MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 17 dicembre 2009, n. 141509 

Chiarimenti e precisazioni in merito alle  variazioni  di  programmi,
oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della  legge  17
dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da piu' soggetti.
(09A15304) 
(GU n.298 del 23-12-2009)
 
 Vigente al: 23-12-2009  
 

 
                                Alle imprese interessate 
                                Alle Banche concessionarie 
                                All'A.B.I. 
                                A Cassa depositi e prestiti S.p.a. 
 
  1.1. La direttiva 16 gennaio 2001 e la direttiva 10 luglio 2008 che
adegua la precedente alla disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01, in
materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,   sviluppo   e
innovazione, prevedono che i soggetti beneficiari possono  presentare
programmi  di  sviluppo  sperimentale  anche  congiuntamente.   Fermo
restando  quanto  gia'  stabilito  in  merito  alle  variazioni   dei
programmi agevolati dalle direttive richiamate e dalla  circolare  n.
1034240 dell'11 maggio 2001, con la presente circolare si  forniscono
ulteriori precisazioni riguardanti le predette variazioni nel caso di
programmi da realizzare congiuntamente da due o piu' soggetti. 
  1.2. Le variazioni riguardanti la rinuncia o  la  impossibilita'  a
partecipare alla realizzazione del programma, da parte di uno o  piu'
soggetti, dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero per
il tramite del soggetto gestore ai fini dei conseguenti adempimenti. 
  1.3. I restanti beneficiari dovranno  comunicare  al  Ministero  il
proprio interesse a proseguire comunque il programma, con contestuale
proposta di nuova articolazione delle attivita', da valutarsi a  cura
della banca concessionaria. 
  1.4. La  banca  concessionaria,  previa  verifica  della  effettiva
organicita' e funzionalita' del  programma,  in  relazione  sia  agli
aspetti tecnico-dimensionali  che  economico-finanziari,  cosi'  come
modificato per effetto della rinuncia  e  della  conservazione  degli
obiettivi e delle finalita' del  programma  anche  in  assenza  del/i
soggetto/soggetti che non partecipano piu'  alla  sua  realizzazione,
comunichera'  le  proprie  valutazioni  al  Ministero  al   fine   di
consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  2. Quanto disposto dai punti 1.3 e 1.4 trova applicazione anche nei
casi  di  revoca  delle  agevolazioni  ad  uno  o  a  piu'   soggetti
beneficiari partecipanti a programmi congiunti. 
    Roma, 17 dicembre 2009 
 
                                   Il direttore generale              
                 per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
                                          Esposito