MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2010 

Riconoscimento, al sig. Rezgui Chahir, di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione  di  infermiere.
(10A08538) 
(GU n.170 del 23-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 162)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  VISTA la domanda con la quale il Sig. REZGUI Chahir ha  chiesto  il
riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in  Tunisia,  ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere; 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e  i
limiti temporali per l'autorizzazione  all'esercizio  in  Italia,  da
parte  dei  cittadini  non  comunitari,  delle  professioni   ed   il
riconoscimento dei relativi titoli; 
  VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R.  n.
394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del  2004,  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  paese
non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 
  CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14  del  Decreto  Legislativo  2
maggio 1994, n. 319; 
  VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/27118 del 6 settembre  2007
con il quale e' stato riconosciuto  il  titolo  di  "Infermiere",  ai
sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R . n. 394 del  1999,
cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004; 
  CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del  citato  D.P.R.  n.  394  del
1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il
Sig. REZGUI Chahir si sia iscritto all'albo professionale; 
  VISTA la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto  decreto
dirigenziale proposta dal Sig REZGUI Chahir in data 16.07.2009; 
  VISTO il  decreto  legislativo  9  novembre  2007  n.  206  recante
"Attuazione della direttiva 2005/36  del  parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006"; 
  RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno  2006  presso  la
Scuola Professionale della  Sanita'  di  Tunisi  (Tunisia)  dal  Sig.
REZGUI  Chahir  nato  a  Soudan-Menzel  Temime  (Tunisia)  il  giorno
24.04.1978, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio  in  Italia  della
professione di Infermiere. 
  2. Il Sig. REZGUI Chahir e' autorizzato ad esercitare in Italia  la
professione   di   Infermiere,   previa   iscrizione   al    collegio
professionale territorialmente competente ed  accertamento  da  parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50,  comma  8  bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi