MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010 

Riconoscimento, al sig. Albad G.G. Rafik, di titolo di studio  estero
abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di  medico
chirurgo. (10A01249) 
(GU n.30 del 6-2-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 3 ottobre 2007, con la quale il sig. Albad
G.G. Rafik, nato a  Beit  Jalla  (Palestina)  il  12  dicembre  1978,
cittadino  palestinese,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo
denominato «диплом спеціаліста ді N. 006277», conseguito in  data  17
giugno 2003  presso  l'Accademia  statale  medica  di  Dnipropetrovsk
(Ucraina), ai fini dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il proprio decreto in data 2 marzo 2009, emanato ai sensi del
decreto legislativo n. 206/2007, art. 16, comma 5, con  il  quale  e'
stata applicata al richiedente la misura  compensativa  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo; 
  Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data  8  e
15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della quale il sig. Albad G.G. Rafik e' risultato
idoneo; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«диплом спеціаліста ді N. 006277», conseguito in data 17 giugno 2003,
presso l'Accademia statale medica di  Dnipropetrovsk  (Ucraina),  dal
sig. Albad G.G. Rafik, nato a Beit Jalla (Palestina) il  12  dicembre
1978, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di medico-chirurgo. 
  2. Il dott. Albad G.G. Rafik e' autorizzato ad esercitare in Italia
la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione  all'ordine  dei
medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte
dell'ordine stesso della conoscenza della  lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi