AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009 

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
«Larpem». (09A15035) 
(GU n.293 del 17-12-2009)

 
 
 
                            IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio autorizzazioni officine 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato  20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Vista la determinazione direttoriale del 29  maggio  2009,  con  la
quale e' stato  conferito  al  dott.  Renato  Massimi  l'incarico  di
dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  seguenti  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare
l'art. 141; 
  Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla  immissione
in commercio (AIC) dell'AIFA prot.  AIFA.  AIC/68986  del  7/07/2009,
pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con  la  quale  e'  stato
richiesto a  questo  ufficio  di  assumere  eventuali  iniziative  di
propria competenza, ai sensi  dell'art.  141,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di  bioequivalenza
presentati a supporto delle  domande  di  AIC  per  i  medicinali  in
oggetto, non sono stati condotti in conformita' alle vigenti norme  e
senza rispettare i principi e le linee guida  delle  Norme  di  buona
pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili; 
  Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio  2009  e
prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attivita'
ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3),
da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche  sulle
sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 -
06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6  al  10  aprile  2009  presso  il
Centro  ricerca  clinica  (CRC)  della  Fondazione  Universita'   «G.
D'Annunzio» di  Chieti,  Centro  per  lo  studio  dell'invecchiamento
(Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi  e
dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati  dalla
normativa comunitaria; 
  Vista  la  contestazione  dei  fatti   inviata   alla   ditta   con
provvedimento  prot.  AIFA/UAO/77776/P/I.5.i.a.4  del  29/07/2009  ai
sensi e per gli effetti dell'art.  141,  commi  3  e  4  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Espletata la procedura di audizione di cui all'art.  141,  comma  4
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data  22
settembre 2009; 
  Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16  ottobre  2009
che  ribadisce  il  provvedimento  di  revoca   per   la   violazione
riscontrata e sanzionata  dal  comma  3  dell'art.  141  del  decreto
legislativo n. 219/2006; 
  Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141  del
decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  e'  stato  introdotto
direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e  non
e' previsto dall'art. 116 della stessa; 
  Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA  ritiene
non  affidabili  i  risultati  delle  sperimentazioni   cliniche   di
bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC -  029  -
06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica
(CRC) della Fondazione Universita' «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro
per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.); 
 
                             Determina: 
 
  E' revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art.  141  del
decreto  legislativo  24  aprile  2006,   n.   219   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  medicinale  AIN/2007/1037  LARPEM
037820 ditta RKG Srl, nelle seguenti confezioni: 
    LARPEM 14 capsule rigide 10 MG (A.I.C. n. 037820014). 
  Dalla data del provvedimento,  il  medicinale  «Larpem  14  capsule
rigide 10 mg» non puo' essere mantenuto in commercio. 
  La  presente  determinazione  sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  verra'  notificata  in  via
amministrativa alla ditta interessata. 
  Avverso il presente provvedimento di revoca, puo'  essere  proposta
opposizione da presentarsi all'AIFA  nel  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del  24  novembre
1971. 
    Roma, 2 dicembre 2009 
 
                                                Il dirigente: Massimi