MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 giugno 2010, n. 27 

Nuove modalita' di trasmissione dei  documenti  giustificativi  delle
utilizzazioni e delle variazioni intervenute  nella  consistenza  dei
beni immobili di proprieta' dello Stato. (10A08309) 
(GU n.157 del 8-7-2010)
 
 Vigente al: 8-7-2010  
 

 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
                                Loro Sedi 
                                E pc. 
                                Alla Corte dei Conti - Roma 
                                All'Agenzia del demanio - Roma 
                                All'Ufficio  centrale  del   bilancio
                                presso il Ministero  dell'economia  e
                                delle finanze - Roma 
 
  Premessa. 
  I processi innovativi che attualmente investono  l'intera  Pubblica
Amministrazione  rendono  necessari  interventi  volti  ad   adottare
adeguate misure di modernizzazione e semplificazione delle  procedure
mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e digitali,  al
fine di poter conseguire concreti e positivi effetti  in  termini  di
snellimento,  speditezza,  efficienza,  efficacia   ed   economicita'
dell'azione amministrativa. 
  In  particolare,  le  recenti   disposizioni   legislative   mirate
all'eliminazione degli  sprechi  relativi  all'utilizzo  della  carta
tramite la dematerializzazione dei documenti  inducono  ad  apportare
correttivi  alle  modalita'  di  trasmissione  della   documentazione
giustificativa delle variazioni  intervenute  nella  consistenza  dei
beni  immobili  di  proprieta'   dello   Stato   e   nelle   relative
utilizzazioni. 
  Siffatta  esigenza  e',  peraltro,  emersa  anche  nell'ambito   di
incontri  avuti  con  rappresentanti  dell'Agenzia  del  demanio,  in
occasione dei quali e' maturata l'idea di prevedere  che  le  filiali
della  medesima  Agenzia  trasmettano  la   predetta   documentazione
giustificativa a  codeste  Ragionerie  Territoriali  su  supporto  di
memorizzazione diverso dal cartaceo. 
  Al riguardo, si e' tratto profitto anche dalla proficua esperienza,
a  carattere  fondamentalmente  sperimentale,  maturata   presso   la
Ragioneria territoriale dello  Stato  di  Roma,  in  cui  sono  state
trattate modalita' di trasmissione documentale alternative rispetto a
quella «tradizionale». 
  Pertanto, con la presente circolare - i cui  contenuti  sono  stati
condivisi con l'Agenzia del Demanio - vengono fornite  istruzioni  in
ordine  alle  nuove   modalita'   di   trasmissione   dei   documenti
giustificativi in discorso, riguardanti i beni immobili  appartenenti
al patrimonio disponibile ed indisponibile e i beni  appartenenti  al
demanio storico-artistico (con  esclusione  dei  dati  inerenti  alle
utilizzazioni di quelli in consegna al Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali) direttamente gestiti dal Ministero dell'economia
e delle finanze e per esso dall'Agenzia del demanio. 
  1. Aspetti introduttivi. 
  Per un migliore inquadramento giuridico delle istruzioni impartite,
si reputa opportuno fornire alcuni cenni preliminari sulle principali
norme di settore nonche' sulla tipologia degli atti e  dei  documenti
interessati. 
1.1. Profili normativi e prassi amministrativa. 
  Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato vigilano affinche'
siano  osservate  le  leggi  e  le   disposizioni   in   materia   di
conservazione  ed  utilizzazione  economica  dei  beni  dello  Stato,
avvalendosi  a  tal  fine  anche  dei  dati  che  le  amministrazioni
interessate sono tenute a trasmettere. 
  In ottemperanza alla citata disposizione, le  Filiali  dell'Agenzia
del Demanio inviano  alle  correlate  Ragionerie  Territoriali  dello
Stato copia della documentazione idonea a  suffragare  le  variazioni
intervenute nella consistenza e nelle utilizzazioni dei beni immobili
di proprieta' dello Stato. 
  In proposito, sono state, a suo tempo, diramate istruzioni  con  le
circolari 28 aprile 2005, n. 15/RGS, 7 novembre 2006, n. 39/RGS e  11
febbraio 2009, n. 8/RGS. 
  Come accennato nella Premessa, alla luce degli  orientamenti  della
legislazione piu'  recente,  e'  stata  avvertita  la  necessita'  di
modernizzare le  modalita'  di  trasmissione  dei  documenti  di  cui
trattasi onde ovviare all'invio degli atti cartacei. 
  In particolare, si fa riferimento ad alcune disposizioni in materia
di innovazione e  informatizzazione  della  Pubblica  Amministrazione
(art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articoli 32, 33, 34
e 35 della legge 18 giugno 2009,  n.  69),  volte  sostanzialmente  a
perseguire, tra gli  altri,  l'obiettivo  di  eliminare  gli  sprechi
relativi all'utilizzo della carta tramite la dematerializzazione  dei
documenti per una concreta  semplificazione  e  riduzione  dei  costi
amministrativi di funzionamento. 
  Cio'  posto,  si  e'  ravvisata  la  necessita'  di  rimodulare  le
istruzioni all'epoca diramate, al fine di pervenire ad  una  maggiore
sintonia con gli sviluppi di innovazione tecnologica  attualmente  in
corso. 
1.2. Tipologia degli atti e dei documenti. 
  Nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  sui  beni  immobili  di
proprieta' dello Stato espletata da codeste Ragionerie  Territoriali,
formano  oggetto  delle  presenti  istruzioni,  sempre   in   stretta
relazione ai menzionati beni: 
    le copie degli  atti  relativi  a  contratti  di  acquisto  o  di
vendita; 
    le copie degli atti di concessione e dei contratti di locazione; 
    ogni altro atto idoneo a suffragare le movimentazioni intervenute
nella consistenza dei beni immobili di proprieta' dello Stato e nelle
relative utilizzazioni nonche', ove disponibile, a documentare  utili
elementi e notizie  inerenti  ai  beni  stessi  (ad  esempio,  visure
catastali, schizzi planimetrici, planimetrie, ecc.). 
  Parimenti oggetto d'interesse per l'anzidetta  attivita'  rivestono
le  copie  dei   provvedimenti   amministrativi   e   giurisdizionali
involgenti i beni in discorso. 
  Restano invariate le modalita' di invio dei documenti per  i  quali
e' prevista la trasmissione in originale (ad esempio, Modelli 4, 5  e
6), che continuera' ad avvenire su supporto cartaceo. 
2. Indicazioni operative. 
  Con riferimento alla trasmissione  di  documenti  strumentali  alle
prescritte operazioni di riscontro,  l'avvio  delle  cennate  novita'
procedurali fondate sull'impiego di  un  supporto  di  memorizzazione
realizzato   mediante   nuove   tecnologie   impone,    naturalmente,
l'individuazione  delle  tipologie  di  supporto   utilizzabili,   la
definizione di un protocollo da seguire nonche' la precisazione delle
modalita' di conservazione dei supporti trasmessi. 
2.1. Supporti di memorizzazione. 
  In virtu' delle indicazioni esposte,  le  copie  degli  atti,  come
sopra individuati, saranno inviate  dalle  filiali  dell'Agenzia  del
Demanio, previa opportuna operazione di  memorizzazione  su  supporto
diverso dal cartaceo. 
  Detto invio dovra'  essere  effettuato,  ovviamente,  nel  rispetto
delle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. 
  In  particolare,  vanno  garantiti  i  requisiti  di  integrita'  e
immodificabilita' dei documenti trasmessi,  in  analogia  con  quanto
prescritto dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 82/2005 per
i documenti originariamente formati su supporto informatico. 
  A  tal  fine  -  con  riferimento  alla  deliberazione  del  Centro
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica  Amministrazione-CNIPA  19
febbraio 2004, n. 11, recante «Regole tecniche per la riproduzione  e
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a  garantire  la
conformita' dei documenti agli originali» e, in particolare, all'art.
8 - e' consentita l'utilizzazione di qualsiasi tipo  di  supporto  di
memorizzazione che consenta la registrazione mediante  la  tecnologia
laser, purche' idoneo a garantire la conformita' dei  documenti  agli
originali e la leggibilita' nel tempo. 
  E' necessario, infatti,  che  l'immagine  acquisita  dei  documenti
rispecchi in  maniera  fedele,  corretta  e  veritiera  il  contenuto
rappresentativo dei  documenti  stessi.  Allo  scopo,  l'acquisizione
dell'immagine sara'  effettuata  tramite  registrazione  in  un  file
avente formato .pdf o .tif. 
  E', altresi', indispensabile che le immagini siano  memorizzate  su
un  adeguato  supporto,  in  modo  tale  che  ne  sia  assicurata  la
leggibilita' nel tempo. 
  Cio' posto, potranno essere utilizzati  solo  supporti  ottici  nei
quali il meccanismo di registrazione preveda una modifica  permanente
della superficie del supporto stesso, come nel  caso  dei  CD-R,  dei
DVD-R e dei dischi magneto-ottici True-Worm. 
  Non  sono,  quindi,  consentiti  i   supporti   di   memorizzazione
registrabili piu' volte e, in quanto tali, cancellabili (ad  esempio,
CD-RW, DVD-RW, dischi magneto-ottici CCW). 
2.2. Modalita' di trasmissione. 
  I  documenti  cosi'  memorizzati   sono   inviati   dalle   filiali
dell'Agenzia  del  Demanio  in   allegato   ad   apposita   nota   di
trasmissione,  firmata  dal  direttore  della   filiale,   contenente
l'elenco  dettagliato  dei  predetti  documenti  e   dei   nomi   dei
corrispondenti files. 
  L'invio sara'  effettuato  in  corrispondenza  delle  scadenze  che
scandiscono il flusso dei dati delle  variazioni  dei  beni  immobili
provenienti al Sistema informativo della  Ragioneria  Generale  dello
Stato-SIRGS dal sistema informativo dell'Agenzia del  Demanio  (Nuovo
sistema gestionale-NGS). 
  Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 2, datata
20 febbraio 2007, del Ministro per le Riforme e le Innovazioni  nella
Pubblica Amministrazione in materia di «Interscambio dei dati tra  le
pubbliche amministrazioni e  pubblicita'  dell'attivita'  negoziale»,
corre l'obbligo di ricordare che la titolarita'  dei  dati  trasmessi
permane in  capo  all'amministrazione  che  li  detiene  per  i  fini
istituzionali (nel caso di specie, l'Agenzia  del  Demanio),  che  e'
responsabile  della  esattezza,  veridicita'   e   integrita'   delle
informazioni trasmesse. 
  In ogni caso, va rilevato che la trasmissione dei  menzionati  atti
su supporto ottico  non  esime  l'Agenzia  del  Demanio  dal  rendere
comunque disponibili su supporto cartaceo  gli  esemplari  utilizzati
per  produrre  le  copie  in  formato  elettronico.  Detti  esemplari
dovranno essere esibiti allorche'  codeste  Ragionerie  Territoriali,
ricorrendone  la   necessita',   ne   facciano   puntuale   richiesta
nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti d'istituto. 
2.3. Conservazione dei documenti in formato elettronico. 
  Le nuove modalita' di trasmissione dei documenti  di  cui  trattasi
sono volte a dispiegare positivi effetti  in  termini  di  risparmio,
oltre che di carta, anche di spazi per quel che concerne le procedure
di conservazione e archiviazione dei medesimi. 
  Infatti, codeste Ragionerie Territoriali sono tenute a conservare i
documenti ricevuti secondo le presenti disposizioni sui supporti  per
il tramite dei quali sono stati trasmessi. 
  Le medesime avranno, inoltre, cura di provvedere all'esecuzione  di
copie di sicurezza  dei  supporti  di  memorizzazione  inviati  dalle
correlate filiali dell'Agenzia del demanio. 
  A tal fine, si atterranno, per la scelta dei supporti su cui trarre
dette copie, alle medesime indicazioni impartite al paragrafo 2.1. 
  Per evidenti ragioni precauzionali, i  supporti  di  memorizzazione
trasmessi dall'Agenzia del demanio e  le  copie  realizzate  dovranno
essere adeguatamente conservati in locali distinti. 
  Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
    Roma, 21 giugno 2010 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio