MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009 

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire  tentativi
di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera
di commercio di Arezzo, denominato «Servizio di  conciliazione  della
C.C.I.A.A. di Arezzo». (10A00325) 
(GU n.13 del 18-1-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004 nel  quale  si  designa  il  drettore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 7 settembre 2009 prot. m. dg DAG  14  settembre
2009, n. 111254.E, integrata il 7 dicembre 2009, prot. m.  dg  DAG  7
dicembre 2009, n.153014.E, con la quale  il  dott.  Tricca  Giovanni,
nato a San Sepolcro (Arezzo) il 4 maggio 1948, in qualita' di  legale
rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Arezzo,  con  sede
legale in Arezzo,  viale Giotto n. 4, codice fiscale n. 80001990516 e
P.IVA  00855110516,  ha  chiesto  l'iscrizione   del   «Servizio   di
conciliazione della C.C.I.A.A. di  Arezzo»,  organismo  non  autonomo
costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983 n.  580,
nell'ambito della  stessa  Camera  di  commercio,  per  le  finalita'
relative alla conciliazione stragiudiziale ai  sensi  degli  articoli
38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo  non  autonomo
«Servizio di conciliazione  della  C.C.I.A.A.  di  Arezzo»  risultano
conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
  le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a  compiti  di
segreteria; 
  la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti  nell'art.
4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale 222/2004; 
  la  conformita'  della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera  b)  del  citato  decreto  ministeriale
222/2004; 
  la conformita' del regolamento di  procedura  di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e)   del   citato   decreto
ministeriale 222/2004; 
  la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri  stabiliti
nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                              Dispone: 
 
  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito dalla Camera di  commercio  I.A.A.  di  Arezzo,  con  sede
legale in Arezzo, viale Giotto n. 4, codice fiscale n. 80001990516  e
P.IVA  00855110516,  denominato  «Servizio  di  conciliazione   della
C.C.I.A.A.  di  Arezzo»,  ed  approva  la  tabella  delle  indennita'
allegata alla domanda. 
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.  58  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione   con   le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4  del  decreto  ministeriale
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 10 dicembre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano