MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2010 

Riconoscimento, alla  sig.ra  Evangelia  Georgomi,  delle  qualifiche
professionali   estere    abilitanti    all'esercizio    in    Italia
dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande. (10A01798) 
(GU n.39 del 17-2-2010)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto la domanda  con  la  quale  la  signora  Evangelia  Georgomi,
cittadina greca, ha chiesto il riconoscimento Diploma  di  Laurea  in
Imprese  Turistiche  conseguito  presso  l'Istituto   di   Istruzione
Tecnologica - Facolta' di amministrazione  ed  economia  di  Ipiros -
Igoumenitsa (Grecia), per l'esercizio  in  Italia  dell'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto
1991, n. 287 e per l'esercizio dell'attivita'  commerciale  ai  sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto  il  titolo  dell'interessata
idoneo ed attinente  limitatamente  all'esercizio  dell'attivita'  di
somministrazione di alimenti e  bevande,  ai  sensi  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, senza  necessita'  di  applicare  alcuna  misura
compensativa,  in   virtu'   della   completezza   della   formazione
professionale documentata, mentre ha espresso parere sfavorevole  per
la richiesta di riconoscimento relativa all'esercizio  dell'attivita'
commerciale poiche' il Diploma di Laurea in Imprese Turistiche  sopra
citato,  e'  un  titolo  inidoneo  a  tale  fine,  visto  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma  5,  che  pone  come
requisito per l'accesso esclusivamente corso regionale  o  esperienza
professionale, entrambi non posseduti dal richiedente; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 116452 del 15 dicembre 2009 ha comunicato alla  richiedente,
a  norma  dell'art.  10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'esistenza di cause  parzialmente  ostative  all'accoglimento  della
domanda per quanto concerne l'attivita' commerciale; 
   Verificato che la richiedente non si e' avvalsa della facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla signora Evangelia Georgomi, cittadina greca, nata ad  Atene
(Grecia) in data 15 febbraio  1982,  e'  riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento  in
Italia dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, di  cui
alla legge 25  agosto  1991,  n.  287,  recante  «Normativa  pubblici
esercizi», senza l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in
virtu'   della   specificita'   e   completezza   della    formazione
professionale  documentata,  mentre  il  medesimo   titolo   non   e'
riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa,
per l'esercizio  dell'attivita'  commerciale  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206. 
    Roma, 11 gennaio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio