Proroga dei termini di decadenza per mancato funzionamento, dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo. (10A01117)(GU n.29 del 5-2-2010)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 20 novembre 2009, prot. n. 13807/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per i giorni 10 e 11 novembre 2009; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo i giorni 10 e 11 novembre 2009 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 13 gennaio 2010 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Alberti Casellati