GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2009 

Ulteriore   differimento   dell'efficacia   dell'autorizzazione    al
trattamento  dei  dati  genetici  rilasciata  il  22  febbraio  2007.
(Deliberazione n. 52/09). (10A00194) 
(GU n.11 del 15-1-2010)

 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.   Francesco
Pizzetti,   presidente,    del    dott.    Giuseppe    Chiaravalloti,
vicepresidente,  del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.   Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi,  segretario
generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 90, comma 1, del  citato  codice
il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito
nei soli casi previsti  da  apposita  autorizzazione  rilasciata  dal
Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal  fine,
il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
  Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici
del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del
19 marzo 2007, la  cui  efficacia  e'  stata  prorogata  sino  al  31
dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del  19  dicembre  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009; 
  Considerato  che  ai   sensi   dell'art.   90   del   codice   tale
autorizzazione,  in  sostituzione  delle  prescrizioni  impartite  in
materia di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005,  e'
risultata uno strumento idoneo  per  prescrivere  misure  uniformi  a
garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta  di
singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari
del trattamento; 
  Considerato che e' stata avviata la  revisione  delle  disposizioni
contenute nella predetta autorizzazione del 22 febbraio  2007,  anche
in relazione all'iniziativa della Societa' di genetica umana  che  ha
sottoposto all'attenzione dell'Autorita' alcune proposte di  modifica
e integrazione; 
  Considerato che su tali basi il Garante, in data 12 dicembre  2009,
ha approvato in via preliminare un nuovo schema di autorizzazione  al
fine  di  armonizzare  le  prescrizioni  gia'  impartite  alla   luce
dell'esperienza  maturata   e   delle   osservazioni   formulate   da
qualificati  esperti  della  materia  con   particolare   riferimento
all'aggiornamento  delle  definizioni  utilizzate,   ai   trattamenti
effettuati per la tutela della salute di  familiari  in  assenza  del
consenso dell'interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono
minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per  loro  alcun
beneficio  diretto,   nonche'   alla   comunicazione   ai   familiari
dell'interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave
pregiudizio per la loro salute; 
  Considerato che in data 26 novembre  2009  l'Autorita'  ha  inviato
tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire  il  parere
del  Consiglio  superiore  di  sanita',  riservandosi  di  apportarvi
eventuali perfezionamenti anche all'esito  delle  indicazioni  e  dei
suggerimenti che perverranno; 
  Considerato che e' non  e'  stata  ancora  completata  la  predetta
procedura consultiva prevista dall'art. 90 del Codice per il rilascio
di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,   in   attesa   della   definizione
dell'attivita' consultiva sopra menzionata, di differire  l'efficacia
della vigente autorizzazione  generale  per  il  congruo  periodo  di
quatto mesi, sino al 30 aprile 2010, per  permettere  nel  frattempo,
alle medesime condizioni, la prosecuzione  dei  trattamenti  di  dati
genetici gia' autorizzati; 
  Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa  emersa  in  taluni
casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione
di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di  un
diritto in sede giudiziaria (punto  «2)  ambito  di  applicazione»  e
punto «3) finalita' del trattamento») devono intendersi  riferite  al
difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro  soggetto
che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto  in
sede giudiziaria; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                              Delibera 
 
di differire di quatto mesi, sino  al  30  aprile  2010,  l'efficacia
dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici  rilasciata,  ai
sensi dell'art. 90 del codice, il 22 febbraio 2007  (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65) e gia' prorogata sino al  31
dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2009 
 
                                   Il presidente e relatore: Pizzetti 
Il segretario generale: Patroni Griffi