Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam. (10A03437)(GU n.71 del 26-3-2010)
IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i
livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visti i decreti di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell' art.
8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei prodotti
fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto
contenenti, da sole o in associazione, le sostanze attive
clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, non
presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 ed
iscritte in allegato I del sopra citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 successivamente all'autorizzazione del relativo prodotto
fitosanitario;
Visti i decreti di modifica successiva delle autorizzazioni di cui
trattasi ed ulteriori decreti correlati tra cui il decreto 14
settembre 2009 concernente «Proroga della sospensione cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil»;
Visto il decreto 17 febbraio 2005, di attuazione della direttiva
2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004, concernente
l'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194 della sostanza attiva thiacloprid fino al 31 dicembre 2014;
Visto il decreto 10 novembre 2006, di attuazione della direttiva
2006/41/CE della Commissione del 7 luglio 2006, concernente
l'iscrizione nel sopra citato allegato I della sostanza attiva
clothianidin fino al 31 luglio 2016;
Visto il decreto 29 maggio 2007, di attuazione della direttiva
2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, concernente
l'iscrizione nel sopra citato allegato I delle sostanze attive
metrafenone, spinosad e thiamethoxam fino al 31 gennaio 2017;
Considerato che i prodotti in questione hanno superato
positivamente la prima fase delle verifiche previste in relazione
all'accertamento della conformita' alle condizioni riguardanti le
sostanze attive sopraindicate e, ove pertinente, degli ulteriori
requisiti di cui alla parte A delle disposizioni specifiche riportate
nell'allegato dei suddetti decreti;
Considerato che la sostanza attiva beta-cyfluthrin, contenuta nel
prodotto fitosanitario Poncho Beta in miscela con la sostanza attiva
clothianidin, e' stata iscritta nel sopra citato allegato I con
decreto 20 giugno 2003, di attuazione della direttiva 2003/31/CE
della Commissione dell'11 aprile 2003, precedente all'autorizzazione
del prodotto in questione e che, pertanto, in tale autorizzazione si
e' tenuto conto delle disposizioni e dei requisiti di cui al suddetto
decreto del 20 giugno 2003;
Considerato, inoltre, che e' attualmente in corso il riesame delle
specifiche condizioni di autorizzazione dei prodotti in questione
alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto,
tenendo conto delle conclusioni del rapporto di valutazione delle
sostanze attive componenti adottato dal Comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali e delle ulteriori
condizioni di cui alle disposizioni specifiche, parte B ove
pertinente, riportate nell'allegato dei suddetti decreti;
Ritenuto di dover procedere ad una proroga delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari in questione di almeno 12 mesi, a far data dal
presente decreto, al fine di consentire la conclusione del suddetto
riesame assicurando, nel contempo, la legittima continuita' delle
relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;
Decreta:
E' prorogata di dodici mesi, a far data dal presente decreto,
l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei
prodotti fitosanitari elencati nella sottostante tabella, registrati
con decreti ai numeri ivi riportati, alle condizioni stabilite dai
relativi decreti di autorizzazione, successive modifiche e ulteriori
decreti correlati tra cui il decreto 14 settembre 2009 concernente
«Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego
per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil».
Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e gli eventuali
adeguamenti delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti in
applicazione delle disposizioni di cui alle direttive di iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle
sostanze attive componenti.
E' fatto salvo, inoltre, ogni adempimento ed adeguamento delle
condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005
e successive modifiche e ad ogni altra eventuale disposizione
riguardante le sostanze attive componenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed avra' valore di notifica alle imprese
interessate.
Roma, 25 febbraio 2010
Il direttore generale: Borrello