MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2010 

Diniego  dell'abilitazione  all'Istituto  «Serapide   -   Scuola   di
specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza  ad
orientamento integrato» ad istituire e  ad  attivare  nella  sede  di
Pozzuoli un corso di specializzazione in psicoterapia. (10A04293) 
(GU n.88 del 16-4-2010)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
           per l'universita', l'alta formazione artistica, 
                musicale e coreutica e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive  modificazioni,
con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai
sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Vista l'istanza con la  quale  l'Istituto  «Serapide  -  Scuola  di
specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza  ad
orientamento integrato» ha chiesto l'abilitazione ad istituire  e  ad
attivare un corso di specializzazione  in  psicoterapia  in  Pozzuoli
(Napoli), via Raimondo Annecchino n. 248, per un  numero  massimo  di
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  venti  unita'  e,
per l'intero corso, a ottanta unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 12 marzo 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento,  a
conclusione della attivita' istruttoria svolta,  ha  espresso  parere
contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente,  rilevando  in
particolare che il quadro di riferimento teorico al quale  si  ispira
l'Istituto  e'  aspecifico  e   generalista,   non   sufficientemente
delineato nel significato e valore dell'integrazione tra  le  diverse
componenti  culturali  e  scientifiche  proposte,  che  il  programma
didattico appare anch'esso non chiaro nei suoi principi integrativi e
nelle  sue  finalita'  formative,  ed  infine  che   la   figura   di
psicoterapeuta risultante da  questo  modello  formativo  appare  non
caratterizzata nelle modalita'  operative  e  conseguentemente  nelle
finalita' cliniche e terapeutiche; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di  riconoscimento  proposta  dall'Istituto  «Serapide  -
Scuola  di   specializzazione   in   psicoterapia   dell'infanzia   e
dell'adolescenza ad orientamento  integrato»  con  sede  in  Pozzuoli
(Napoli), via Raimondo Annecchino n. 248, per i fini di cui  all'art.
4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.  509,  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2010 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Masia