MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009 

Riconoscimento, al sig. De Danieli  Gianluca,  di  titolo  di  studio
estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico
chirurgo. (09A15301) 
(GU n.303 del 31-12-2009)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 24 maggio 2006, con la quale  il  sig.  De
Danieli Gianluca,  nato  a  Padova  il  23  ottobre  1979,  cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del   titolo   denominato
«Doctorado Profesional en Medicina y Cirugia», rilasciato in data  24
marzo 2006 dalla «Universidad de Iberoamerica-UNIBE» con sede  a  San
Jose' de Costa Rica (Costa Rica), ai fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
del 20 marzo 2007, ha ritenuto di applicare al richiedente la  misura
compensativa ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  23  del  citato
decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8  e  15
ottobre 2009, ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della  quale  il  sig.  De  Danieli  Gianluca  e'
risultato idoneo; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Doctorado Profesional en Medicina y Cirugia», rilasciato in data  24
marzo 2006 dalla «Universidad de Iberoamerica-UNIBE», con sede a  San
Jose' de Costa Rica (Costa Rica), al sig. De Danieli Gianluca, nato a
Padova il 23 ottobre 1979, e' riconosciuto  quale  titolo  abilitante
all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 
  2. Il dr. De Danieli  Gianluca  e'  autorizzato  ad  esercitare  in
Italia, come lavoratore dipendente  o  autonomo,  la  professione  di
medico-chirurgo, previa iscrizione  all'Ordine  dei  medici-chirurghi
territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  dell'Ordine
stesso della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle  speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi