MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2010 

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a fornire,  alle
banche italiane e alle succursali di  banche  estere  comunitarie  ed
extracomunitarie operanti in  Italia,  la  provvista  per  effettuare
operazioni di finanziamento  a  sostegno  dell'internazionalizzazione
delle imprese. (10A04164) 
(GU n.82 del 9-4-2010)

 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102  (di  seguito
decreto-legge n. 78/2009), che prevede che «Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  con  propri  decreti  autorizza  e  disciplina  le
attivita' di Cassa depositi e prestiti al servizio di SACE S.p.A. per
dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di export
banca. A questo fine tra le  operazioni  di  interesse  pubblico  che
possono essere attivate dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  con
l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7 , lettera a), del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni,  rientrano   anche   le   operazioni   per   sostenere
l'internazionalizzazione delle  imprese  quando  le  operazioni  sono
assistite da  garanzia  o  assicurazione  della  SACE  S.p.A.  Con  i
medesimi decreti sono  stabiliti  modalita'  e  criteri  al  fine  di
consentire  le  operazioni  di  assicurazione  del  credito  per   le
esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole
e medie imprese nazionali»; 
  Visto l'art. 5,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(di  seguito   «decreto-legge   n.   269/2003»),   che   dispone   la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in  Cassa  depositi  e
prestiti  societa'  per  azioni  (di  seguito  «CDP  S.p.A.»)  e,  in
particolare, i commi 7 e 8 che prevedono, tra l'altro,  l'istituzione
della gestione separata  (di  seguito  «Gestione  separata»)  per  il
finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di  attivita'
di interesse pubblico, definite dal medesimo art. 5; 
  Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge  n.  269/2003,  secondo
cui  «Tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti,   prestazioni   e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di  impiego,  sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui  al  comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,  alle  garanzie
anche reali di qualunque tipo da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento
prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non  si  applica  la
ritenuta di cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
gestione separata di cui al comma 8»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
dicembre 2003 di attuazione del citato decreto-legge n. 269/2003; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre  2003  di  approvazione  dello  statuto   di   CDP   S.p.A.,
successivamente modificato ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  5,
comma 4, del decreto-legge n. 269/2003; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
ottobre 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento
delle attivita' della gestione separata e per l'esercizio del  potere
di indirizzo sulla medesima gestione; 
  Visto l'art. 5, comma 21, del predetto decreto-legge n. 269/2003 il
quale prevede che ai  decreti  ministeriali  adottati  ai  sensi  del
medesimo art. 5, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 5 del 2009  il  quale
prevede che le operazioni a favore  delle  piccole  e  medie  imprese
possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione
di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. 
  Visto  l'art.  6,  del  decreto-legge  n.  269/2003  relativo  alla
trasformazione di SACE in societa' per azioni  e  in  particolare  il
comma 9 dell'articolo medesimo, il quale stabilisce che  gli  impegni
assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei  limiti
indicati  dalla  legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  143,  e
successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le  funzioni
di SACE S.p.A., nonche' la delibera CIPE 20 luglio 2007,  n.  62,  la
quale definisce le operazioni e i rischi assicurabili da SACE  S.p.A.
in attuazione del comma 3 del citato art. 2 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto lo Statuto di SACE S.p.A.; 
  Vista la legge 22  dicembre  2008,  n.  204,  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e  del
bilancio pluriennale per il  triennio  2009-2011,  e  in  particolare
l'art. 2, commi 4 e  5,  i  quali  fissano  i  limiti  degli  impegni
assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato; 
  Considerata la necessita', nell'attuale  fase  congiunturale  e  di
contrazione del commercio internazionale, di assicurare, ai  sensi  e
per gli effetti del citato art. 8, del decreto-legge n.  78/2009,  un
adeguato supporto alle attivita' di esportazione delle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  («CDP»)  e'  autorizzata  a
fornire, a  condizioni  di  mercato,  alle  banche  italiane  e  alle
succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie  operanti
in Italia la provvista vincolata necessaria per effettuare operazioni
di finanziamento destinate  al  sostegno  dell'internazionalizzazione
delle imprese, come disciplinato dalla specifica normativa in materia
di cui alle premesse, a condizione che siano assicurate  o  garantite
da  SACE  S.p.A.   ai   sensi   della   disciplina   comunitaria   ed
internazionale (di seguito «Operazioni di Finanziamento»). 
  2. Nel contratto di provvista  sottoscritto  tra  CDP  e  la  banca
finalizzato alle Operazioni di Finanziamento, viene indicato, tra  le
altre  condizioni,  il  livello  massimo  del  margine,  ivi  incluse
eventuali commissioni, che la  banca  puo'  sommare  al  costo  della
provvista fornita da CDP medesima per determinare il costo finale  da
applicare alle Operazioni di Finanziamento  pro  tempore  applicabile
anche sulla base della percentuale garantita  o  assicurata  da  SACE
S.p.A. 
  3.  Sempre  a  condizioni  di  mercato,  CDP  puo'  effettuare   le
Operazioni di Finanziamento in via diretta se assistite da garanzia o
assicurazione della SACE S.p.A, o tramite SACE S.p.A. alle condizioni
di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso  di  Operazioni  di
ammontare superiore a  25  milioni  di  euro  e  le  cui  particolari
caratteristiche temporali o dimensionali  risultino  non  compatibili
con  l'intervento  del  sistema  bancario  rendendo   efficiente   la
partecipazione di CDP, ovvero nel caso di interventi che attengono  a
settori di interesse strategico. 
    Roma, 22 gennaio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 259