MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2010 

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di Integrazione  Psicoterapie
e Neuroscienze» ad istituire e ad attivare  nella  sede  di  Roma  un
corso di specializzazione in psicoterapia. (10A04063) 
(GU n.83 del 10-4-2010)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                          e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive  modificazioni,
con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai
sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
    
    
    
  Vista  l'istanza  con  la   quale   l'«Istituto   di   Integrazione
Psicoterapie e Neuroscienze» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e
ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via
Urbisaglia n. 3, per un  numero  massimo  di  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a 13 unita' e, per l'intero  corso,  a  52
unita'; 
  Considerato  che,  la  competente  Commissione  tecnico-consultiva,
nella  riunione  del  12   marzo   2010,   esaminata   l'istanza   di
riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta,  ha
espresso   parere   contrario   al    riconoscimento    dell'istituto
richiedente, rilevando in particolare che la  proposta  riguarda  una
scuola che si propone di fondare in maniera innovativa la  formazione
dello  psicoterapeuta   sullo   sviluppo   delle   neuroscienze;   in
particolare,  il  riferimento  a  queste  ultime  riguarda   l'ambito
evolutivo con la conseguenza che  la  psicopatologia  dello  sviluppo
viene  riconosciuta  come  territorio  comune  tra   neuroscienze   e
psicoterapia. Poste queste premesse  generali,  tuttavia,  non  viene
identificato  alcun  riferimento  a   conoscenze   consolidate,   ne'
teoriche, ne' di ricerca  da  cui  derivi  una  prassi  psicoterapica
riconosciuta dalla comunita' clinico-scientifica, in contrasto con il
regolamento che richiede il riferimento a itinerari formativi che  si
inseriscano nell'ambito di indirizzi di riconosciuta validita'; 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di Integrazione
Psicoterapie e Neuroscienze» con sede in Roma, via Urbisaglia  n.  3,
per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto  11
dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario
della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 25 marzo 2010 
 
                                      Il capo del Dipartimento: Masia