MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009 

Riconoscimento, alla sig.ra Espinoza Aranibar  Jesica  Margarita,  di
titolo di studio estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di medico-chirurgo. (09A14932) 
(GU n.295 del 19-12-2009)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 28 maggio 2007, con  la  quale  la  sig.ra
Espinoza Aranibar Jesica Margarita, nata a Lima (Peru') il 14  agosto
1976, cittadina peruviana, ha chiesto il  riconoscimento  del  titolo
denominato «Titulo Profesional de  Medico  Cirujana»,  conseguito  in
data 6 giugno  2006  presso  l'«Universidad  Nacional  Mayor  de  San
Marcos» di Lima (Peru'),  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
dell'8 novembre 2007, ha ritenuto di applicare  alla  richiedente  la
misura compensativa ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  23  del
citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8  e  15
ottobre 2009, ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della quale la sig.ra  Espinoza  Aranibar  Jesica
Margarita e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Titulo Profesional de Medico Cirujana», conseguito in data 6  giugno
2006 presso l' «Universidad Nacional Mayor de  San  Marcos»  di  Lima
(Peru') dalla sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, nata a  Lima
(Peru') il 14 agosto 1976, e' riconosciuto  quale  titolo  abilitante
all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 
  2. La dr.ssa Espinoza Aranibar Jesica Margarita e'  autorizzata  ad
esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la
professione di  medico-chirurgo,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei
medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte
dell'Ordine stesso della conoscenza della  lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi