PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 maggio 2010, n. 7/10 

Contrattazione  integrativa.  Indirizzi   applicativi   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (10A08513) 
(GU n.163 del 15-7-2010)
 
 Vigente al: 15-7-2010  
 

 
 
                                  Alle amministrazioni  pubbliche  di
                                  cui all'articolo  1,  comma  2  del
                                  decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
 
1. Premessa: il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e  la
contrattazione integrativa. 
 
La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed  il  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, che attua la predetta legge,  ridefiniscono  il
ruolo della contrattazione collettiva, nazionale  ed  integrativa  in
relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della  fonte
negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo
anche in merito al procedimento, ai soggetti  di  parte  pubblica  ed
alle regole per la provvista delle risorse finanziarie. 
Si tratta di disposizioni  legislative  che,  sebbene  non  apportino
modifiche in ordine alla qualificazione del rapporto di  lavoro,  che
rimane disciplinato prevalentemente dalle norme  civilistiche  (salve
le deroghe stabilite dallo stesso decreto legislativo 30 marzo  2001,
n.  165),  tuttavia  modificano   incisivamente   le   regole   della
contrattazione collettiva. 
In particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla
legge (a pena di nullita') al conseguimento di risultati ed obiettivi
e sara' finanziata in modo diseguale in relazione  al  raggiungimento
delle performance programmate. Sono inoltre potenziati i controlli  e
le forme di trasparenza nonche' le sanzioni in caso  di  stipulazione
di contratti  integrativi  illegittimi  per  violazione  dei  vincoli
derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge. 
Il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del  2001,  come
modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n.  150  del  2009,  ribadisce
innanzitutto  il  carattere  di  "doverosita'"  della  contrattazione
integrativa,   ma   anche   la   sua   "fisiologica"   finalizzazione
all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza  e
produttivita' dei servizi pubblici". 
Si tratta, peraltro, di un obbligo gia'  ricavabile  dalla  normativa
pregressa ed in primo luogo dallo stesso d.lgs. n. 165 del 2001  che,
all'articolo 7, comma 5,  vieta  alle  amministrazioni  pubbliche  di
erogare trattamenti economici accessori che  non  corrispondano  alle
prestazioni effettivamente  rese  (si  veda,  precedentemente,  anche
l'articolo 67, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'articolo  2,
comma 32, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, legge finanziaria per
l'anno 2009). 
Piu' in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed
obiettivi, nonche' alla selettivita' delle  erogazioni  stabilite  in
sede di contrattazione integrativa -  che  costituiscono  altrettanti
vincoli insuperabili, a pena di nullita' del  contratto  integrativo,
con connessa responsabilita' per danno  erariale  di  coloro  che  li
sottoscrivono o li applicano - le nuove norme del d.lgs. n.  150  del
2009, chiariscono: 
 
a) che e' necessario rispettare il principio di  corrispettivita'  ex
  articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale
  "Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti
  economici  accessori  che  non   corrispondano   alle   prestazioni
  effettivamente rese"; 
b) che  la  contrattazione  collettiva  integrativa  e'   tenuta   ad
  assicurare adeguati  livelli  di  efficienza  e  produttivita'  dei
  servizi  pubblici,  incentivando  l'impegno  e  la  qualita'  della
  performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs.  n.  165
  del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1,  lett.  b),  del
  d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta,  stabilisce  che
  ogni  trattamento  economico   accessorio   deve   derivare   dalla
  remunerazione  della  performance  individuale;  dalla  performance
  organizzativa,  con   riferimento   all'amministrazione   nel   suo
  complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita'  in
  cui si articola l'amministrazione;  dall'effettivo  svolgimento  di
  attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per
  la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i
  trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati
  in sede di contrattazione integrativa; 
c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento  economico
  accessorio  collegato  alla  performance  individuale   una   quota
  prevalente  del   trattamento   accessorio   complessivo   comunque
  denominato (articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165  del  2001,
  come novellato dall'articolo 54 del  d.lgs.  n.  150  del  2009  ed
  articolo 19, comma 6, di quest'ultimo decreto). 
 
Il successivo comma 3-quater dell'articolo 40 del d.lgs. n.  165  del
2001,   nuovo   testo,   chiarisce,   nuovamente   nell'ottica    "di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni",   un
importantissimo  ed  ulteriore  ruolo  della   Commissione   per   la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche, prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 150 del 2009. 
La Commissione, infatti, fornira' all'ARAN, entro  il  31  maggio  di
ogni anno, attuato il sistema di valutazione previsto dal titolo  III
del d.lgs. n. 150 del 2009,  una  graduatoria  di  performance  delle
amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.  Queste/i
verranno raggruppate/i in  tre  livelli  di  merito,  ai  fini  della
ripartizione delle  risorse  per  la  contrattazione  decentrata.  Al
riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 45, comma ibis, del
d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 57  del  d.lgs.
n. 150 del  2009,  sono  destinate  apposite  risorse  finalizzate  a
premiare  il  merito  ed  il  miglioramento  della  performance   dei
dipendenti  nell'ambito  di  quelle  previste  per  il  rinnovo   del
contratto collettivo nazionale. 
Il comma 3-quinques dell'articolo 40 del  d.lgs.  n.  165  del  2001,
nuovo testo, disciplina innanzitutto i criteri e i limiti  finanziari
entro  i  quali  si  deve  svolgere  la  contrattazione  integrativa,
stabilendo il diretto collegamento della contrattazione nazionale con
quella integrativa  e  disponendo  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse ad essa destinate. 
Detto comma e' ovviamente da leggersi in combinato  disposto  con  il
comma  3-bis  del  medesimo  articolo,  che  assicura  il   carattere
selettivo e premiale alle erogazioni della contrattazione di  secondo
livello nell'interesse  dell'efficienza  e  della  produttivita'  dei
servizi pubblici. 
Per le amministrazioni per le quali opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei ministri  tramite  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione (v. l'articolo 41, comma  3,
del d.lgs. n. 165 del 2001,  come  modificato  dall'articolo  56  del
d.lgs. n. 150 del 2009) la contrattazione collettiva e' espressamente
abilitata a disporre i criteri  e  i  limiti  finanziari  nonche'  le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate a premiare il merito  e
il miglioramento della performance dei dipendenti (v. l'articolo  45,
del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, ed in particolare i commi  3
e  3-bis),  ricavando  cosi'  il   quadro   normo-comportamentale   e
soprattutto finanziario in cui si dovra' esercitare la contrattazione
integrativa. 
Le Regioni, per quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli
Enti locali, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  45  sopra
citato nonche' dall'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n.  165  del
2001,  nuovo  testo,  possono  destinare  "risorse  aggiuntive"  alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla  contrattazione
nazionale e dei parametri di virtuosita' fissati  per  la  spesa  del
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel  rispetto  dei
vincoli di bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
di contenimento della spesa. 
I gia' citati commi 3-bis e 3-quinquies dell'articolo 40  del  d.lgs.
n. 165 del 2001, nuovo testo, insieme ai commi 1  e  2  dell'articolo
40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, sono rilevanti  anche
per quanto attiene ai controlli,  i  quali  risultano  potenziati  ed
estesi  alla  finalizzazione  della  contrattazione  integrativa,  al
raggiungimento di risultati ed obiettivi ed alla  selettivita'  delle
erogazioni. 
Infine, le sanzioni relative  alla  contrattazione  integrativa  sono
definite  dal  predetto  comma  3-quinquies  e  dai  commi  1   e   7
dell'articolo 40-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, e sono
previste  qualora  dai  contratti  integrativi  derivino  costi   non
compatibili con i vincoli di bilancio,  in  caso  di  violazioni  dei
vincoli e dei  limiti  di  competenza  imposti  dalla  contrattazione
nazionale e dalla legge, nonche' per mancato rispetto degli  obblighi
di comunicazione e pubblicazione di cui al medesimo articolo 40-bis. 
Tutto cio' premesso, in considerazione dell'importanza delle  novita'
introdotte in materia di contrattazione integrativa e preso atto  del
sistema graduale di attuazione delineato dal  decreto  in  esame,  la
presente circolare intende fornire — con 1' intesa con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze (resa attraverso la nota del  Gabinetto
del Ministro n. 9082, del 21 aprile 2010) - alle  Amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
i primi indirizzi applicativi. 
 
2. Il sistema graduale di applicazione delle disposizioni in  materia
di contrattazione integrativa: disposizioni di diretta  ed  immediata
applicazione, obbligo di adeguamento  e  applicazione  subordinata  e
differita. 
 
Come gia' accennato, il decreto legislativo n. 150 del  2009  prevede
un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia  di
contrattazione integrativa. 
In particolare, dalla  lettura  delle  norme  si  evince  che  alcune
disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione, per altre  e'
previsto un "adeguamento" entro termini prefissati, per altre  ancora
e'  necessario  attendere  la  stipulazione   dei   nuovi   contratti
collettivi nazionali. 
E' l'articolo 65 del  d.lgs.  n.  150  del  2009  che  porta  a  tali
conclusioni,  in  quanto  stabilisce,  che  i  contratti  integrativi
vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle  nuove  disposizioni
entro i termini ivi previsti (v. paragrafo 4).  Nello  specifico,  il
comma  1  prevede-l'adeguamento  dei   contratti   integrativi   alle
disposizioni  relative  alla  definizione  degli  ambiti   riservati,
rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonche' a  quelle
del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi). 
Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia,  non
menzionate cioe' dal comma 1 dell'articolo  65  del  decreto  citato,
devono intendersi applicabili dall'entrata in  vigore  del  medesimo,
purche' non vincolate alla stipulazione  di  clausole  di  competenza
della nuova contrattazione nazionale. 
 
3. Applicazione diretta ed immediata. 
 
Tutto  cio'  premesso,  con  riferimento  ai  contratti  integrativi,
possono  quindi  individuarsi,  quali  disposizioni  di  diretta   ed
immediata  applicazione,  alcune  norme   relative   alle   relazioni
tecnico-finanziaria ed illustrativa,  al  sistema  dei  controlli  ed
altre ancora attinenti alle sanzioni. 
 
A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa. 
Secondo la nuova normativa (articolo 40, comma  3-sexies,  d.lgs.  n.
165  del  2001)  e'  indispensabile  che  i   contratti   integrativi
sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  2,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, siano corredati dalle  relazioni
tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base  di  appositi
schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai  competenti
organi di controllo. 
Nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli "appositi
schemi", le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare  gli  schemi
gia' in uso, accompagnando, in ogni caso, la  relazione  tecnica  con
una relazione illustrativa che evidenzi il significato,  la  ratio  e
gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con  riferimento
alla natura premiale e selettiva cui e' connessa  l'erogazione  delle
risorse, la ricaduta  sui  livelli  di  produttivita'  individuale  e
collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse  specifico
della collettivita'. 
La relazione illustrativa,  infatti,  secondo  la  legge  dovra'  fra
l'altro evidenziare  gli  effetti  attesi  dalla  sottoscrizione  del
contratto integrativo in materia di produttivita' ed  efficienza  dei
servizi erogati, anche in  relazione  alle  richieste  dei  cittadini
(articolo 40-bis, comma 4, nuovo testo). 
La relazione illustrativa dovra' distintamente illustrare il rispetto
dei principi di legge e di  contratto,  anche  con  riferimento  alle
materie oggetto di contrattazione integrativa. 
Inoltre, nei casi previsti dall'articolo 65, comma 1, del  d.lgs.  n.
150  del  2009,  la  relazione  illustrativa  dovra'  evidenziare  il
rispetto dell'applicazione  dei  principi  e  criteri  necessari  per
l'adeguamento dei contratti integrativi  vigenti  (ambiti  riservati,
rispettivamente,  a  legge  e   contratto   collettivo   e   verifica
dell'avvenuta osservanza dell'espressa devoluzione  di  materie  alla
competenza  del  contratto  integrativo  da   parte   del   contratto
nazionale). 
 
B) Il sistema dei controlli. 
L'articolo 55 del  d.lgs.  n.  150  del  2009  sostituisce  il  testo
dell'articolo 40-bis  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  modificandone
innanzitutto la rubrica: non  piu'  "Compatibilita'  della  spesa  in
materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli  in  materia  di
contrattazione integrativa". 
Nell'articolo,  in  effetti,   la   materia   dei   controlli   sulla
contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e
puntualita' sulla base  del  preciso  invito  contenuto  nella  legge
delega (articolo 3, comma 2, lett. h), n. 6, della legge  n.  15  del
2009), anche riconducendo  a  sistema  le  forme  di  controllo  gia'
esistenti  ma  contenute  in  testi  normativi  "esterni"  al  corpus
normativo coordinato e  consolidato  nel  d.lgs.  n.  165  del  2001,
cosiddetto "testo unico sul lavoro pubblico". 
Vengono quindi previsti e disciplinati sia gli  organi  titolari  del
controllo   che   l'oggetto   dello   stesso,   nonche'   l'iter   di
certificazione  e  la  rilevazione  del  costo  della  contrattazione
integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni. 
Tali  disposizioni  proseguono   sulla   scia   di   quanto   dettato
dall'articolo 67, commi 7-12,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volto  in
particolare   ad   incrementare   il   flusso    documentale    sulla
contrattazione  collettiva  integrativa  ai  fini  di  una   maggiore
conoscibilita' e quindi verificabilita' della  stessa  e,  in  questa
prospettiva,  ad  implementare  il  sistema  dei  controlli,  con  il
coinvolgimento anche della Corte dei Conti. 
In merito ai soggetti preposti al controllo, gli organi a  tale  fine
individuati non mutano rispetto al passato ma vengono  esplicitamente
elencati: si tratta del collegio dei revisori dei conti, del collegio
sindacale, degli uffici centrali di bilancio nonche' degli  "analoghi
organi previsti dai rispettivi ordinamenti". 
Il  comma   3-bis   dell'articolo   40,   nuovo   testo,   riafferma,
innanzitutto, la derivazione della contrattazione  integrativa  dalla
contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti,  vincoli,
materie, soggetti, procedimento e  risorse  economico-finanziarie.  I
contratti integrativi  sono  in  ogni  caso  tenuti  a  rispettare  i
"vincoli di bilancio risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione". 
Il carattere inderogabile - a pena di nullita' - del collegamento fra
contratto nazionale ed integrativo e' ribadito al  comma  3-quinquies
dell'articolo 40, nuovo testo, che stabilisce vincoli  e  sanzioni  a
garanzia dello stesso. 
Tale norma  vieta  —  confermando  quanto  gia'  previsto  dal  testo
previgente - la sottoscrizione di contratti integrativi  contrastanti
con i contratti collettivi  nazionali,  di  quelli  che  disciplinano
materie non espressamente delegate a tale  livello  negoziale  ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti  di  programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. 
Piu' precisamente, il controllo avra'  ad  oggetto  la  verifica  del
rispetto da parte del contratto integrativo: 
 
a) dei  vincoli  derivanti  dal  contratto   nazionale,   anche   con
  riferimento  alle  materie   contrattabili,   che   devono   essere
  espressamente delegate dal contratto nazionale alla  contrattazione
  decentrata; 
b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso  d.lgs.  n.
  165 del  2001,  che  per  espressa  disposizione  legislativa  sono
  definite "imperative" e, quindi, inderogabili da  tutti  i  livelli
  contrattuali; 
c) delle disposizioni sul  trattamento  accessorio,  secondo  i  gia'
  descritti criteri in relazione  alla  finalizzazione  "teleologica"
  della contrattazione integrativa a merito e produttivita'  (con  la
  necessaria selettivita'  delle  integrazioni  retributive  e  delle
  progressioni orizzontali); 
d) della compatibilita' economico-finanziaria; 
e) dei  vincoli   di   bilancio   risultanti   dagli   strumenti   di
  programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. 
 
In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta  il  compito  di
effettuare la verifica di  compatibilita'  economica-finanziaria  dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con  i  vincoli  di
bilancio,  nonche'  la  funzione  di   verificare   la   legittimita'
relativamente al rispetto delle competenze del contratto  integrativo
(materie  espressamente  devolute  dal  livello   nazionale,   ambiti
riservati  alla  legge),  estendendosi  alla   finalizzazione   della
contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di
meritocrazia ed  al  perseguimento  dell'obiettivo  di  una  maggiore
produttivita'. 
 
B1) Controlli per le amministrazioni di cui al comma 2  dell'articolo
40-bis del dlgs. n. 165 del 2001, nuovo testo. 
Il comma 2, dell'articolo 40-bis, nuovo testo,  riconduce  nel  corpo
del d.lgs. n. 165 del 2001, la  particolare  forma  di  controllo  in
precedenza regolata dall'articolo 39, comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Tale controllo  riguarda  i  contratti  integrativi  nazionali  delle
amministrazioni statali, con esclusione  di  quelle  periferiche,  di
sede o istituto, le amministrazioni statali ad ordinamento  autonomo,
gli enti ed amministrazioni di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
d.lgs. n. 165 del 2001, nonche' tutti gli enti pubblici non economici
nazionali,  gli  enti  e  le  istituzioni  di  ricerca  con  organico
superiore a duecento unita'. 
L'iter del controllo e' analogo a quello previgente ma se  ne  amplia
l'oggetto. 
La nuova normativa (articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.  165  del
2001, nuovo testo) prevede che per le amministrazioni precedentemente
elencate  i  contratti  integrativi  sottoscritti,  corredati   dalle
relazioni  tecnico-finanziaria  ed   illustrativa   certificate   dai
competenti organi di controllo (si veda paragrafo 3, sub.  A),  siano
trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica e  al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   i   quali,   congiuntamente,   ne   accertano   la
compatibilita' economico-finanziaria ed effettuano le altre verifiche
analoghe a quelle di competenza degli organi di controllo  interno  e
che investono anche la legittimita'  del  contratto  integrativo  (si
veda paragrafo 3, sub. B). 
Pertanto, dovra' essere presentata la seguente documentazione: 
 
- l'ipotesi  di  contratto  integrativo  sottoscritta  dai  dirigenti
  responsabili dell'amministrazione e dalle controparti sindacali; 
- le relazioni tecnico-finanziaria e  illustrativa,  certificate  dai
  competenti organi di controllo; 
- nel caso  di  definizione  dei  profili  professionali,  il  parere
  espresso  dall'Aran,  ove   previsto   dai   contratti   collettivi
  nazionali. 
 
Il termine per  l'accertamento  e'  fissato  in  trenta  giorni,  che
decorrono dalla data  di  ricevimento  dell'accordo  corredato  dalla
richiesta documentazione: con l'inutile decorso di  tale  termine  si
forma il  silenzio  assenso.  Tale  termine,  tuttavia,  puo'  essere
sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, dalla  ricezione
dei quali decorrono ulteriori 30 giorni. 
In caso di formazione del silenzio-assenso o di valutazione positiva,
la delegazione di parte pubblica  puo'  procedere  alla  stipula  del
contratto integrativo. 
Nel  caso  in  cui  il  riscontro  abbia  esito  negativo,  le  parti
riprendono  le  trattative,  con  la  conseguenza   che   una   nuova
formulazione del testo comporta l'avvio di  una  nuova  procedura  di
controllo. 
 
C) Le sanzioni. 
Le sanzioni relative alla contrattazione  integrativa  sono  definite
dall'articolo 40, comma 3- quinquies, del d.lgs.  n.  165  del  2001,
come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. 
Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei  vincoli  e
dei limiti di competenza imposti  dalla  contrattazione  nazionale  o
dalle norme di legge (si veda il paragrafo 3,  sub  B),  le  clausole
sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto
ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
civile. 
Il  particolare  meccanismo  di  etero-integrazione  contrattuale  si
applica, quindi, anche ai contratti integrativi nei casi in  cui  gli
stessi deroghino a disposizioni di legge, a disposizioni  del  d.lgs.
n. 165 del 2001, a disposizioni del contratto  nazionale  ovvero  nei
casi  i  cui  i  contratti  integrativi  disciplinino   materie   non
espressamente devolute a tale livello negoziale. 
Inoltre, il medesimo articolo, dispone che in caso di superamento dei
vincoli finanziari, comunque accertato  dalle  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei  conti,  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica o dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e'  fatto
"obbligo di recupero" nella sessione negoziale  successiva  (articolo
40, comma 3-quinquies, sesto periodo). La possibilita' di rilevare il
superamento dei vincoli finanziari puo' essere rilevata  anche  dagli
organi di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 40-bis del d.lgs.
n. 165 del 2001, nuovo testo. 
Si  sottolinea  che  le  suddette  disposizioni  si  applicano   alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed a tutti i contratti  integrativi
sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata  in
vigore del d.lgs. n. 150 del  2009,  indipendentemente  dall'anno  di
riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato. 
Con  particolare  riferimento  agli  obblighi  di   pubblicazione   e
comunicazione previsti dall'articolo 40-bis del  d.lgs.  n.  165  del
2001, nuovo testo, relativamente alla contrattazione integrativa, per
i quali si rinvia al  successivo  paragrafo  6,  si  segnala  che  il
mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni comporta
il divieto di qualsiasi  adeguamento  delle  risorse  destinate  alla
contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 7, nuovo testo). 
Da ultimo, si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in  capo
alla Corte dei Conti (si veda  la  delibera  n.  43  del  2008  della
medesima Corte). 
 
C1)  Le  sanzioni  per  le  amministrazioni  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 40-bis del dlgs. n. 165 del 2001, nuovo testo. 
Con specifico riferimento alle amministrazioni soggette al  controllo
congiunto previsto dal comma 2  del  medesimo  articolo  40-bis,  del
d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo (si veda  il  paragrafo  3,  sub.
B1), la sanzione del divieto di adeguamento delle  risorse  destinate
alla  contrattazione  integrativa  (comma  7,  articolo  40-bis)   e'
prevista anche in caso di mancato invio  del  contratto  integrativo,
con le  documentazioni  richieste,  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica - Ministero dell'economia e delle finanze. 
Si tratta peraltro in questo caso  di  una  sanzione  accessoria  che
colpisce l'amministrazione inadempiente che si unisce a quella  della
nullita' che colpisce il contratto integrativo  non  assoggettato  al
controllo previsto dalla legge, in quanto la  stessa  legge  richiede
l'accertamento congiunto con esito positivo quale condizione  per  la
stipulazione del contratto medesimo. 
 
4. Adeguamento dei contratti  integrativi  vigenti:  le  disposizioni
relative alla ripartizione delle materie  tra  contratto  e  legge  e
quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009. 
 
Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009,
le amministrazioni sono tenute, in particolare, all'adeguamento entro
il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi  di
ripartizione  di  competenza  della  legge  e  della   contrattazione
collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito  e  premi),  a
prescindere  dall'anno  di  riferimento  finanziario  del  fondo   di
amministrazione regolato. 
E' da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede  una
sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che
comporta la  cessazione  e  la  conseguente  non  applicabilita'  dei
contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011. 
I termini su indicati, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono
posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 ed al  31  dicembre
2012,  per  le  amministrazioni  dell'attuale  comparto  Regioni   ed
autonomie locali nonche' - ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 16, 31, comma 2, e 65, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009 -
del Servizio sanitario nazionale. 
In merito all'applicabilita' delle disposizioni dei Titoli II  e  III
del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la
necessita' di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi
entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale  verranno
applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto
legislativo. 
Quanto sopra va riferito  anche  agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, per i quali occorre procedere ad una  lettura  sistematica
degli articoli 16, commi 1 e 2; 31, comma 4, 65, comma 4 e 74,  comma
2, del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  dalla  quale  appare
evidente la volonta' di garantire a tali enti il medesimo trattamento
previsto ai suddetti fini (adeguamento alle disposizioni  dei  Titoli
II e III) previsti per il sistema delle autonomie. 
I limiti e le modalita' di applicazione del titolo II e III del nuovo
decreto al solo personale docente della scuola e delle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale, nonche'  ai  soli  tecnologi  e
ricercatori degli enti di ricerca saranno definiti ai sensi del comma
4 dell'articolo 74  del  d.lgs.  n.  150  del  2009,  fermo  restando
l'assoggettamento dei contratti  integrativi  stipulati  alle  regole
previste dagli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001,  come
rispettivamente modificati dagli articoli 54 e 55 del d. lgs. n.  150
del 2009. 
Parimenti, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del d.lgs. n. 150  del
2009, saranno definiti i limiti e le modalita'  di  applicazione  del
medesimo decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
In  ogni  caso,  le  norme  che  dispongono  un  termine  finale  per
l'adeguamento  non  valgono  ovviamente   a   sanare   le   eventuali
illegittimita' contenute nei contratti integrativi vigenti alla  data
di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e maturate sulla base
dei principi previgenti (ad esempio  con  riferimento  all'erogazione
della  retribuzione  di  produttivita'  in  modo  non   selettivo   o
indifferenziato o sulla base di automatismi ovvero in relazione  alla
regolazione con il contratto integrativo di materie non espressamente
devolute dal CCNL o, a maggior ragione, disciplinanti materie escluse
dalla  contrattazione  collettiva  o,  ancora,  alla  violazione  del
vincolo di bilancio e delle regole  di  finanziamento  dei  fondi  di
amministrazione). 
Tali  illegittimita',  che  comportano  la  nullita'  delle   singole
clausole   del   contratto   integrativo   (nonche'   le   forme   di
responsabilita' secondo  le  norme  vigenti  anche  alla  luce  della
giurisprudenza  contabile  e   di   merito),   rimangono   pienamente
rilevabili. 
Posto quanto sopra, entro il 31 dicembre  2010  quindi,  i  contratti
integrativi, per evitare la sanzione dell'inapplicabilita'  (articolo
65, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009), dovranno adattare  i  contenuti
sulla base di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  riguardanti  la
definizione   degli   "ambiti   riservati",   rispettivamente,   alla
contrattazione collettiva ed alla legge,  e  dalle  disposizioni  del
Titolo III (Merito e premi) del d.lgs. n. 150 del 2009. 
Tale inapplicabilita' per Regioni, Enti Locali e  Servizio  Sanitario
Nazionale si verifica, come prima evidenziato, al 31  dicembre  2012,
fermo restando il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2011. 
Per  quanto  attiene  l'adeguamento   previsto   "alle   disposizioni
riguardanti  la  definizione  degli  ambiti   riservati"   occorrera'
verificare attentamente se  i  contratti  integrativi  dispongono  in
materie riservate ovvero non espressamente rinviate a questo  livello
contrattuale. Al riguardo, rileva sia il comma 3-bis che il  comma  1
dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  come
novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. 
In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che: 
 
a) la contrattazione collettiva determina i diritti  e  gli  obblighi
  direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche'  le  materie
  relative alle relazioni sindacali; 
b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie  attinenti
  all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto  di  partecipazione
  sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs.  n.  165  del  2001,
  nuovo testo), quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  (ai
  sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17  del  d.lgs.  n.  165  del
  2001, nuovo testo), la materia  del  conferimento  e  della  revoca
  degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2,
  comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421; 
c) la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi  limiti
  previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle  sanzioni
  disciplinari, alla valutazione  delle  prestazioni  ai  fini  della
  corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita' e  delle
  progressioni economiche; 
d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle  materie,
  con i vincoli e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
  nazionali; 
e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli
  di efficienza e produttivita' dei  servizi  pubblici,  incentivando
  l'impegno e la qualita' della performance; a tal  fine  destina  al
  trattamento  economico  accessorio   collegato   alla   performance
  individuale  una  quota  prevalente  del   trattamento   accessorio
  complessivo comunque denominato. 
 
Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare  che  ai
sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 165  del  2001,  come
modificato  dall'articolo  34  del  d.lgs.  n.  150  del  2009,   "le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti  in  via  esclusiva
dagli organi preposti alla gestione con la capacita' ed i poteri  del
privato datore  di  lavoro,  fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati ove prevista" nei contratti collettivi nazionali. 
Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d.  lgs.  n.  150  del
2009, quindi: 
 
a)  la  contrattazione  nazionale  ed  a   maggior   ragione   quella
integrativa non potranno aver luogo sulle materie  appartenenti  alla
sfera della organizzazione e  della  microorganizzazione,  su  quelle
oggetto di  partecipazione  sindacale  e  su  quelle  afferenti  alle
prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1,  d.lgs.  n.  165  del
2001);  cio',  in   particolare,   con   riferimento   alle   materie
dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse  umane,
che  costituiscono  l'ambito  elettivo   tipico   delle   prerogative
dirigenziali; 
b) in tali materie - esclusa la contrattazione  -  la  partecipazione
sindacale   potra'    svilupparsi    esclusivamente    nelle    forme
dell'informazione,  qualora   prevista   nei   contratti   collettivi
nazionali. 
 
Resta  ferma  in  ogni  caso  la  consultazione  nei  casi   previsti
dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un  termine  di
adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in  vigore
del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti  dei  contratti  collettivi
che dispongano in modo diverso  vengono  applicati  i  meccanismi  di
eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed  1414,
secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma  3-bis,
del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d.  lgs.
n. 150 del 2009). In queste ipotesi la  norma  contrattuale  difforme
viene  automaticamente  sostituita  da  quella   primaria   contenuta
nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d. lgs. n.
150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs.  n.
165 del 2001, ha carattere imperativo ed e' quindi  inderogabile,  al
pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del  2001.  Per  cui,  nelle
predette materie, le  forme  di  partecipazione  sindacale,  se  gia'
previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. 
A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle
materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini e' contenuta
l'attivita' di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo  5,  comma
2, del d.lgs. n.  165  del  2001,  non  possono  attivarsi  forme  di
partecipazione sindacale diverse dall'informazione. 
Tutte le norme dei contratti collettivi  che  dispongono  in  materie
precluse alla contrattazione  integrativa  (come  quelle  riguardanti
materie organizzative  o  non  espressamente  delegate  al  contratto
nazionale ovvero che distribuivano  premi  "a  pioggia")  erano  gia'
antecedentemente la novella  normativa  da  considerare  nulle  e  da
questo punto di vista le nuove disposizioni non comportano certamente
una "sanatoria" dei contratti  integrativi  illegittimi  fino  al  31
dicembre 2010. 
Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150  del
2009  (Merito  e  Premi),  vengono,  tra  le  altre,  in  rilievo  le
disposizioni  che  attengono  all'attribuzione   delle   progressioni
economiche/orizzontali, che andranno  previste  selettivamente  sulla
base dei risultati  conseguiti  ed  allo  sviluppo  delle  competenze
professionali  ed  esclusivamente  nei  confronti  di  una  quota  di
personale  (articolo  23),  e  quelle  relative   alle   progressioni
verticali, che rimangono  equiparate  al  pubblico  concorso  e  sono
precluse  dalla  contrattazione  (articolo  24);  ovvero  quelle  che
promuovono il merito e la  performance  organizzativa  e  individuale
attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche
(articolo 18). 
Si sottolinea,  tuttavia,  che,  per  tutte  le  amministrazioni,  ad
esclusione delle Regioni, Enti locali e Servizio sanitario  nazionale
e del personale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 74 del d.lgs.  n.
150 del 2009, l'applicazione di parte delle disposizioni dettate  dal
Titolo III presuppongono l'operativita' del  sistema  di  valutazione
previsto dal Titolo II del  d.lgs.  n.  150  del  2009  (Misurazione,
valutazione  e  trasparenza  della  performance);  per  tale  sistema
l'articolo 30, commi 2 e 3, prevede specifici termini  di  entrata  a
regime: 
 
- entro il 30 aprile 2010 sono costituiti gli organismi  indipendenti
  di valutazione; 
- entro  il  30  settembre  2010,  gli  organismi   indipendenti   di
  valutazione provvedono a definire i sistemi  di  valutazione  della
  performance; 
- dal 1° gennaio 2011, decorre la piena operativita' dei  sistemi  di
  valutazione sulla base della Relazione  sulla  performance  di  cui
  all'articolo 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009  (si
  veda la delibera n. 3 del 2010 della Commissione  indipendente  per
  la valutazione, trasparenza  ed  integrita'  delle  amministrazioni
  pubbliche). 
 
Fino al 30 settembre 2010, quindi, le  Amministrazioni  non  potranno
procedere all'applicazione puntuale delle disposizioni contenute  nel
Titolo III. 
Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 19  (criteri  per  la
differenziazione delle valutazioni), all'articolo 25 (attribuzione di
incarichi di responsabilita'), nonche'  all'articolo  27  (premio  di
efficienza). 
Tuttavia, non e' pensabile che tale  tempistica  determini  di  fatto
l'impossibilita'  per  le  amministrazioni   di   predisporre   nuovi
contratti integrativi. 
Conseguentemente, dal combinato disposto dell'articolo 65, del Titolo
III, e dell'articolo 30 del decreto legislativo,  i  nuovi  contratti
integrativi, anche in  attesa  della  "definizione"  dei  sistemi  di
valutazione, e quindi  non  oltre  il  30  settembre  2010,  potranno
comunque essere stipulati,  riferendosi  in  ogni  caso  ai  principi
enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III,  che  l'articolo
17 del  d.lgs.  n.  150  del  2009,  sinteticamente,  identifica  nei
principi di  selettivita'  e  concorsualita'  nelle  progressioni  di
carriera e differenziazione nel riconoscimento  degli  incentivi.  In
particolare, nella materia delle progressioni orizzontali/economiche,
atteso anche il disposto del comma 2 dell'articolo 52, del d.lgs.  n.
165 del 2001 (norma di immediata applicazione),  le  stesse  potranno
essere  previste  in  modo  necessariamente  selettivo  in   funzione
dell'attivita' svolta e sulla base dei risultati conseguiti,  nonche'
delle   qualita'   professionali   e   culturali   possedute   ed   o
esclusivamente nei confronti di una quota del personale. 
Tutte le amministrazioni dovranno procedere,  entro  il  31  dicembre
2010 ed in attesa della definizione dei sistemi  di  valutazione,  ad
"adeguare"  i  vigenti   contratti   integrativi   ai   principi   di
selettivita' e concorsualita' enunciati dal Titolo  III  del  decreto
legislativo citato. 
Ne discende, peraltro, che i  "nuovi"  contratti  integrativi,  cioe'
quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data
di entrata in vigore del  n.  d.lgs.  150  del  2009,  sono  soggetti
all'applicazione  delle  nuove  regole.   I   contratti   integrativi
attualmente  vigenti,  ma  stipulati  in  data  antecedente,  invece,
potranno essere applicati sino  a  quando  non  intervenga  un  nuovo
contratto integrativo che proceda all'adeguamento di cui all'articolo
65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine  ultimo  per
disporre l'adattamento,  dopo  il  quale  si  determina  ex  lege  la
cessazione delle vecchie regole. 
I criteri ed i principi  sopra  ricordati  si  applicano  a  tutti  i
contratti integrativi sottoscritti successivamente alla data  del  15
novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del  2009,
indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del  fondo  di
amministrazione regolato. 
 
5.  Disposizioni  la  cui  applicazione  decorre  a   partire   dalla
stipulazione contratti collettivi relativi  al  periodo  contrattuale
2010-2012. 
 
Altre  norme  del  d.lgs.  n.  150  del  2009  non  risultano  invece
applicabili  se  non  a  partire  dalla  stipulazione  dei  contratti
collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in  quanto  ne
presuppongono l'entrata in vigore. 
E' questo il caso: 
 
- della norma che impone di destinare alla produttivita'  individuale
  la  quota  prevalente  della  retribuzione  accessoria,  la   quale
  presuppone un intervento sulla  struttura  della  retribuzione  che
  puo' essere attuata solo  con  i  successivi  contratti  collettivi
  (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo); 
- delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti
  collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 165 del
  2001, come modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009; 
- del bonus  annuale  delle  eccellenze  e  del  premio  annuale  per
  l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento  del  contratto
  nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli  21  e  22
  del d.lgs. n. 150 del 2009); 
 
Analogamente, l'applicazione  delle  disposizioni  che  prevedono  la
possibilita'  di  distribuire   le   risorse   della   contrattazione
decentrata sulla base  della  "graduatoria  di  performance"  di  cui
all'articolo 40,  comma  3-quater,  e'  direttamente  collegata  alla
stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo  2010-2012,
la quale dovra' definire le modalita' di  ripartizione  delle  stesse
tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni. 
 
6. Pubblicazione e comunicazione  e  connesse  sanzioni  in  caso  di
inadempimento. 
 
Il  comma  4  dell'articolo  40-bis,  nuovo  testo,  prevede  che  le
amministrazioni pubbliche hanno  l'obbligo  di  pubblicare,  in  modo
permanente,  sul  proprio  sito  istituzionale,  con  modalita'   che
garantiscono   la   piena   visibilita'   ed   accessibilita'   delle
informazioni ai cittadini: 
 
a) i contratti integrativi stipulati; 
b) la relazione  tecnico-finanziaria,  certificata  dagli  organi  di
  controllo; 
c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo; 
d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero  dell'economia,
  sulla base degli schemi gia' approntati, ai fini dell'inoltro  alla
  Corte dei conti (adempimento gia'  previsto  dall'articolo  67  del
  decreto-legge n. 112 del 2008); 
e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti,  sugli
  effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla
  contrattazione integrativa. 
 
Per l'adempimento di cui al  punto  e)  le  amministrazioni  dovranno
attendere  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'apposito
modello di rilevazione previsto dalla  nuova  normativa,  che  e'  in
corso di predisposizione. 
Per quanto  attiene  la  pubblicazione  sui  siti  web,  si  segnala,
inoltre, l'articolo 11, comma 8, del d.lgs.  n.  150  del  2009,  che
dispone, nell'ambito  degli  obblighi  finalizzati  a  garantire  una
maggiore trasparenza, la pubblicazione sul sito  istituzionale  delle
amministrazioni, tra l'altro, dell'ammontare  complessivo  dei  premi
collegati alla  performance  stanziati  e  dell'ammontare  dei  premi
effettivamente distribuiti, nonche' dei dati  relativi  al  grado  di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti
che per i dipendenti. 
Agli  obblighi  di  pubblicazione  del  contratto  integrativo  fanno
riscontro gli ulteriori obblighi di comunicazione (anche  a  fini  di
controllo oltre che di  monitoraggio),  previsti  dai  commi  3  e  5
dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo. 
Il comma 3 dell'articolo 40-bis, nuovo testo,  replica,  adattandole,
le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 8-10, del decreto-legge
n. 112 del 2008. 
Si prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte  dei  Conti,
tramite il Ministero dell'economia e  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31  maggio  di  ogni  anno,
specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno. 
A tale fine, il Ministero dell'economia e finanze,  d'intesa  con  la
Corte dei Conti  e  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
aggiorna annualmente una scheda di rilevazione appositamente dedicata
alla contrattazione integrativa unitamente a tabelle volte a rilevare
le modalita' di costituzione e  di  destinazione  dei  fondi  per  la
contrattazione   integrativa   (denominate   rispettivamente   Schede
informative 2 e Tabelle 15 nell'ambito della  rilevazione  del  Conto
Annuale).  Tali  schemi  sono  stati   gia'   predisposti   ai   fini
dell'integrazione delle informazioni  annualmente  richieste  con  il
modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs.  n.  165  del
2001, vecchio testo, in attuazione del comma 9, dell'articolo 67  del
citato decreto-legge n. 112 del 2008. 
Le informazioni raccolte  sono  utilizzate  dalla  Corte  dei  conti,
unitamente a quelle trasmesse ai  sensi  del  Titolo  V  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo  del
lavoro. 
Infine, il comma 5 dell'articolo 40-bis sancisce  specifici  obblighi
per le amministrazioni di trasmissione per via telematica all'ARAN ed
al CNEL  del  contratto  integrativo  con  le  relazioni  tecnica  ed
illustrativa e con l'indicazione delle  modalita'  di  copertura  dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali  e  pluriennali
di bilancio. Il termine per l'inoltro e' fissato in cinque giorni che
decorrono dalla sottoscrizione. 
In  materia  di  comunicazione  e  pubblicazione  le  amministrazioni
dovranno provvedere a: 
- inviare il contratto integrativo con  le  documentazioni  richieste
  all'Aran o al CNEL; 
- inviare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa
  al Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dell'apposito
  modello ai fini dell'attivita' di  referto  e  di  controllo  della
  Corte dei conti; 
- con  esclusivo  riferimento  alle   amministrazioni   soggette   al
  controllo congiunto di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis, inviare
  il contratto  integrativo,  con  le  documentazioni  richieste,  al
  Dipartimento della funzione pubblica -  Ministero  dell'economia  e
  delle finanze (sul punto si veda il paragrafo 3, sub. B1 e C1); 
- pubblicare  sui  siti  istituzionali   delle   amministrazioni   il
  contratto  integrativo,  con  le  certificazioni  degli  organi  di
  controllo e le relazioni illustrative e tecnico finanziaria; 
- pubblicare  sui  siti  istituzionali   delle   amministrazioni   le
  informazioni trasmesse annualmente  al  Ministero  dell'economia  e
  finanze e  degli  esiti  della  valutazione  da  parte  dell'utenza
  dell'impatto della contrattazione integrativa sui servizi pubblici,
  una volta emanato il relativo modello di rilevazione. 
In tutti i casi di  mancato  adempimento  dei  predetti  obblighi  e'
prevista la sanzione generale consistente nel  divieto  di  qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla  contrattazione  integrativa
(v. paragrafo 3, sub. C) 
Sul complesso di tali adempimenti sono tenuti a vigilare il  collegio
dei revisori dei conti, il collegio sindacale,  gli  uffici  centrali
del  bilancio  o  gli  analoghi  organi   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti (articolo 40-bis, comma 7). 
Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base  del  principio
del tempus regit actum, si applicano a tutti i contratti  integrativi
sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata  in
vigore del d.lgs. n. 150 del  2009,  indipendentemente  dall'anno  di
riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato. 
 
 
    Roma, 13  maggio 2010 
 
                           Il Ministro della pubblica amministrazione 
                                        ed innovazione                
                                            Brunetta                  
 
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2010 
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Registro n. 6, foglio n. 287