MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2010 

Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre  2008,  concernente
la cessazione degli effetti del decreto  11  febbraio  2008,  recante
disposizioni transitorie per l'uso  della  varieta'  di  vite  «Tocai
Friulano»  e   del   sinonimo   «Friulano»   nella   designazione   e
presentazione  della  relativa  tipologia  di   vino   dei   vini   a
Denominazione di  Origine  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e
l'adozione delle  disposizioni  definitive  per  l'uso  del  sinonimo
«Friulano». (10A08066) 
(GU n.155 del 6-7-2010)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  753/2002  della  Commissione  del  29
aprile 2002, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione del regolamento (CE)  n.  1493/1999  del  Consiglio  per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; 
  Visto l'allegato  II  del  citato  regolamento  (CE)  n.  753/2002,
contenente  i  nomi  delle  varieta'  di  vite  o  i  loro   sinonimi
comprendenti  un'indicazione  geografica  che  possono  figurare   in
etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra  i  quali
figurano in particolare, per l'Italia, la  varieta'  di  vite  «Tocai
Friulano» e il relativo sinonimo  «Tocai  Italico»,  per  un  periodo
transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007; 
  Visto il decreto ministeriale  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.  182  del  7  agosto
2007, concernente disposizioni transitorie  per  l'uso  del  sinonimo
«Friulano»,  della  varieta'  di   vite   «Tocai   Friulano»,   nella
designazione e presentazione della relativa  tipologia  di  vino  dei
vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007
con le quali  il  tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  -
Sezione II-ter, in accoglimento dei relativi ricorsi,  ha  dichiarato
parzialmente sospesa l'efficacia del  richiamato  decreto  31  luglio
2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di
Giustizia U.E. sulle  istanze  pregiudiziali  avanzate  dallo  stesso
T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), e'  lecito  l'uso
del nome della varieta' di vite «Tocai Friulano» in ambito nazionale,
nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a  tanto  interessate,
sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del  19  febbraio
2008, con il quale, in  esecuzione  delle  predette  ordinanze,  sono
state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di
vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione  e
presentazione  della  relativa  tipologia  di   vino   dei   vini   a
Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il regolamento (CE)  del  4  aprile  2007,  n.  382,  recante
modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale  a  decorrere
dal 1° aprile 2007  la  Commissione  ha  soppresso  le  denominazioni
«Tocai Friulano» e «Tocai  Italico»  dal  citato  allegato  II  e  ha
sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai Friulano» con
la nuova denominazione «Friulano»; 
  Vista l'ordinanza resa dalla Corte  di  Giustizia  U.E.  -  Seconda
Sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati  procedimenti  riuniti  C
23/07 e C 24/07, con la quale  in  particolare  viene  dichiarata  la
conformita'   delle   predette   disposizioni   regolamentari   della
Commissione ai fondamenti normativi del  Trattato  U.E.,  nonche'  ai
principi di diritto  internazionale  relativi  ai  trattati  ed  agli
articoli 22 24 dell'accordo TRIPS; 
  Visto il decreto  25  settembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008, concernente la cessazione  degli
effetti  del  decreto  11   febbraio   2008,   recante   disposizioni
transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano»  e  del
sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa
tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine  della  regione
Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per
l'uso del sinonimo «Friulano»; 
  Visto in particolare l'art. 3,  comma  2,  del  citato  decreto  25
settembre  2008  concernente  disposizioni  per  lo  smaltimento  del
prodotto; 
  Vista le richieste effettuate dalla Commissione UE, da  ultimo  con
nota  del  21   gennaio   2010,   intese   a   porre   termine   alla
commercializzazione delle scorte di  prodotto  etichettate  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale; 
  Considerato che in base al monitoraggio effettuato dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari presso le  ditte  interessate  e'  risultato  che  le
scorte residue di prodotto di  cui  trattasi  risultano  di  limitati
quantitativi; 
  Tenuto  conto  dell'esito  della  riunione  tenuta  presso   questo
Ministero con la regione Friuli-Venezia  Giulia  in  data  21  aprile
2010, nella quale in particolare e' stato concordato di concedere  un
congruo lasso di tempo  per  consentire  alle  ditte  interessate  di
smaltire le eventuali scorte di prodotto etichettate  e  comunque  di
prevedere la data 30 giugno 2010 quale termine ultimo  per  porre  in
commercio le scorte di cui trattasi; 
  Ritenuto pertanto di dover apportare le  conseguenti  modifiche  al
citato decreto 25 settembre 2008; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' abrogato l'art. 3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  25
settembre 2008 richiamato nelle premesse. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietato immettere in commercio  le  scorte  di  prodotto  detenute
presso le ditte imbottigliatrici, confezionate  e  designate  con  la
denominazione «Tocai Friulano», conformemente  alle  disposizioni  di
cui all'articolo unico, lettera b) del decreto 11 febbraio  2008.  Le
stesse scorte di prodotto ai fini  della  commercializzazione  devono
essere nuovamente etichettate in conformita' alla  vigente  normativa
comunitaria e nazionale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2010. 
    Roma, 21 giugno 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan