MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 3 dicembre 2009 

Misure urgenti in materia di protezione AH1N1v. (09A15250) 
(GU n.296 del 21-12-2009)

 
                    IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, 
               DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione  del
Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in  materia
di funzioni di igiene e sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112,   sul
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g)
e l'art. 117; 
  Visto il «Piano  nazionale  di  preparazione  e  risposta  per  una
pandemia influenzale»; 
  Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che  rappresenta
una minaccia per la salute pubblica; 
  Considerato che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale  forma
morbosa confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta  ed
indiretta; 
  Considerato che in data 11 giugno  2009  l'Organizzazione  mondiale
della sanita' ha classificato il livello di  allerta  pandemico  alla
fase 6, livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
di quanto previsto dai rispettivi piani pandemici nazionali; 
  Considerate le misure previste per  tale  livello  di  allarme  dal
«Piano  nazionale  di  preparazione  e  risposta  per  una   pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l'impatto sui sistemi  sanitari  e  garantire  la  continuita'  delle
attivita'  lavorative  e  scolastiche  anche   mediante   misure   di
profilassi vaccinale; 
  Considerati  i  dati  scaturiti  dalla   sorveglianza   a   livello
internazionale e nazionale sull'andamento delle  infezioni  da  nuovo
virus influenzale A(H1N1), che indicano  una  maggiore  frequenza  di
forme gravi e  complicate  in  soggetti  con  condizioni  patologiche
preesistenti; 
  Considerato che in data 29  settembre  la  commissione  europea  ha
autorizzato l'uso  dei  vaccini  pandemici  adiuvati  della  Novartis
(Focetria) e  della  GSK  (Pandemrix)  contro  l'influenza  pandemica
A/H1N1 e, in data 6 ottobre, l'uso del  vaccino  non  adiuvato  della
Baxter (Celvapan); 
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante  «Istituzione
dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre  le  misure  di
emergenza per fronteggiare i  pericoli  derivanti  dall'influenza  da
nuovo virus A(H1N1)»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate a fronteggiare al  rischio  della  diffusione  del  virus
influenzale  A(H1N1),  che  prevede   la   progressiva   vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente»; 
  Vista l'ordinanza  ministeriale  11  settembre  2009  e  successive
modifiche in  data  30  settembre  e  20  ottobre  2009,  concernente
l'offerta vaccinale ed,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  2,  che
prescrive che «fatta salva la  disponibilita'  di  vaccino  pandemico
A(H1N1), nel corso della campagna vaccinale potranno essere  inserite
nel programma anche ulteriori categorie di soggetti»; 
  Tenuto conto del parere espresso dal Strategic  Advisory  Group  of
Experts on Immunizations (SAGE)  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' in data 7 luglio 2009; 
  Tenuto conto del parere espresso  in  data  19  novembre  2009  dal
Comitato per i medicinali ad uso umano  (CHMP)  dell'Agenzia  europea
per i medicinali (EMEA)  sulle  indicazioni  per  l'uso  dei  vaccini
pandemici; 
  Tenuto conto della piu' recente valutazione del  rischio  pandemico
effettuata dal Centro europeo controllo malattie  (ECDC)  in  data  6
novembre 2009; 
  Considerata la  attuale  disponibilita'  di  vaccino  che  consente
l'estensione   dell'offerta   vaccinale   a   ulteriori   gruppi   di
popolazione; 
  Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore  di  sanita'
in data 12 ottobre 2009, secondo il quale: 
    in relazione ai dati di sicurezza e  immunogenicita'  attualmente
disponibili, l'uso del vaccino pandemico e'  raccomandato  sia  negli
adulti e anziani,  sia  nei  bambini  e  negli  adolescenti  in  eta'
compresa tra 6 mesi e 17 anni; 
    sulla circolazione e diffusione  del  virus  pandemico  gioca  un
ruolo  determinante  l'estensione  della  copertura  vaccinale,   con
particolare riferimento alle categorie a rischio; 
  Viste le circolari ministeriali  del  6  novembre  2009  e  del  10
novembre 2009, relative a  indicazioni  sulla  schedula  vaccinale  e
sulle modalita' di somministrazione della vaccinazione  pandemica  in
caso di patologie autoimmuni; 
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009,  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute,  delle  politiche
sociali  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario  di  Stato  prof.  Ferruccio  Fazio»,  nominato  vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1)  e'
offerta in prosecuzione ed integrazione della campagna vaccinale a: 
    a) soggetti della popolazione generale di  eta'  compresa  tra  6
mesi e 17 anni, a richiesta; 
    b) adulti di eta' superiore a 65 anni con le patologie di cui  al
comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza dell'11 settembre 2009. 
  2. La schedula vaccinale per la fascia di eta' compresa tra 6  mesi
e 9 anni prevede la somministrazione di due dosi da 0,5 ml di vaccino
pandemico A(H1N1). 
  3. La schedula vaccinale per i soggetti tra 10 e 60 anni prevede la
somministrazione di una sola dose da  0,5  ml  di  vaccino  pandemico
A(H1N1). 
  4. La schedula vaccinale per la fascia di eta' superiore ai 60 anni
prevede la  somministrazione  di  due  dosi  da  0,5  ml  di  vaccino
pandemico A(H1N1). Le indicazioni relative  alla  schedula  vaccinale
per tale fascia di eta' saranno rivalutate sulla base degli ulteriori
dati resi disponibili. 
  La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 dicembre 2009 
 
                                              Il Vice Ministro: Fazio 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 100