ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2010 

Interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i
danni conseguenti agli eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno
colpito le regioni  Emilia-Romagna,  Liguria  e  Toscana  nell'ultima
decade del mese di dicembre 2009 e  nei  primi  giorni  del  mese  di
gennaio 2010. (Ordinanza n. 3848). (10A02261) 
(GU n.46 del 25-2-2010)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito  le  regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Toscana  nell'ultima  decade  del  mese  di
dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010; 
  Considerato che la natura e la particolare intensita' degli  eventi
meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico  e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari; 
  Ravvisata  quindi  la  necessita'  di  disporre,  immediate  misure
finalizzate a scongiurare gravi pregiudizi di natura economica per le
attivita' produttive  aventi  sede  nel  territorio  interessate  dai
predetti eventi; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire la realizzazione in via d'urgenza  di  interventi
finalizzati  all'immediata  ripresa  delle   attivita'   commerciali,
produttive, agricole, agroindustriali,  zootecniche  ed  artigianali,
gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla  presente
ordinanza, ed impedire l'interruzione delle  attivita'  medesime,  il
capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  provvede  sulla  base  di  una  documentata
richiesta presentata dai titolari delle  aziende  danneggiate,  anche
disponendo   un'ispezione   dei   luoghi,   ad   anticipare,    anche
parzialmente, le somme occorrenti, nel limite di euro 200.000,00  per
intervento.  Le  somme  anticipate  sono  portate  a  scomputo  degli
indennizzi che verranno riconosciuti in via definitiva dai commissari
delegati all'uopo nominati, sulla base  di  quanto  disciplinato  con
apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede,  in  via  di  anticipazione,  a  valere  sul  Fondo   della
protezione civile, nel limite massimo di euro 2.000.000,00. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi