Determinazione, per l'esercizio finanziario 2010, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. (10A05138)(GU n.101 del 3-5-2010)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la
somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010»;
Visto l'art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data
dal 1° gennaio 2007»;
Visto l'art. 9, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in
sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con
riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio
2007»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6,
foglio 147), con il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle
tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni
operative in merito ai requisiti e alle modalita' di accesso alla
prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Vista la nota del 3 dicembre 2009 con la quale l'INAIL, in raccordo
con l'IPSEMA, ha comunicato la stima della spesa per l'esercizio
finanziario 2010 per l'erogazione della prestazione di cui all'art.
1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Tenuto conto che lo stanziamento di bilancio di €. 10.000.000,00
per il corrente esercizio finanziario e' destinato interamente alla
copertura delle prestazioni erogate per gli eventi verificatesi tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto che e' possibile provvedere all'incremento
dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto
19 novembre 2008 sopracitato;
Decreta:
Articolo unico
1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita' di
accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19
novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatisi tra
il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 l'importo della prestazione
di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 22 gennaio 2010
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 219