CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (10A04435) 
(GU n.82 del 9-4-2010)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 8 aprile 2010 ha raccolto a verbale e  dato  atto
della dichiarazione resa da diciotto cittadini  italiani  muniti  dei
prescritti   certificati   elettorali,   nonche'    di    certificati
equipollenti rilasciati dal Senato della Repubblica  e  dalla  Camera
dei  deputati,  di  voler  promuovere  una  richiesta  di  referendum
popolare, previsto dall'art.  75  della  Costituzione,  sul  seguente
quesito: 
    «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nel testo risultante per effetto  di  modificazioni  ed  integrazioni
successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e la perequazione  tributaria",  limitatamente  alle
seguenti parti: 
    art. 7, comma 1, lettera  d:  "d)  realizzazione  nel  territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;"; 
    nonche' la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante  per
effetto  di  modificazioni  ed   integrazioni   successive,   recante
"Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia", limitatamente alle  seguenti
parti: 
    art.   25,   comma   1,   limitatamente   alle   parole:   "della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare,"; 
    art. 25, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "Con  i  medesimi
decreti sono  altresi'  stabiliti  le  procedure  autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti  di  cui
al primo periodo."; 
    art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole:  ",  con
oneri  a  carico  delle  imprese  coinvolte   nella   costruzione   o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e'  fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali"; 
    art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole:  "che  i
titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare"; 
    art. 25, comma 2, lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  "la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di impianti per"; 
    art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per"
che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o"; 
    art. 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le  approvazioni
relative ai requisiti  e  alle  specifiche  tecniche  degli  impianti
nucleari, gia' concesse  negli  ultimi  dieci  anni  dalle  Autorita'
competenti  di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per  l'energia  nucleare
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi  con  i  quali  siano
definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale
nel settore nucleare, siano  considerate  valide  in  Italia,  previa
approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;"; 
    art. 25, comma 2, lettera l),  limitatamente  alle  parole:  "gli
oneri relativi ai"; 
    art. 25, comma 2,  lettera  l),  limitatamente  alle  parole:  "a
titolo oneroso a carico  degli  esercenti  le  attivita'  nucleari  e
possano essere"; 
    art. 25, comma 2, lettera  n):  "n)  previsione  delle  modalita'
attraverso le  quali  i  produttori  di  energia  elettrica  nucleare
dovranno  provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
«decommissioning»;"; 
    art. 25, comma 2, lettera o), limitatamene alla virgola che segue
le parole "per le popolazioni"; 
    art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle  parole:  ",  al
fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti"; 
    art. 25, comma 2, lettera q): "q) previsione,  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna
di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare,  con
particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'."; 
    art. 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi  di  giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione  e   realizzazione   delle   opere,   infrastrutture   e
insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia  nucleare
e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  246  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."; 
    art. 25, comma 4: "4. Al comma 4  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti  energetiche
rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare  prodotta
sul territorio nazionale»."; 
    art. 26; 
    art. 29,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "gli  impieghi
pacifici dell'energia nucleare,"; 
    art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti  di
produzione di elettricita' sia"; 
    art.  29,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "costruzione,
l'esercizio e la"; 
    art. 29, comma 4,  limitatamente  alle  parole:  "nell'ambito  di
priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e"; 
    art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle  parole:  "sugli
impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,"; 
    art. 29, comma 5, lettera e),  limitatamente  alle  parole:  "del
progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari,
nonche' delle infrastrutture pertinenziali,"; 
    art. 29, comma 5,  lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  ",
diffidare i titolari delle autorizzazioni"; 
    art. 29, comma 5, lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  "da
parte dei medesimi soggetti"; 
    art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di  cui
alle autorizzazioni"; 
    art.  29,  comma  5,  lettera  g),  limitatamente  alla   parola:
"medesime"; 
    art. 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa  il  pubblico
con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione  e  sull'ambiente
delle radiazioni ionizzanti dovuti  alle  operazioni  degli  impianti
nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni
ordinarie che straordinarie;"; 
    art.  29,  comma  5,  lettera  i),  limitatamente  alle   parole:
"all'esercizio o"; 
    art. 41, comma 1, limitatamente alle parole:  "la  produzione  di
energia elettrica da fonte nucleare,"; 
    nonche' il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
recante  "Disciplina  della  localizzazione,  della  realizzazione  e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti: 
    il titolo del decreto  legislativo,  limitatamente  alle  parole:
"della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell'esercizio  nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; 
    il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:  "e
campagne informative al pubblico"; 
    art. 1, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "della  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare,"; 
    art. 1, comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  degli  operatori  per   lo   svolgimento   nel
territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di  esercizio  e
di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
e), nonche' per l'esercizio delle strutture  per  lo  stoccaggio  del
combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi  ubicate  nello
stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;"; 
    art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per  la  disattivazione
degli impianti nucleari;"; 
    art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative  relative
alle attivita' di costruzione e di esercizio degli  impianti  di  cui
alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone  residenti,
delle imprese operanti nel territorio circostante  il  sito  e  degli
enti locali interessati;"; 
    art. 1, comma  1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  "e
future"; 
    art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la  definizione
e la realizzazione di una  «Campagna  di  informazione  nazionale  in
materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare»;"; 
    art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili  in  caso
di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto."; 
    art. 2, comma 1, lettera b): "b) «area idonea» e' la porzione  di
territorio nazionale rispondente alle  caratteristiche  ambientali  e
tecniche ed ai relativi  parametri  di  riferimento  che  qualificano
l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari;"; 
    art. 2, comma 1, lettera c): "c) «sito» e' la porzione  dell'area
idonea che  viene  certificata  per  l'insediamento  di  uno  o  piu'
impianti nucleari;"; 
    art. 2, comma 1, lettera e): "e)  «impianti  nucleari»  sono  gli
impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,  realizzati  nei
siti, comprensivi delle opere connesse e delle  relative  pertinenze,
ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei  rifiuti  radioattivi  direttamente
connesse  all'impianto  nucleare,  le  infrastrutture  indispensabili
all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento  della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in
rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;"; 
    art. 2, comma 1, lettera f): "f) «operatore» e' la persona fisica
o giuridica o il  consorzio  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
manifesta l'interesse  ovvero  e'  titolare  di  autorizzazione  alla
realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;"; 
    art.  2,  comma  1,  lettera  i),  limitatamente   alle   parole:
"dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti"; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale  sono
delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i  quali,
in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni  ionizzanti  e  la
sicurezza nucleare"; 
    art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:   "la   potenza
complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in  esercizio
degli impianti nucleari da realizzare,"; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo
dell'energia nucleare in  termini  di  sicurezza  e  diversificazione
energetica,"; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici
e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione"; 
    art. 3, comma 2: "2.  La  Strategia  nucleare  costituisce  parte
integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."; 
    art. 3, comma 1, lettera  a):  "a)  l'affidabilita'  dell'energia
nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  ambientale  e  degli
impianti,  di   eventuale   impatto   sulla   radioprotezione   della
popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;"; 
    art. 3, comma 3, lettera  b):  "b)  i  benefici,  in  termini  di
sicurezza degli approvvigionamenti,  derivanti  dall'introduzione  di
una quota significativa di energia nucleare nel  contesto  energetico
nazionale;"; 
    art. 3, comma 3, lettera c): "e) gli obiettivi  di  capacita'  di
potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni
energetici nazionali ed i relativi archi temporali;"; 
    art. 3, comma 3, lettera d): "d) il  contributo  che  si  intende
apportare, attraverso il  ricorso  all'energia  nucleare,  in  quanto
tecnologia a  basso  tenore  di  carbonio,  al  raggiungimento  degli
obiettivi  ambientali  assunti  in  sede  europea   nell'ambito   del
pacchetto clima  energia  nonche'  alla  riduzione  degli  inquinanti
chimico-fisici;"; 
    art. 3, comma 3,  lettera  e):  "e)  il  sistema  di  alleanze  e
cooperazioni internazionali e la capacita'  dell'industria  nazionale
ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;"; 
    art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalita'
realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei  tempi  e
nei costi e  fornire  strumenti  di  garanzia,  anche  attraverso  la
formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;"; 
    art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti
a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli"; 
    art. 3, comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema
industriale  italiano  e  i   parametri   delle   compensazioni   per
popolazione e sistema delle imprese;"; 
    art. 3, comma 3, lettera i): "i)  la  capacita'  di  trasmissione
della  rete  elettrica  nazionale,  con   l'eventuale   proposta   di
adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato
di potenza da installare;"; 
    art. 3, comma 3, lettera 1): "1)  gli  obiettivi  in  materia  di
approvvigionamento,  trattamento  e  arricchimento  del  combustibile
nucleare."; 
    l'intero  Titolo  II,  rubricato  "Procedimento  unico   per   la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;
disposizioni sui benefici economici per  le  persone  residenti,  gli
enti locali e le imprese;  disposizioni  sulla  disattivazione  degli
impianti", contenente gli articoli da 4 a 24; 
    art.   26,   comma   1,   limitatamente   alle   parole:   "della
disattivazione"; 
    art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole:  "riceve
dagli operatori interessati al trattamento ed  allo  smaltimento  dei
rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di cui all'art.
27, con  modalita'  e  secondo  tariffe  stabilite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e finanze, ed"; 
    art. 26, comma 1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  ",
calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo"; 
    art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle  parole:  ",  al
fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti"; 
    art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base  delle
valutazioni derivanti  dal  procedimento  di  Valutazione  Ambientale
Strategica di cui all'art. 9"; 
    art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2"; 
    art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica  quanto
previsto dall'art. 12."; 
    art. 29; 
    art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti
radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate  dal  Titolo  II
del  presente  decreto  legislativo  ed  uno  riferito   ai   rifiuti
radioattivi  rinvenienti  dalle  attivita'  disciplinate   da   norme
precedenti"; 
    art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i  rifiuti  radioattivi
derivanti dalle attivita' disciplinate dal  Titolo  II  del  presente
decreto legislativo, il contributo  di  cui  al  comma 1 e'  posto  a
carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e  del
contenuto di radioattivita'. Tale  contributo  e'  ripartito  secondo
quanto previsto all'art. 23 comma 4."; 
    art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma  2  non  si
applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita'  gia'  esaurite
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per  i  quali
rimane ferma la disciplina di cui all'art.  4  del  decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003, n. 368, cosi'  come  modificato  dall'art.  7-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13."; 
    l'intero  Titolo  IV,  rubricato  "Campagna   di   informazione",
contenente gli articoli 31 e 32; 
      art. 33; 
    art. 34; 
    art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti  disposizioni  di
legge: a) articolo l0 della legge  31  dicembre  1962,  n.  1860;  b)
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto  1975,
n. 393."?». 
    Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio  presso  Italia  dei
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