Determinazione, per l'anno 2009, dell'aliquota media da utilizzare per il calcolo del Prelievo unico erariale sugli apparecchi, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza). (10A03898)(GU n.71 del 26-3-2010)
IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i
concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e
delle compensazioni;
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
stabilire, con appositi decreti, le modalita' di effettuazione della
liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137;
Visto l'art. 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto
che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di
cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai singoli
soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per
scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella
dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento
della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008»;
Visto l'art. 30-bis, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto
che «fermo quanto disposto dall'art. 39, comma 13-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione,
gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico
dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del
presente articolo»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della
rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente
le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU) sugli
apparecchi con vincita in denaro;
Vista la nota prot. 201000308/002/AAM/U dell'8 marzo 2010, con la
quale il partner tecnologico Sogei ha comunicato le risultanze della
raccolta conseguita nell'anno 2009 per il settore degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro;
Considerato che in base alle comunicazioni acquisite dai
Concessionari la raccolta complessiva delle somme giocate per l'anno
solare 2009 risulta di € 25.200.283.816,00;
Considerato che giusto quanto disposto dal citato decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
l'ammontare complessivo del Prelievo erariale unico dovuto dai
singoli Concessionari di rete per l'anno solare 2009 e' pari ad
€ 3.132.743.951,71;
Decreta:
Art. 1
1. Alla raccolta conseguita per l'anno 2009 nel settore degli
apparecchi da gioco con vincita in denaro, il prelievo erariale unico
e' calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Ai fini applicativi, onde procedere alla determinazione del
saldo conseguente ai versamenti gia' eseguiti dai concessionari di
cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, verra' considerata l'aliquota
media pari al 12,43%, da applicare singolarmente alla base imponibile
maturata nell'anno d'imposta 2009 da ciascun apparecchio di cui
all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., percentuale definita quale
rapporto tra il prelievo erariale unico da corrispondere e la base
imponibile accertata per l'anno 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2010
Il direttore per i giochi: Tagliaferri
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 265