MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2010 

Riconoscimento, alla sig.ra Pascari Vera  Haralampie,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
medico chirurgo. (10A02508) 
(GU n.49 del 1-3-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 11 ottobre 2005, con la  quale  la  sig.ra
Pascari Vera, nata a Orhei (Repubblica di Moldova) il 19 maggio 1967,
cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato
«Diploma'», conseguito in data 26 giugno  1992  presso  l'Universita'
statale di Medicina «N. Testemiţanu» - Facolta' di medicina generale,
con sede a Chisinau (Repubblica di Moldova), ai  fini  dell'esercizio
in Italia della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,recante: «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui  al  citato
art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella  riunione  del  14  marzo
2006,  ha  ritenuto  di  applicare   alla   richiedente   la   misura
compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8  e
15 ottobre 2009, a seguito della quale  la  sig.ra  Pascari  Vera  e'
risultata idonea; 
  Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti,  il
titolo  oggetto  del  riconoscimento  e'  stato   conseguito,   nella
Repubblica di Moldova, dalla sig.ra Pascari Vera Haralampie; 
  Rilevato altresi' che, da quanto risulta  da  altra  documentazione
agli atti, le generalita' dell'interessata risultano essere:  Pascari
Vera, Pascari Vera Haralampievna ovvero Pascari Vera Haralambie; 
  Vista la dichiarazione del Consolato generale della  Repubblica  di
Moldova in Italia, rilasciata a Bologna  in  data  21  gennaio  2010,
attestante che la cittadina  moldava:  Pascari  Vera,  Burduja  Vera,
Pascari Vera Haralambie, Pascari Vera Haralampievna  e  Pascari  Vera
Haralampie si identificano nella stessa persona fisica, le cui esatte
generalita'  sono:   Pascari   (cognome)   Vera   (nome)   Haralambie
(patronimico), nata a Orhei (Repubblica  di  Moldova)  il  19  maggio
1967; 
  Vista la Carta d'identita' n. AK 0596487,  rilasciata  in  data  23
agosto 2004 dal Comune di  Bagnolo  in  Piano  (Reggio  Emilia),  con
validita' prorogata al 23 agosto 2014,  sulla  quale  le  generalita'
dell'interessata risultano essere: Pascari Vera; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Diploma'», conseguito in data 26 giugno  1992  presso  l'Universita'
statale di Medicina «N. Testemiţanu» - Facolta' di Medicina generale,
con sede a Chisinau (Repubblica di  Moldova),  dalla  sig.ra  Pascari
Vera Haralampie, nata a Orhei (Repubblica di Moldova)  il  19  maggio
1967, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di medico-chirurgo. 
  2. La dott.ssa Pascari Vera e' autorizzata ad esercitare in  Italia
la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione  all'Ordine  dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente  competente  ed
accertamento da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della
lingua  italiana  e  delle   speciali   disposizioni   che   regolano
l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto, ai  sensi  dell'art.  50, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi