MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2010 

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire  tentativi
di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio  Emilia,
denominato «Servizio di  conciliazione  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia». (10A03430) 
(GU n.67 del 22-3-2010)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23
agosto  2004  nel  quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 21 dicembre 2009 prot. m.  dg  DAG  12  gennaio
2010 n. 3465.E, con la quale il dott. Bini Enrico nato a  Castelnuovo
ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° novembre 1955, in qualita' di  legale
rappresentante della Camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Reggio Emilia,  con  sede  legale  in  Reggio  Emilia,
piazza della  Vittoria  n.  3,  p.  I.V.A.  00448250357,  ha  chiesto
l'iscrizione  del  «Servizio  di  conciliazione   della   Camera   di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura di  Reggio  Emilia»,
organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2,  della  legge
29  dicembre  1993,  n.  580,  nell'ambito  della  stessa  Camera  di
commercio,   per   le   finalita'   relative    alla    conciliazione
stragiudiziale ai sensi degli  articoli  38,  39  e  40  del  decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato  che   i   requisiti   posseduti   dal   «Servizio   di
conciliazione della Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Reggio Emilia», organismo non autonomo della Camera di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura di  Reggio  Emilia,
risultano conformi a quanto  previsto  dal  decreto  dirigenziale  24
luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
    la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art.  4,  comma  4,  lettera  a)  e  b),  del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera b), del citato decreto ministeriale  n.
222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e),  del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Reggio Emilia,  con  sede  legale  in  Reggio  Emilia,
piazza  della  Vittoria  n.  3,  p.I.V.A.   00448250357,   denominato
«Servizio di conciliazione  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Reggio Emilia», ed  approva  la  tabella
delle indennita' allegata alla domanda. 
  L'organismo viene iscritto, dalla data del presente  provvedimento,
al n. 71  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del  decreto  ministeriale
n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 3 marzo 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano