MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 maggio 2010 

Riconoscimento, al sig.  Fiorini  Fabrizio,  di  titolo  professinale
estero  abilitante  all'esercizio   in   Italia   dell'attivita'   di
manutenzione ed installazione di impianti idraulici. (10A05901) 
(GU n.120 del 25-5-2010)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig.  Fiorini  Fabrizio,  cittadino  italiano,
diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del   «Certificato   di   qualifica
professionale di idraulico», conseguito nel 2005 presso il  Ministero
della formazione professionale  del  College  dell'Universita'  della
provincia dell'Ontario (Canada), per  l'assunzione  in  Italia  della
qualifica  di  «responsabile  tecnico»  in   imprese   che   svolgono
l'attivita'  di  installazione  di   impianti   termici,   idraulici,
distribuzione e utilizzazione di gas, e protezione antincendio di cui
all'art. 1, comma 2, lettere  c),  d),  e),  e  g)  del  decreto  del
Ministero 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norma sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione
europea,  come  richiamato  dall'art.  60,  comma  3,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio  posseduto
dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di
«responsabile tecnico»  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
manutenzione ed installazione di impianti idraulici, di cui  all'art.
1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio  2008,  n.
37, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa,  mentre
ha espresso parere sfavorevole per  la  richiesta  di  riconoscimento
relativa  all'attivita'  di  impianti  termici,  di  distribuzione  e
utilizzazione di gas, e protezione antincendio  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere c), e) e g) del decreto ministeriale n. 37/2008; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 66988 del 22 luglio 2009 ha  comunicato  al  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 non ha tuttavia presentato  nuova  documentazione  utile
alla richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Fiorini Fabrizio, cittadino  italiano,  nato  a  Toronto
(Canada) il 4 febbraio 1969 e' riconosciuto il titolo  di  studio  di
cui in premessa, quale titolo valido per lo  svolgimento  in  Italia,
dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici
di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del  decreto  ministeriale  22
gennaio  2008,  n.  37,  senza  l'applicazione   di   alcuna   misura
compensativa, mentre non e' riconosciuto, neanche con applicazione di
misura compensativa, per l'esercizio delle attivita' di installazione
di impianti termici,  di  distribuzione  e  utilizzazione  di  gas  e
protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), e),  e
g) del decreto ministeriale n. 37/2008. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 3 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio