di comune, ma anche frazioni di comune, quali
nuclei abitati o case sparse. 
  25. Sulla base delle precedenti considerazioni l'Autorita'  ritiene
opportuno modificare l'art. 3 comma  2  della  delibera  n.  1/08/CIR
sostituendo la parola «comune» con l'espressione «comune e/o frazione
di comune». 
4.2 Quesito ii. 
  26.  Il  criterio  per  l'identificazione  ex   ante   delle   aree
potenzialmente non remunerative e' stato sottoposto  a  consultazione
gia' con delibera n. 22/06/CIR. In tale  delibera,  relativamente  al
criterio dell'altitudine,  e'  stato  proposto  di  considerare  come
potenzialmente  non  remunerative  le  aree  appartenenti  a   luoghi
montuosi  (secondo   la   definizione   ISTAT).   Nell'ambito   della
consultazione Telecom Italia ha osservato nel suo contributo  che  la
configurazione  del  territorio  non  doveva  essere  considerata  un
criterio valido per individuare le aree  ad  alto  costo,  proponendo
l'eliminazione  di  tale  criterio.  Nella  delibera  conclusiva   n.
1/08/CIR  l'Autorita'  ha   confermato   l'utilita'   del   requisito
dell'altitudine ma ha valutato come effettivamente troppo  stringente
il requisito dell'appartenenza a soli luoghi montuosi e  pertanto  ha
incluso fra le aree potenzialmente non remunerative anche le zone  di
collina (secondo la definizione ISTAT). 
  27. In sede di prima  applicazione  di  una  complessa  metodologia
quale quella introdotta dalla delibera  n.  1/08/CIR  l'Autorita'  ha
rinvenuto comunque l'opportunita' di sottoporre al vaglio del mercato
la proposta presentata da Telecom Italia, di carattere non  meramente
formale, di eliminare la condizione relativa al criterio altimetrico. 
  28. Tutti gli operatori partecipanti  alla  consultazione  pubblica
ritengono  che  l'inclusione  del  criterio  dell'altitudine,  tra  i
requisiti della metodologia  di  individuazione  delle  APNR  risulta
corretta  e  determinante  in  quanto  il  territorio   italiano   e'
caratterizzato da una struttura orografica  piuttosto  complessa  che
non puo' essere trascurata in fase di pianificazione di uno  sviluppo
di rete. 
  29. In particolare, un operatore ritiene sia corretto utilizzare il
parametro dell'altitudine per determinare ex ante le APNR, in  quanto
la morfologia  del  territorio  incide  sui  costi  di  investimento.
L'operatore  prosegue  sostenendo  che  qualsiasi  valutazione  degli
investimenti, nell'allocazione delle  risorse,  e'  subordinata  alla
scelta di un criterio che non puo' prescindere dai costi  sottostanti
e  dalla  redditivita'.  Infatti,  lo  stesso   asserisce   che,   in
quest'ottica, la copertura delle aree  montane  e  collinari  sarebbe
sicuramente da escludere per i bassi profitti, invece,  la  fornitura
del servizio di comunicazione elettronica  nelle  aree  pianeggianti,
poiche' e' caratterizzata da costi sensibilmente piu' bassi  -  anche
per la possibilita' di coprire ampie aree con ponti radio - non  puo'
essere  considerata  a  priori  come  non  profittevole.  Sul   piano
procedurale  l'operatore  evidenzia  come,  allo  stato,  non   siano
subentrate condizioni innovative, non espresse  gia'  nel  corso  del
procedimento  istruttorio  di  cui  alla  delibera  n.1/08/CIR,   che
giustifichino una revisione dei criteri definiti all'art. 3, comma 2. 
  30.  In  merito  alla  rilevanza  del   requisito   dell'altitudine
nell'individuazione   del   bacino   di   aree   potenzialmente   non
remunerative, anche un altro operatore intervenuto non  concorda  con
l'orientamento    espresso    dall'Autorita'    nell'ambito     della
consultazione pubblica. In particolare, a parere di tale operatore, i
criteri elencati all'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR,  si
riferiscono alle variabili economiche e geografiche che  maggiormente
incidono sui costi sostenuti da  un  operatore  nella  fornitura  del
servizio di comunicazione elettronica e sui ricavi che  ne  derivano.
L'operatore fa presente che la possibilita' di  non  riscontrare  una
assoluta  coincidenza  tra  le  aree   individuate   attraverso   una
metodologia ex ante e quelle determinate  attraverso  un'analisi  dei
dati effettivi, risulta un'inevitabile conseguenza del ricorso ad  un
approccio presuntivo. L'operatore prosegue  sottolineando  come,  tra
l'altro, nel ricorso a tale approccio,  il  rischio  di  imprecisioni
possa sussistere per ciascuno  dei  criteri  d'identificazione  delle
aree potenzialmente non remunerative finanziabili attraverso il fondo
del  servizio  universale   e   non   soltanto   per   il   requisito
dell'altitudine. Inoltre, l'operatore, con riferimento  al  confronto
con il caso irlandese, citato nel documento di consultazione pubblica
evidenzia che la struttura dei costi e ricavi per la valutazione  del
servizio universale non e'  necessariamente  la  stessa  nei  diversi
Paesi in quanto dipende fortemente dalle caratteristiche  delle  reti
telefoniche ivi realizzate. 
  31. Un altro operatore partecipante alla  consultazione  in  merito
alla proposta di riesame del criterio dell'altitudine,  non  concorda
con l'orientamento espresso dall'Autorita'. L'operatore sottolinea la
rilevanza  del   criterio   altimetrico   nella   valutazione   della
redditivita' degli investimenti nella rete d'accesso, mostrando  come
le condizioni orografiche  del  territorio  incidano  sull'onerosita'
dell'investimento stesso.  L'operatore  prosegue  osservando  che  il
criterio  altimetrico,  sia  nella  componente  di  accesso  che   di
trasporto della rete, rappresenta un fattore  determinante,  al  pari
del criterio  demografico  di  densita'  della  popolazione,  per  la
definizione delle aree remunerative per la fornitura  di  servizi  di
telefonia  vocale.  Inoltre  l'operatore  precisa  che  il   criterio
dell'altimetria e' oggettivo, trasparente, verificabile e  di  facile
applicazione. 
  32. L'Autorita' considera che la determinazione della APNR si  basa
necessariamente su di  un  approccio  di  tipo  ex  ante,  risultando
impraticabile, al fine di stabilire l'appartenenza o meno  al  bacino
di aree potenzialmente non remunerative, la valutazione  di  ciascuna
singola area del territorio  italiano  mediante  l'utilizzo  di  dati
relativi a costi e ricavi effettivi. Inoltre, un'analisi puntuale  di
ciascuna area a partire dai  dati  contabili  non  puo'  fornire  dei
risultati  applicabili  nel  lungo  periodo  per  l'evolversi   delle
condizioni del territorio, in particolare intorno ai  grandi  centri.
Allo stesso tempo, il ricorso ad una metodologia ex  ante,  contempla
il rischio legato ad un margine di imprecisione nella  determinazione
dell'appartenenza  di  una  specifica  zona  al  bacino  delle   aree
potenzialmente non remunerative. Si potrebbe incorrere,  ad  esempio,
nell'errore dovuto all'esclusione dal bacino di APNR di una zona che,
pur non soddisfacendo nessuno dei  requisiti  previsti,  non  sarebbe
servita da un operatore, in  assenza  di  obbligo  di  fornitura  del
servizio universale. 
  33. Al fine di ridimensionare l'aleatorieta' legata all'adozione di
una metodologia di tipo ex ante, l'approccio di tipo  presuntivo  non
puo'  prescindere  dall'individuazione  di  parametri   oggettivi   e
predeterminati in base  ai  quali  valorizzare  il  bacino  di  APNR.
Ricercando     le     variabili     che     maggiormente     incidono
nell'identificazione  delle  aree  potenzialmente  non  remunerative,
tenendo  conto  delle  caratteristiche   sociali,   demografiche   ed
economiche  del  territorio   italiano,   l'Autorita'   ritiene   che
l'utilizzo di dati geo-referenziati contribuisca alla valutazione, in
via preventiva, della rimunerativita' potenziale dell'area oggetto di
analisi. 
  34. Infatti, il territorio italiano e' caratterizzato a  differenza
di altri paesi, da una struttura orografica piuttosto  complessa  che
solitamente viene presa in considerazione nelle valutazioni dei costi
presunti di realizzazione delle nuove infrastrutture. In particolare,
le condizioni geografiche comportano un'onerosita' degli investimenti
infrastrutturali in ragione della correlazione positiva esistente tra
le caratteristiche del territorio  ed  il  costo  di  istallazione  e
gestione delle infrastrutture sottostanti la fornitura  del  servizio
di  comunicazione  elettronica.  Cio'  conduce  a  ritenere  come  il
criterio altimetrico possa rappresentare un driver  determinante  per
il computo di tali costi, maggiori per le aree  montane  e  collinari
rispetto a  quelle  pianeggianti  e  di  conseguenza  della  presunta
remunerativita'. D'altra  parte  il  criterio  demografico  non  puo'
essere  ritenuto  sufficiente  per  valutare  la  convenienza  di  un
prossimo investimento in quanto  la  copertura  di  zone  montuose  e
collinari  e'  generalmente  piu'  costosa  di  quella   delle   zone
pianeggianti a parita' di densita' di popolazione  e  di  conseguente
ricavo atteso. 
  35. Relativamente al rischio di trascurare alcune  APNR  impiegando
il criterio altimetrico, l'Autorita'  evidenzia  che  utilizzando  un
approccio presuntivo ex ante occorre necessariamente  contemplare  la
possibilita' di un errore. La valutazione dei  criteri  singolarmente
puo' comportare, infatti, l'individuazione di errori  se  confrontati
alla  situazione  reale.  Solo  l'impiego  congiunto  dei  differenti
criteri di tipo presuntivo consente di limitare l'errore complessivo. 
  36. Sulla scorta delle  valutazioni  effettuate  e  dei  contributi
presentati dagli operatori partecipanti alla consultazione  pubblica,
l'Autorita' ritiene necessario confermare la validita'  del  criterio
legato all'altitudine per l'identificazione  di  aree  potenzialmente
non remunerative considerando solo le aree situate in  un  comune  la
cui altitudine e' superiore alle soglie di collina o  montagna,  come
definite dall'ISTAT. 
4.3 Quesito iii. 
  37. Con riferimento alla proposta di eliminare un errore  materiale
contenuto nella delibera n. 1/08/CIR sostituendo la lettera f), comma
2, dell'art. 3 con l'espressione «e' situata  in  un  comune  la  cui
percentuale di abitazioni a uso residenziale e' superiore al 50%  del
totale»  gli  operatori  intervenuti  concordano  con  l'orientamento
espresso dall'Autorita', sostenendo che la proposta in esame  sia  da
considerare una mera correzione formale. 
  38. L'Autorita', tenuto anche conto di quanto  emerso  in  sede  di
consultazione pubblica, ritiene opportuno procedere  alla  correzione
del criterio riguardante la percentuale  di  abitazioni  ad  uso  non
residenziale, al fine di evitare il computo di abitazioni ad uso  non
residenziale che farebbero rientrare  nella  valutazione  delle  aree
potenzialmente non remunerative aree profittevoli quali le  localita'
turistiche. Ne deriva la necessita' di  rimuovere  l'imprecisione  di
cui all'art. 3, comma 2, lettera f), confermando quanto  proposto  al
riguardo  nella  consultazione  pubblica  ossia  che  un'area   debba
rientrare nel bacino di zone potenzialmente non remunerative qualora,
simultaneamente agli altri criteri, soddisfi anche quello  di  essere
situata in un comune e/o frazione di comune  la  cui  percentuale  di
abitazioni ad uso residenziale e' superiore al 50% del totale. 
  Udita la relazione dei Commissari Nicola D'angelo e Roberto Napoli,
relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento  per  l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR 
 
  1. All'art. 3, comma 2, della delibera  n.  1/08/CIR,  ovunque  sia
presente la parola «comune» e' sostituita con  l'espressione  «comune
e/o frazione di comune». 
  2. All'art. 3, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR, la  lettera  f)
la frase «a uso non Residenziale» e' sostituita con  la  seguente  «a
uso residenziale». 
  Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259,
i ricorsi avverso  i  provvedimenti  dell'Autorita'  rientrano  nella
giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. 
  Ai sensi dell'art. 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per  ricorrere
avverso il presente provvedimento e' di 60 giorni dalla notifica  del
medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio. 
  Il presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa'  Telecom
Italia   S.p.A.   ed   e'   pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale
dell'Autorita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e
nel sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 28 ottobre 2009 
 
                                          Il presidente f.f.: Mannoni 
I commissari relatori: D'Angelo - Napoli